DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008

 

Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.


 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Visto l'art. 5, comma 2 della legge 401/2001, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che all'art. 3 autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;
Considerata l'ineludibile esigenza di ottimizzare le capacita' di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema di protezione civile a fronte di eventi calamitosi, mediante la definizione di procedure operative;
Tenuto conto che le citate procedure operative debbono disciplinare la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 13 novembre 2008;

 

Emana
la seguente direttiva:

 

Art. 1.

Il presente atto di indirizzo concernente «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla normativa vigente, e di quelle proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' delle relative norme di attuazione, e' finalizzato alla definizione di procedure operative al fine di ottimizzare le capacita di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.
Tali procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile.
La puntuale attuazione da parte delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile degli indirizzi qui formulati garantira' il necessario coordinamento operativo nell'attivita' di gestione dell'emergenza, che costituisce il presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile.
1. La comunicazione dell'evento e il flusso delle informazioni
Di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosita' per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, e' necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacita' del sistema locale di fronteggiare l'emergenza.
Inoltre, per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse, e' indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale, avviando, in particolare, un rapido flusso di comunicazione con il Dipartimento della protezione civile non limitando, quindi, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento a livello nazionale, secondo le procedure operative di cui al successivo punto 1.3., fermo restando il sistema di comando e controllo interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate.
In tal modo sara' anche possibile per il Capo del Dipartimento della protezione civile avere l'immediata e completa conoscenza dell'evento nonche' valutare in qualunque momento la situazione emergenziale in atto e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto-legge del 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge del 27 dicembre 2002 n. 286.
1.1. Organizzazione della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema)
Presso il Dipartimento della protezione civile e' attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di seguito elencate:
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225);
Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze);
Polizia di Stato;
Arma dei Carabinieri;
Guardia di Finanza;
Corpo Forestale dello Stato;
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
Sulla base di opportuni protocolli operativi, sara' possibile integrare l'attuale configurazione permanente della Sala di Sistema con ulteriori postazioni dedicate ad altre componenti e strutture operative.
La molteplicita' dei soggetti presenti presso la Sala Situazione Italia fa di Sistema il punto di riferimento del Servizio nazionale di protezione civile e lo rende un centro di coordinamento unico nel suo genere.
Qualora la situazione emergenziale fosse tale da richiedere la partecipazione all'attivita' operativa di altri enti ed amministrazioni, la Sala di Sistema, configurata secondo una struttura modulare, e' in grado di soddisfare pienamente l'esigenza.
Ciascuna postazione e' attrezzata, oltre che con le normali dotazioni informatiche e di telecomunicazione, con:
un terminale che costituisce l'interfaccia con la propria struttura nazionale di coordinamento operativo;
un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e sistemi eterogenei.
La Sala di Sistema inoltre e' provvista di collegamenti telefonici punto-punto con le sale operative delle principali componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile e di tecnologie di ultima generazione per la videoconferenza, inclusa quella di tipo satellitare.
1.2. Le funzioni di Sistema
L'attivita' ordinaria di monitoraggio e sorveglianza della Sala di Sistema consiste nel ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti eventi calamitosi gia' avvenuti, previsti o in corso, nonche' situazioni critiche, sul territorio italiano ed estero. E' inoltre compito di Sistema garantire la diffusione delle informazioni alle componenti ed alle strutture operative di protezione civile interessate ed allertarle, qualora se ne riscontrasse l'esigenza, contribuendo cosi' alla loro tempestiva attivazione per l'adozione delle eventuali misure ritenute necessarie.
A fronte di eventi emergenziali che richiedono mezzi e poteri straordinari, Sistema, secondo le procedure per l'attivazione del Dipartimento della protezione civile in caso di emergenza, si configura come struttura di supporto al Comitato operativo di protezione civile, di cui all'art. 5 comma 3-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, sulla base delle strategie adottate dal Comitato, garantisce l'attuazione delle disposizioni impartite dal Comitato attraverso le strutture del Servizio nazionale della protezione civile.
