Ai sensi del D.P.R. 309/90, modificato dalla legge n. 16.05.2014 N. 79, il Prefetto è competente ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due mesi a un anno se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14 (DROGHE PESANTI) e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV (DROGHE LEGGERE), nei confronti di coloro che sono stati segnalati dagli Organi di Pubblica Sicurezza perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, destinate esclusivamente all'uso personale.

Le Forze di Polizia possono procedere all'immediato ritiro della patente di guida qualora il segnalato, al momento dell'accertamento, abbia la diretta e immediata disponibilità di un veicolo a motore (nel caso di ciclomotore si procede al ritiro del certificato di idoneità tecnica e al fermo amministrativo del veicolo); la restituzione della patente di guida e del passaporto ritirati viene effettuata rispettivamente presso il NOT della Prefettura e l'ufficio Passaporti della Questura, competenti per territorio di residenza del segnalato, decorsi 30 giorni dalla data della contestazione, direttamente all'interessato o da un suo incaricato opportunamente delegato.
Presso la Prefettura - U.T.G. è costituito il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.), formato da esperti dell'area psico-sociale che affianca il Prefetto nello svolgimento del colloquio successivo all'istruttoria del procedimento amministrativo avviatosi con la segnalazione: nel corso del colloquio vengono valutate le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché viene formulato l'invito, ricorrendone i presupposti, a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o educativo e informativo, personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico presso la A.S.L. competente o da una struttura privata autorizzata.

Le sanzioni vengono irrogate altresì in caso di assenza ingiustificata al colloquio. Nel caso di prima segnalazione il Prefetto, valutata la tenuità della violazione e la possibilità che la persona presente al colloquio possa astenersi per il futuro dal commetterla nuovamente, può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.

Ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 è possibile produrre, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, documenti e scritti difensivi nonché richiedere lo svolgimento di un'audizione; in tal caso il Prefetto, in assenza di ordinanza motivata di archiviazione degli atti, ha 150 giorni di tempo dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dalla data dell'audizione per emettere l'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento e viene convocato il segnalato per lo svolgimento del colloquio.In assenza di scritti difensivi, il Prefetto ha 40 giorni di tempo dalla ricezione della segnalazione per emettere l'ordinanza con cui si ritiene fondato l'accertamento econvocare il segnalato per il colloquio.Avverso l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca il segnalato può essere proposta opposizione alla competente A.G. nel termine di 30 giorni dalla notifica della convocazione all'interessato.
Avverso il provvedimento con cui il irroga le sanzioni può essere fatta opposizione davanti alla competente A.G. nel termine di 30 giorni dalla notifica all'interessato.

 

A chi è rivolto il servizio

 

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura - U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

 

Attività del N.O.T.

 

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:

  1. sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  2. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45
  • Legge n. 16.05.2014 n. 79

Dirigente
Dott.ssa Concetta Barbara PUGLIESE
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Nucleo Operativo Tossicodipendenze
Responsabile del procedimento
D.ssa E. Rossi
Telefoni
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 10:43