I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista (scoperto) sono stati trasformati con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n.507 in illeciti amministrativi e pertanto puniti con sanzioni pecuniarie e con sanzioni accessorie.
La sanzione amministrativa è stata graduata in relazione alla gravità dell'illecito: meno severa nell'ipotesi di assegni senza provvista, più severa per l'emissione di assegni senza autorizzazione.
All'interno delle due fattispecie il legislatore ha previsto alcune tipologie di sanzioni nel caso in cui fossero stati emessi assegni che superano determinati importi (2.594 Euro, 10.329 Euro, 51.645 Euro) e nei casi di reiterazione delle violazioni.
Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca nel caso in cui non sia stato sollevato protesto, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione ex art.14 della Legge 689/81 al traente, cioè al soggetto che ha firmato l'assegno, che ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi o documentazione.
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni dal termine di scadenza del titolo (vedi modello A).
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto ovvero con quietanza liberatoria del portatore con firma autentica.
La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, determina con ordinanza l'importo della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento, secondo le disposizioni di cui al capo I e II della Legge 689/81.
Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
E' previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che conterrà tutte le informazioni sugli assegni bancari e postali e le carte di pagamento. Altre notizie sono reperibili nelle F.A.Q.
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
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