1.3. Procedure operative
La capacita' di Sistema di assolvere alle proprie funzioni e' strettamente connessa sia alla tempestivita' con la quale avviene la comunicazione da parte delle strutture di protezione civile, sia alla qualita' dell'informazione, in termini di attendibilita' della fonte e di puntualita' dei contenuti. A tal fine, in occasione di eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per intensita' ed estensione potrebbero richiedere l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, cosi' come rispettivamente definito all'art. 2, comma 1, lettera b) e lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita', le sale operative di protezione civile delle regioni e quelle delle province, laddove attivate, gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture, le sale operative nazionali o le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi nonche', in caso di emergenza, i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio, attuano, oltre a quanto previsto dalle proprie procedure, le seguenti disposizioni. quando ricevono notizie dell'evento previsto, laddove possibile, ovvero gia' avvenuto, o in corso, ne danno immediata comunicazione a Sistema previa verifica dell'attendibilita' delle informazioni, anche per il tramite delle proprie strutture territoriali; informano Sistema relativamente agli interventi gia' effettuati o previsti, indicandone tipologia, localita', tempistica e risorse impiegate;
verificano le proprie risorse disponibili e ne informano Sistema, indicandone caratteristiche, quantita', dislocazione e tempistica per l'attivazione e l'impiego;
comunicano a Sistema eventuali necessita' di concorso o supporto nell'intervento;
mantengono i contatti con Sistema fino alla conclusione della situazione in atto ed inviano, ogni qualvolta acquisiscono ulteriori informazioni sull'evento provvedendo ad aggiornare immediatamente Sistema;
su espressa richiesta del Dipartimento della protezione civile, predispongono un report contenente la sintesi delle attivita' svolte.
Gli enti e le amministrazioni che gestiscono i dati delle reti di monitoraggio non ancora trasferiti o posti nella disponibilita' della rete dei Centri Funzionali ed in particolare del Centro Funzionale Centrale, secondo le procedure di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e fatto salvo quanto indicato da specifiche convenzioni e/o accordi stipulati con il Dipartimento, fanno pervenire la comunicazione dell'evento previsto o registrato direttamente a Sistema. Anche per tali enti ed amministrazioni si attuano le procedure sopra menzionate.
Contestualmente dovra' essere assicurato, da ciascuna componente e struttura operativa di protezione civile, un corretto e costante flusso di informazioni anche a livello territoriale, che coinvolga fin dalle prime fasi gli enti locali attraverso le sale operativeregionali di protezione civile.
2. Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza
A meno di eventi catastrofici che annullino la capacita' di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. Tenuto conto che il nostro territorio e' caratterizzato da un numero elevato di piccole realta' municipali, e' necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinche' possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.
A livello comunale, cosi' come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a:
l'individuazione della sede piu' idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista gia' in fase di pianificazione dell'emergenza);
l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione;
l'assistenza sanitaria ai feriti;
la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione «senza tetto»;
la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;
il controllo della viabilita' comunale con particolare attenzione alla possibilita' di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;
il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.
In funzione dell'intensita' e dell'estensione dell'evento, nonche' della capacita' di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attivita' di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilita', i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di:
valutare le esigenze sul territorio,
impiegare in maniera razionale le risorse gia' disponibili,
definire la tipologia e l'entita' delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.
Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.
Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorita' e' attribuita la funzione di responsabilita' del C.C.S. e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto della provincia in qualita' di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni operative risultano cosi' attribuite:
il Prefetto e' responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarieta' nei confronti dei Sindaci;
il Presidente della Provincia e' responsabile dell'immediata attivazione e dell'impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la viabilita' e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto dall'ordinamento regionale, coordina l'impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati dall'evento.
Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata, che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale
e Sistema.
In relazione all'estensione dell'area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare l'attivita' dei centri operativi comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello
comunale con quelli provinciali, si attivano Centri Operativi intercomunali (quali i Centri Operativi Misti - C.O.M.), ubicati in idonee strutture preventivamente individuate, ai quali afferiscono uno o piu' comuni. L'attivazione di tali Centri e' in capo all'autorita' responsabile del C.C.S. a meno della nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o della delega al coordinamento attribuita al Capo del Dipartimento della protezione civile.
A livello regionale ciascuna Regione interessata dall'evento assicura:
l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato;
la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base della propria organizzazione, in coerenza con quanto definito nei Criteri di massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi (vedi nota 1)
l'invio di propri tecnici per le verifiche di agibilita' degli edifici, il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo ed indotto, la verifica di potabilita' delle acque e gli interventi di bonifica ambientale;
la partecipazione di propri funzionari all'attivita' dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;
la gestione delle reti radio per le comunicazioni di emergenze e l'attivazione e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei radioamatori.
l'impiego dei beni di prima necessita' per garantire l'assistenza alla popolazione stoccati presso i CAPI di competenza regionale.
Contestualmente la Regione, sulla base delle reali esigenze del territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, qualora fosse necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, procede alla richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza.
Qualora a livello centrale si riscontrasse le necessita' di istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo - DI.COMA.C.), la Regione, d'intesa con il Dipartimento, provvede all'individuazione ed all'allestimento della sede piu' idonea valutando, in funzione delle caratteristiche dello scenario di evento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale.
La sala operativa regionale, che deve assicurare in emergenza l'operativita' h24, garantisce a Sistema l'aggiornamento delle informazioni relative alle attivita' poste in essere, comunica la tipologia e l'entita' delle risorse nazionali necessarie per integrare quelle territoriali, e mantiene il raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale, cosi' come previsto dalle procedure di cui al paragrafo 1.3.
