1. VERBALI REDATTI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PISA PER VIOLAZIONI AL C.D.S
2. VERBALI REDATTI DALLE POLIZIE MUNICIPALI DEGLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA, DAGLI ORGANI DI STATO E DALLA POLIZIA PROVINCIALE, RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 157 DEL C.d.S.
3. VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI DEGLI ART. 7 E 158 C.D.S DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DIVERSI DA PISA, DELLA POLIZIA PROVINCIALE E DEGLI ORGANI DELLO STATO
Nel caso in cui sia stata accertata una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stato notificato il verbale di accertamento, il trasgressore può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento in misura ridotta, quando consentito) ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso, che deve essere presentato al Prefetto o all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla data di contestazione (consegna immediata del verbale da parte dell'agente accertatore) o di notifica del verbale, è uno scritto in carta semplice con il quale si contesta l'accertamento della violazione delle norme del Codice della Strada chiarendo i motivi per i quali si ritiene ingiusta o errata.
Il Prefetto decide in merito al ricorso presentato dall'interessato, dopo aver esaminato il verbale, gli atti e le controdeduzioni prodotti dall'organo che ha accertato la violazione.
Con il ricorso può essere richiesta l'audizione personale.
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio della cifra indicata sul verbale. Il Prefetto decide entro 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato. Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.
L'ordinanza deve essere notificata entro i successivi 150 giorni da parte dell'organo accertatore.
In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto emette una ordinanza di archiviazione (annullamento) del verbale di accertamento che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie (es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida).
Chi può fare la richiesta:
Il trasgressore o il proprietario del veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da un soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare:
Attendere la decisione del Prefetto prima di pagare la sanzione .
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Rateizzazione.
L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette, su richiesta dell'interessato che versi in condizioni economiche disagiate, il frazionamento in rate mensili delle somme dovute.
Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace.
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica del verbale di accertamento, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica della stessa.