L'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la possibilità di concedere all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale della sanzione ingiunta con ordinanza.
Il predetto articolo ammette, infatti, previa istanza dell'interessato (vedi modello fac simile istanza di pagamento rateale ordinanza ingiunzione), il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio.

La domanda di pagamento rateale può essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata depenalizzazione.prefpi@pec.interno.it  oppure consegnata a mano o a mezzo posta all'indirizzo di Piazza Mazzini, 7 56127 Pisa.

La sanzione pecuniaria può essere pagata in rate mensili da tre a trenta e ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. In ogni momento, il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto a corrispondere il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.


Riferimenti normativi
Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nuovo codice della strada.

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Ultimo aggiornamento
Martedì 11 Giugno 2024, ore 14:09
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