Al preannunciarsi o al verificarsi di un evento che richieda l'impiego di mezzi e poteri straordinari, il coordinamento e' posto in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'attuazione degli interventi, puo' avvalersi di commissari delegati, una volta che il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato lo stato di emergenza di cui all'art. 5 comma 1 della legge 25/92. Ai sensi dall'art. 3 del decreto-legge 245/02 convertito nella legge 286/02, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, puo' disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidandone il coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile.
A livello nazionale, presso il Dipartimento della protezione civile, si riunisce il Comitato Operativo della protezione civile che assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza secondo quanto previsto dalla legge 401/2001. Il Comitato operativo, presieduto dal Capo del Dipartimento, e' composto dai soggetti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 allargato a comprendere tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e private che concorrono alla gestione dell'emergenza.
Il Comitato, sulla base delle caratteristiche dell'evento, delle esigenze, delle risorse disponibili a livello nazionale e di quelle gia' impiegate definisce la strategia di intervento.
La continuita' del flusso delle informazioni e' assicurata da Sistema che mantiene il costante collegamento con i centri operativi e di coordinamento attivati.
3. Prime attivazioni in caso di evento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 225/92
L'attivazione della struttura di coordinamento operativo a livello locale e nazionale richiede necessariamente alcune ore a partire dal verificarsi dell'evento. E' dunque evidente che l'attivita' di primo soccorso e assistenza alla popolazione sara' caratterizzata dall'attivazione immediata e «spontanea» delle strutture di protezione civile che operano ordinariamente sul territorio la cui capacita' operativa non risulti compromessa dagli effetti dell'evento. Tuttavia, per evitare che i primi interventi, per quanto tempestivi, si rivelino poco efficaci o finiscano per sovrapporsi, e' indispensabile che sin dalle primissime fasi dell'emergenza ciascuna struttura operi in stretto raccordo con le altre, attraverso un impiego congiunto ed integrato di forze e di risorse, che si realizza soltanto con un'azione di coordinamento forte ed univoca.
A tal fine, nel caso di eccezionalita' della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, puo' disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidando al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art. 3 decreto-legge 245/02 convertito nella legge 286/02), nelle more che venga dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Affinche' il Capo del Dipartimento disponga degli strumenti necessari ad operare, tutte le informazioni relative all'evento ed alle prime risposte di protezione civile devono essere riportate tempestivamente e sin dalle prime fasi dell'emergenza a Sistema attraverso le procedure definite al paragrafo 1.3. Inoltre e' necessario che ogni iniziativa volta ad integrare l'impiego delle risorse gia' disponibili sul territorio venga preventivamente concordata con il Capo del Dipartimento, ancor prima della convocazione del Comitato Operativo della protezione civile.
La risposta operativa del Dipartimento si articola nella convocazione dell'Unita' di crisi, con la partecipazione di tutti gli Uffici e Servizi interessati, nonche' nell'immediato invio di una Task force di valutazione, supporto e coordinamento, anche al fine di istituire in loco il Centro di coordinamento nazionale quale struttura di riferimento del Comitato operativo.
In relazione alla evoluzione della emergenza in atto, il Capo Dipartimento della protezione civile fornisce un puntuale e costante quadro informativo al Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborando bollettini ufficiali sulla situazione.
3.1. Il Comitato Operativo della protezione civile Appresa la notizia di un evento che, per dimensioni, caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente ovvero sul normale svolgimento della vita della comunita' locale, possa essere ricondotto ad un caso di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca immediatamente il Comitato operativo di protezione civile (di cui all'art. 10 della medesima legge e successive modifiche ed integrazioni) che si riunisce di norma presso il Dipartimento nazionale della protezione civile, salvo contrario avviso, nella sede di Roma, via Vitorchiano 4.
Nella convocazione del Comitato operativo, oltre alla composizione determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, si tiene conto delle caratteristiche dell'evento emergenziale al fine di individuare compiutamente le ulteriori Amministrazioni, autorita' nazionali o locali, aziende ed enti cui estendere la partecipazione.
Il Comitato operativo in particolare ha il compito, come stabilito dall'art. 3-ter della legge 9 novembre 2001, n. 401, di assicurare «la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti interessati al soccorso»; ossia, sulla base dell'evoluzione dello scenario e dei continui aggiornamenti che arrivano dal territorio a Sistema, di definire le strategie di intervento e di garantire l'impiego coordinato delle risorse nazionali.
