VICEPREFETTO:Dott. Attilio UBALDI
Email: attilio.ubaldi@interno.it
ANTIMAFIA
Responsabile del procedimento: Il Dirigente dell'Area
Addetto: Dott.ssa Antonietta de Lillo (antonietta.delillo@interno.it)
Sig.ra Cinzia Sartori
Sig.ra Lara Basso
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: secondo piano stanza numero 6
Email dell'ufficio:
Telefoni:
Fax:
- 0523/397666
Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).
La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011) sono: • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011; • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.
La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio; 2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; 3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria 4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; 7. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore a 5.186.000,00 € (Iva esclusa); 8. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 207.000,00 (Iva esclusa); 9. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): • opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.186.000,00; • Forniture e servizi: inferiore a € 414.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
Nei casi previsti ai punti 8 e 9, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni (vedere modello 2).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.
La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs.159/2011):
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 2. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; 3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; 5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro. Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.
La comunicazione antimafia è rilasciata:
- a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile;
- b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;
Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.
Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e 99, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011):
- Istanza di rilascio comunicazione antimafia ( 99, comma 2 bis del 159/2011).
La richiesta deve essere effettuata per via telematica attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)
- Autocertificazione (ART. 89 D. Lgs. 159/2011.
Nei casi previsti dall'art. 89 del D. Lgs. 159/2011,la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparata alla comunicazione antimafia (vedi modello 1).
In tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Successivamente, gli Enti Pubblici/Stazione Appaltanti potranno richiedere, telematicamente attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la verifica della dichiarazione sostitutiva alla Prefettura competente ai fini delle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione
- Autocertificazione comunicazione antimafia_Modello 2
- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA_Modello 3