Descrizione

La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di   seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle   funzioni consultive e prescrittive previste in materia dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriere prefettizia, dallo stesso designato.

La predetta Commissione è composta:

a) da un ufficiale dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare;

b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;

c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplodenti;

d) da un funzionario della Polizia di Stato.

Limitatamente all'attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, sul richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.

  1. Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve esser quello delle miniere.
  2. Per l'accertamento per la capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.
  3. Per l'accertamento per i requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
  4. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
  5. Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.
  6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
  7. I componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica dei requisiti previsti dal Decreto 19 novembre 2014 ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto medesimo. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per   ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
  8. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente;in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.
  9. Ogni commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.
Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Giugno 2024, ore 15:17