3.2. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
Il Capo dipartimento della protezione civile chiede al Presidente della Commissione Grandi Rischi, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2006, di convocare la stessa con la massima urgenza, integrandone eventualmente la composizione con esperti esterni ritenuti necessari, al fine di consentire al Comitato operativo di avvalersi delle ulteriori competenze tecnico scientifiche nel processo di formazione delle decisioni operative di protezione civile. La funzione di definizione degli scenari di rischio e la loro evoluzione nonche' la sintesi scientifica dei dati riguardanti l'evento, nella relazioni tra il Comitato operativo e la Commissione, e' garantita dal Centro Funzionale nazionale del Dipartimento di protezione civile che valuta altresi' la necessita' di coinvolgere ovvero acquisire ulteriori pareri o servizi dai centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 252 del 26 gennaio 2005 in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile».
3.3. Principali attivita' delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
I rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in seno al Comitato operativo assicurano l'attuazione degli interventi stabiliti, nel rispetto delle proprie competenze e procedure.
In particolare il rappresentante del:
Corpo nazionale dei vigili del fuoco azioni immediate:
a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento, al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza e dell'accessibilita' dell'area colpita dall'evento;
b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attivita' SaR, ivi comprese quelle gia' inviate al verificarsi dell'evento;
c) dispone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) mette a disposizione i propri centri operativi mobili quali prima sede delle attivita' di coordinamento in loco;
e) indica i coordinatori delle operazioni del soccorso tecnico urgente sul territorio;
entro 12 ore:
a) mette a disposizione personale del Corpo per la verifica di agibilita' degli edifici strategici e delle sedi destinate ad ospitare i centri operativi e di coordinamento del sistema dei soccorsi, in raccordo con i tecnici locali;
b) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) fornisce il necessario supporto operativo e logistico per l'assistenza alloggiativa d'urgenza delle popolazioni;
b) fornisce informazioni sugli interventi effettuati di messa in sicurezza di strutture ed infrastrutture;
Forze armate azioni immediate:
a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di definire una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita di assistenza e dell'accessibilita' dell'area colpita dall'evento;
b) a seguito di una qualificata richiesta di Sistema, fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio colpito dall'evento, con particolare riguardo a quelle destinate alle attivita' SaR, e sull'agibilita' delle infrastrutture aeroportuali;
c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) attiva, qualora e laddove disponibili, le risorse di terra, aeree o navali destinate, autonomamente o in concorso con altre amministrazioni, enti o strutture, all'afflusso dei soccorsi, all'immediata evacuazione e al trattamento o al trasporto dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o verso le strutture ospedaliere di destinazione;
e) dispone l'emissione di NOTAM per regolare l'attivita' di volo sulle aree a rischio laddove le stesse ricadano entro aree di giurisdizione militare, al fine di facilitare le operazioni di soccorso;
entro 12 ore:
a) attiva, in relazione alla richiesta ricevuta da Sistema, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, propri uomini e mezzi per la rimozione delle macerie e l'allestimento dei campi base dei soccorritori e di aree di ricovero della popolazione;
b) disloca sul territorio colpito dall'evento, in relazione alla richiesta ricevuta da Sistema, le necessarie strutture mobili destinate al coordinamento delle attivita' aeronautiche e al controllo e rispetto delle eventuali misure di restrizione al sorvolo, compatibilmente alla disponibilita' del momento, alla distanza ed agibilita' della localita' interessata;
c) individua ed attiva i mezzi necessari ad effettuare, ASAP (As Soon As Possible) dalla richiesta di Sistema, il rilievo aerofotografico, anche ad infrarossi, del territorio interessato dall'evento e ne assicura la reiterazione nel tempo in caso di necessita';
d) attiva le strutture finalizzate a realizzare una rete di telecomunicazioni, anche di natura campale, dotata dei necessari requisiti di riservatezza;
e) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
f) indica le strutture logistiche militari, con particolare riguardo agli aeroporti e le basi navali, che possono essere utilizzate come aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;
entro 24 ore:
a) a seguito di richiesta ricevuta da Sistema, mette a disposizione, fatte salve le necessarie misure di sicurezza (aree classificate ecc.) le proprie risorse disponibili per l'assistenza alloggiativa d'urgenza della popolazione.
Forze di Polizia
(partecipano al Comitato Operativo con propri rappresentanti la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria, oltre al Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa nazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 225/92)
azioni immediate:
attraverso il diretto coordinamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per gli aspetti generali, o dell'Autorita' provinciale di P.S. per quelli locali, secondo il sistema di cui alla legge  aprile 1981 n. 121.
a) forniscono dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza e dell'accessibilita' dell'area colpita dall'evento;
b) forniscono gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attivita' SaR;
c) propongono l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) il Questore della provincia interessata provvede ad individuare il coordinatore delle attivita' di ordine e sicurezza pubblica sul territorio;
e) adottano le misure di specifica competenza nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;
entro 12 ore:
a) garantiscono, in accordo con le autorita' sanitarie, l'attivazione delle necessarie competenze tecnico scientifiche finalizzate alle procedure di identificazione delle salme;
b) assicurano la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) garantiscono la sicurezza dei campi base dei soccorritori, delle aree di ricovero della popolazione e dei centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio.
Corpo Forestale dello Stato
Per le azioni del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa nazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 225/92, si rimanda a quanto gia' previsto nel paragrafo dedicato alle Forze di Polizia.
Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
azioni immediate:
a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza e dell'accessibilita' dell'area colpita dall'evento;
b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attivita' SaR;
c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) indica i coordinatori delle operazioni di soccorso per gli interventi a mare;
e) fornisce informazioni sull'agibilita' delle infrastrutture portuali e marittime nei territori colpiti;
f) attiva le risorse navali, anche private, destinate, autonomamente o in concorso con altre amministrazioni, enti o strutture, all'afflusso dei soccorsi, all'immediata evacuazione e al trattamento o al trasporto dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o verso le strutture ospedaliere di destinazione nonche' eventualmente dedicate all'alloggio temporaneo per la popolazione;
g) dispone l'emissione dell'AVURNAV per interdire le aree a rischio e facilitare le operazioni di soccorso;
entro 12 ore:
a) propone le necessarie attivita' di ricognizione e valutazione del danno ai porti petroliferi e agli impianti industriali costieri e marini;
b) indica le infrastrutture portuali che possono essere utilizzate come aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;
c) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) fornisce un quadro informativo circa la ricognizione dei danni all'ambiente marino e alle misure necessarie a garantirne la tutela e la conservazione in particolare delle aree marine sottoposte a tutela ambientale e degli impianti produttivi coinvolti nell'evento.
Croce Rossa Italiana
azioni immediate:
a) concorre a fornire dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza;
b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio;
c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) assicura il concorso al soccorso e all'assistenza sanitaria dei feriti;
entro 12 ore:
a) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
b) garantisce il concorso all'attivita' di allestimento e gestione dei campi base dei soccorritori e delle aree di ricovero della popolazione;
c) assicura il concorso alle attivita' di assistenza alla popolazione e garantisce particolare attenzione nelle attivita' a favore delle fasce piu' deboli;
d) attiva le proprie strutture permanenti al fine di garantire, nei limiti di capacita', l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate e comunque coinvolte dall'evento;
e) propone l'eventuale invio di team di specialisti sia di soccorsi speciali sia per la validazione di specifiche situazioni di rischio (sanitario-logistica-psicologica);
f) propone l'invio di team per il censimento delle necessita' della popolazione e per il ricongiungimento dei nuclei familiari;
g) attiva i propri nuclei trasporti con l'utilizzo di mezzi speciali;
entro 24 ore:
a) assicura l'attivazione di servizi di produzione e distribuzione pasti per i soccorritori e per la popolazione;
b) assicura l'attivazione delle attrezzature e del personale necessario alla dislocazione e gestione sul territorio di potabilizzatori e macchine imbustatici e distribuzione di acqua.
Organizzazioni nazionali di volontariato
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo, in raccordo con il rappresentante delle Regioni, riguardante la presenza di organizzazioni di volontariato presenti sul territorio con le relative consistenze di personale, professionalita', dotazioni strumentali e logistiche con particolare riferimento alle attivita' SaR, sanitarie, di radiocomunicazioni e di assistenza alla popolazione;
b) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
b) garantisce il concorso all'attivita' di allestimento dei campi base dei soccorritori e delle aree di ricovero della popolazione;
entro 24 ore:
a) assicura i servizi di produzione e distribuzione pasti per i soccorritori e la popolazione;
b) concorre, su richiesta delle autorita' competenti, al soccorso della popolazione ed a tutte le attivita' necessarie per un rapido ripristino della normalita'.
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo riguardante la presenza del Corpo sul territorio interessato dall'evento, con le relative consistenze di personale, professionalita', dotazioni strumentali e logistiche con particolare riferimento alle attivita' SaR, sanitarie e di assistenza alla popolazione;
b) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) propone l'eventuale invio di team di specialisti per la valutazione di specifiche situazioni di rischio.
Regioni e province autonome
azioni immediate:
a) fornisce, in raccordo con il rappresentante del volontariato, gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche nell'ambito delle colonne mobili regionali disponibili ad essere impiegate sul territorio colpito, definendone provenienza, caratteristiche, dotazioni strumentali, tempistiche e modalita' di impiego;
b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso aziende e societa' private, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessarie;
c) propone l'eventuale impiego di risorse del settore sanitario che si rendessero necessarie individuandone provenienza, caratteristiche, dotazioni strumentali, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) raccoglie informazioni sulla disponibilita' di squadre di tecnici, anche in riferimento agli accordi con gli ordini professionali, da poter impiegare nelle attivita' di rilievo del danno, verifica di agibilita' degli edifici e delle infrastrutture e valutazione del rischio residuo e/o indotto e provvede alla loro organizzazione d'intesa con la regione colpita dall'evento;
b) individua, se necessario, aree di stoccaggio, conservazione e movimentazione delle risorse al di fuori della regione colpita;
c) verifica la disponibilita', attraverso le aziende di trasporto pubblico regionale e degli enti locali o societa' private, di mezzi di trasporto collettivo;
d) supporta la regione colpita nell'individuazione delle strutture permanenti, con particolare riguardo a quelle destinate all'attivita' residenziale, alberghiera e turistica, necessarie a garantire l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate e comunque coinvolte dall'evento;
e) assicura la presenza di personale delle regioni presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) individua aziende e societa', fuori dalla regione colpita, in grado di fornire assistenza alle strutture locali nell'erogazione di servizi (ciclo rifiuti, gestione e conservazione delle salme, igiene pubblica..).
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
azioni immediate:
a) concorre alla definizione delle necessita' e delle priorita' di intervento;
b) fornisce in raccordo con il rappresentante delle regioni e province autonome, gli elementi informativi riguardo le risorse sanitarie umane, logistiche e tecnologiche disponibili ad essere impiegate sul territorio colpito, definendone provenienza, caratteristiche, dotazioni strumentali, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) propone l'eventuale invio di team di specialisti per la valutazione di specifiche situazioni di rischio;
entro 24 ore:
a) indica eventuali misure di sanita' pubblica a tutela della popolazione;
b) attiva centri di referenza, laboratori ed altri Istituti ad alta specializzazione per attivita' di diagnostica e terapia.
ENAC
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa agibilita' e capacita' degli aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici nelle aree coinvolte dall'emergenza;
b) dispone, anche tramite NOTAM, l'adozione dei necessari provvedimenti di limitazione all'attivita' dei voli civili e commerciali, per gli aeroporti interessati, volti a facilitare le attivita' di soccorso, individuando gli scali alternativi ove dirottare tale tipologia di traffico aereo;
c) dispone le necessarie misure informative finalizzate a minimizzare i disagi ai viaggiatori;
entro 12 ore:
a) individua e rende disponibili aeroporti civili che possono essere eventualmente utilizzati quali «HUB» in prossimita' delle aree interessate dalla situazione emergenziale dove concentrare l'affluenza di aeromobili con personale ed attrezzature di soccorso, nonche' come aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi, attrezzature e beni;
b) propone i necessari accordi con le societa' di gestione degli aeroporti per garantire un adeguato livello di assistenza ai viaggiatori ed individua, in raccordo con le aziende di trasporto pubblico degli enti locali ovvero societa' private esercenti servizi di autolinea, ovvero societa' esercenti servizi di trasporto marittimo, le adeguate soluzioni di mobilita' alternativa per i passeggeri coinvolti da provvedimenti di limitazione o blocco del trasporto aereo;
c) individua le societa' aeronautiche e i vettori in grado di fornire ulteriori servizi necessari al trasporto di personale e materiali per il sistema di protezione civile.
ENAV
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa agibilita' e capacita' degli aeroporti, nelle aree coinvolte dall'emergenza;
b) predispone tutte le misure atte a coordinare e mantenere ordinato il flusso del traffico aereo, in accordo con il DPC/COAU, inclusa l'emissione di NOTAM per regolare l'attivita' di volo sulle aree a rischio, al fine di facilitare le operazioni di soccorso (ENAV/ACU);
c) se necessario, coordina con EUROCONTROL una limitazione dei flussi di traffico aereo interessato al sorvolo dello spazio aereo nazionale od all'atterraggio negli aeroporti ubicati nell'area interessata dalla situazione emergenziale;
entro 12 ore:
a) predispone le note informative relativamente ai voli attivi.

 

Gestori servizi elettricita' - GSE
azioni immediate:
a) fornisce informazioni sugli impianti di produzione elettrica di propria competenza, connessi anche a reti elettriche diverse dalla rete di trasmissione nazionale (es. elenco per tipologia di area, stato di produzione, contatti);
b) tiene i contatti con i titolari degli impianti ubicati nella zona colpita dalla calamita' monitorando e fornendo lo stato della situazione di propria competenza;
entro 12 ore:
a) negli orari presidiati mette a disposizione il proprio conctat center per informazioni che possono risultare utili alla collettivita' in merito all'evento calamitoso, inoltre rende disponibile le proprie strutture per aggiornamenti sullo stato degli impianti per integrare le informazioni utili alla protezione civile.
Gestori servizi elettricita' - Terna
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa le conseguenze della calamita' sulla disponibilita' degli impianti di produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica;
b) tiene i contatti con l'ente/gli enti che si occupano della distribuzione dell'energia elettrica nella zona colpita al fine di fornire un quadro informativo circa lo stato di alimentazione nell'area;
c) fornisce un quadro informativo circa le risorse tecniche e tecnologiche aziendali presenti sul territorio in grado di fronteggiare l'emergenza in atto e propone l'eventuale invio di ulteriori risorse, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) collabora alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento;
b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le societa' controllate ed appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari;
c) coordina le attivita' per l'immediato ripristino d'urgenza in condizioni di sicurezza delle reti e dei servizi danneggiati;
d) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi di coordinamento sul territorio.
ANAS / Autostrade per l'Italia / AISCAT
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato della mobilita' nazionale evidenziando particolari criticita';
b) fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture stradali sia gestite direttamente che in concessione, presenti sul territorio colpito dall'emergenza;
c) propone, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di misure di viabilita' alternativa ed eccezionale, volte in particolare a garantire il sistema dei soccorsi;
d) collabora, compatibilmente con le proprie risorse, nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le societa' controllate e appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessarie;
e) mette a disposizione le strutture ed infrastrutture logistiche (elisuperfici, magazzini e spazi per l'ammassamento di mezzi e risorse utili ai soccorritori….);
f) fornisce supporto, ove richiesto, per attivita' di scorta e staffetta a trasporti eccezionali e/o colonne mobili di soccorritori;
g) consente ai soccorritori l'accesso agevolato ai caselli;
h) fornisce informazioni di utilita' agli automobilisti in collaborazione con il CCISS e ISORADIO, i concessionari autostradali anche attraverso l'impiego di pannelli a messaggio variabile;
i) propone le necessarie misure, anche d'intesa con gli enti locali coinvolti e le organizzazioni di volontariato, finalizzate a garantire un adeguato livello di assistenza agli automobilisti;
entro 12 ore:
a) propone le necessarie attivita' di ricognizione e valutazione del danno alle infrastrutture anche in relazione all'eventuale adozione di misure di limitazione della circolazione;
b) fornisce una valutazione circa gli eventuali tempi di ripristino ed agibilita' delle infrastrutture colpite.
Ferrovie dello Stato - RFI / Trenitalia
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato della circolazione ferroviaria nazionale evidenziando particolari criticita';
b) fornisce un quadro informativo circa l'impiego dei tecnici inviati ai fini degli accertamenti dello stato dell'infrastruttura e richiede l'eventuale necessario supporto della protezione civile a detti tecnici per raggiungere, in caso di impedimento o criticita' della mobilita', le zone oggetto di indagine;
c) adotta le necessarie misure informative di competenza finalizzate a minimizzare i disagi ai viaggiatori;
d) mette a disposizione i propri impianti di diffusione video e sonoro per le informazioni della protezione civile alla popolazione;
e) concorre - per quanto competenza e nei limiti delle proprie disponibilita' - insieme agli enti locali coinvolti e alle organizzazioni di volontariato, fornire un adeguato livello di assistenza ai viaggiatori trovatisi a bordo di treni fermi in linea, curandone il successivo trasporto in luogo idoneo all'assistenza;
f) valuta la disponibilita' di strutture di logistica e mezzi ferroviari per l'accoglienza della popolazione o dei soccorritori e per le esigenze di trasporto di persone o cose a seguito di richiesta avanzata dalla protezione civile circa tipo, quantita' e localizzazione;
entro 12 ore:
a) a seguito dei necessari accertamenti, fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture ferroviarie nei territori colpiti dall'emergenza;
b) concorre - per quanto di competenza - insieme alla protezione civile ad individuare le adeguate soluzioni di mobilita' alternativa per i passeggeri coinvolti in limitazione o blocco del trasporto ferroviario;
entro 24 ore:
a) mette a disposizione - compatibilmente con la necessita' dell'esercizio ferroviario da garantire anche in circostanze di emergenza - le strutture di logistica e i mezzi ferroviari richiesti dalla protezione civile per l'accoglienza della popolazione o dei soccorritori e per le esigenze di trasporto (anche con treni speciali) di persone o cose.
Societa' di telefonia fissa e mobile - Telecom Italia, Vodafone,  Wind, H3G
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo riguardo lo stato dei servizi di telefonia fissa e mobile nazionale e nelle aree colpite dall'emergenza e circa le reti alternative specifiche di ogni operatore, evidenziando l'impatto organizzativo e infrastrutturale;
b) fornisce informazioni utili all'elaborazione di scenari di analisi di rischio sulla base delle interdipendenze con le altre infrastrutture critiche;
c) indica le possibili azioni correttive per garantire la massima continuita' nelle funzioni di connettivita' della rete trasmissiva su tutto il territorio nazionale, per evitare un effetto domino sulle altre tipologie di infrastruttura e per risolvere i problemi di congestione che vengono rilevati in tempo reale nei centri di gestione degli operatori;
d) predispone le misure tecniche ed organizzative a supporto della funzionalita' e resilienza dei necessari collegamenti tra i luoghi colpiti dall'emergenza e i centri di coordinamento sul territorio e tra questi ultimi e il Comitato operativo stesso fornendo i servizi di fonia, video e dati disponibili;
e) procede, nei termini ed alle condizioni da regolamentarsi nella specifica convenzione fra il DPC e gli Operatori di servizi di telefonia a. all'invio di SMS per la gestione delle emergenze; a fornire il numero (in dato aggregato) distinto per nazionalita' (country code), dei roamers internazionali presenti nell'area colpita dall'emergenza. Per roamers internazionali si intendono gli utenti che si trovano sul territorio nazionale italiano e utilizzano il servizio di telefonia mobile, in roaming sulle reti di telecomunicazioni nazionali italiane.
f) fornisce supporto alle attivita' volte ad assicurare, nel rispetto delle leggi vigenti, la ricerca di persone disperse per mezzo degli strumenti tecnologici consentiti dai sistemi di assistenza e verifica di telefonia mobile;
entro 12 ore:
a) verifica le azioni intraprese e indica eventuali modifiche sulla base dello scenario di danno;
b) fornisce la necessaria assistenza in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi e di coordinamento sul territorio;
c) predispone un piano per il ripristino delle infrastrutture di telefonia fissa e mobile.
RAI
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato dei servizi radio-televisivi nazionali e nelle aree colpite dall'emergenza;
b) mette a disposizione i propri servizi per garantire la diffusione delle informazioni alla popolazione;
c) attiva presso la sede del Dipartimento di via Vitorchiano una postazione per la messa in onda in diretta di collegamenti audio/video per le tre reti nazionali e per RAINEWS24;
d) attiva una postazione presso la sede del Dipartimento di Via Vitorchiano per collegamenti in diretta con il canale Isoradio.
Poste Italiane
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato di efficienza dei servizi e delle infrastrutture nelle aree colpite dall'evento;
b) attua le procedure organizzative per l'attivazione di un «conctat center» destinato alla informazione della popolazione o a particolari gruppi di utenti;
c) tiene i contatti con i responsabili territoriali della zona colpita al fine di individuare l'eventuale tipologia ed entita' dei danni subiti dalle infrastrutture, nonche' per attivare le conseguenti azioni di ripristino e per la soluzione di eventuali criticita'.
entro 12 ore:
a) predispone tutte le azioni interne/esterne necessarie per il ripristino d'urgenza, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture e degli impianti danneggiati al fine di garantire la continuita' dei servizi;
b) fornisce, secondo disponibilita', la propria infrastruttura fisica ed hi-tech, nonche' la rete degli uffici postali per l'informazione e/o comunicazione ai cittadini;
c) fornisce la disponibilita' dei servizi di telefonia mobile per le comunicazioni ai cittadini;
d) fornisce, secondo disponibilita', l'uso dell'infrastruttura logistica integrata e del sistema dei trasporti della societa';
e) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi e di coordinamento sul territorio.
entro 24 ore:
a) attua tutte le azioni predisposte per il ripristino dell'espletamento dei servizi nelle aree colpite, con l'eventuale invio di risorse umane, tecnologiche e mezzi strumentali, anche ad alta tecnologia.
ENI
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle infrastrutture di stoccaggio, trasformazione e trasporto dei prodotti;
b) tiene i contatti con i responsabili degli impianti presenti nella zona colpita al fine di quantificare gli eventuali danni e di evidenziare eventuali casi di particolare criticita';
c) fornisce un quadro informativo circa le risorse tecniche e tecnologiche aziendali presenti sul territorio in grado di fronteggiare l'emergenza in atto e propone l'eventuale invio di ulteriori risorse, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) collabora nel reperimento e messa a disposizione da parte di imprese pubbliche e private di sistemi di rifornimento dei prodotti commercializzati;
entro 12 ore:
a) collabora alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento;
b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le societa' controllate e appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero rendersi necessari;
c) coordina le attivita' per l'immediato ripristino d'urgenza in condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli impianti danneggiati;
d) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei centri operativi e di coordinamento sul territorio o alla logistica d'emergenza.


Roma, 3 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 58

 

(1) Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi (G.U. del 29 agosto 2006) - Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un PMA di II liv. in caso di catastrofe (G.U. 25 agosto 2003) - Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi (G.U. del 12 maggio 2001).
 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 7 Agosto 2024, ore 17:47