Il Prefetto autorizza la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale. L'impiego delle sorgenti di radiazioni è classificato in tre categorie:

  1. esente da nulla osta;
  2. categoria A, soggetto a nulla osta da parte del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;
  3. categoria B, soggetto a nulla osta da parte del Prefetto competente per territorio.

Il Prefetto è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale.

Il nulla osta di competenza del Prefetto riguarda unicamente le sostanze radioattive o macchine radiogene di categoria "B" di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 230/1995 ed è previsto per qualsiasi scopo ad eccezione di quelli prettamente sanitari, per i quali la competenza è dell'ASL.

Il rilascio del N.O. è subordinato alla idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, nonché delle modalità di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.

Il nulla-osta prefettizio occorre per assicurare che l'uso delle sostanze radioattive e degli apparati radiogeni avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste a tutela della salute dei lavoratori e di quella pubblica in generale.

Il ruolo del Prefetto è, altresì, quello di svolgere un controllo di carattere generale su tutte le pratiche in cui sia prevista la presenza di sostanze radioattive o l'uso di apparati radiogeni.

Il controllo della Prefettura è, nella sostanza, di tipo amministrativo; mentre compete alle altre strutture coinvolte nell'istruttoria ogni valutazione, in concreto, circa l'effettivo grado di rischio rappresentato da talune attività.

Il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, la Commissione Regionale per la Prevenzione dei Rischi da Radiazioni Ionizzanti della Regione Toscana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Azienda USL n. 5, la Direzione Provinciale del lavoro di Pisa.

Per ottenere il N.O. è necessario presentare apposita domanda, in bollo, nella quale dovranno essere indicati:

  1. le generalità, il codice fiscale ed il domicilio del richiedente (qualora si tratti di società, debbono essere indicati la denominazione e la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale);
  2. il tipo di attività che si intende svolgere;
  3. la descrizione sia dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, sia degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione indicandone la destinazione d'uso;
  4. le caratteristiche delle attrezzature radiogene, con particolare riguardo alle misure di prevenzione degli incidenti;
  5. la quantità totale di sostanze radioattive utilizzate, in riferimento all'anno solare, distinguendo tra sorgenti sigillate e non sigillate;
  6. le modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti;
  7. la descrizione sintetica degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle relative modalità di intervento al fine di prevenire conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
  8. ogni utile elemento di valutazione in ordine alle misure adottate per la protezione sanitaria dei lavoratori e, per quanto di competenza, della popolazione;
  9. l'indicazione delle modalità con cui si assicura la formazione in materia di radioprotezione dei lavoratori e l'indicazione della qualificazione professionale degli addetti alle specifiche attrezzature;
  10. per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare;
  11. per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e in ragione di anno solare;
  12. per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni;
  13. modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 154 del D. Lgs. n. 241/2000;
  14. l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.

L'istanza e la documentazione tecnica redatta da un esperto qualificato devono essere presentate in n. 5 copie (di cui una sola istanza in bollo nella misura vigente).

In caso di variazione del titolare della ditta, della sede dello stabilimento o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive (qualitative e quantitative delle attività), dovrà essere richiesta al Prefetto una nuova autorizzazione.

Chi deve fare la richiesta

Chiunque intende detenere o utilizzaresostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale, di cui alla categoria B (punto 2 dell'allegato IX del D. Lgs. n. 241/2000) deve richiedere al Prefetto la relativa autorizzazione

Cosa fare

La domanda di nulla osta in bollo, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. di Pisa.

Documentazione richiesta

  1. Istanza in bollo da € 16,00 (più 4 fotocopie della stessa)
  2. Relazione tecnica redatta da un esperto qualificato (5 copie)
  3. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio.

La domanda deve essere corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, atta anche a dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:

  1. descrizione dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 241/2000, nonché degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti impiegate; anche da parte di soggetti terzi;
  2. criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230;
  3. descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
  4. individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
  5. produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
  6. programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;
  7. modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
  8. valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
  9. i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 115-ter
  10. criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 79 e 80 del decreto;
  11. indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 241/2000, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;
  12. nel caso degli impieghi medici delle materie radioattive, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per quanto riguarda la gestione e l'eventuale smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, anche del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico.

Il richiedente il nulla osta per l'impiego di una nuova sorgente ad alta attività deve prestare garanzia finanziaria per assicurare la gestione della sorgente fino allo smaltimento e stipulare un accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata.

Il richiedente è anche tenuto agli altri adempimenti indicati dall'art. 3 del D. Lgs. n. 52/07.

Il nulla osta, ove rilasciato, contiene un insieme di prescrizioni dirette a garantire il controllo di tutte le fasi di svolgimento delle attività autorizzate.

Copia della domanda e della documentazione tecnica devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici:

  1. REGIONE TOSCANA - Direzione Regionale "Diritto alla Salute e Politiche della Solidarietà" - Settore Prevenzione e Sicurezza - FIRENZE;
  2. DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO - Servizio Ispezione del Lavoro - PISA;
  3. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - PISA.
  4. AZIENDA USL competente per territorio - Dipartimento di Prevenzione.

Ogni variazione che intervenga nello stato di fatto o di diritto, precisato nella domanda, dovrà essere comunicata tempestivamente allaPrefettura: in particolare, è fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare, ogni sette anni a decorrere dalla data di rilascio del nulla osta, al Prefetto e agli organi ed Enti che rilasciano i pareri tecnici nel corso del procedimento amministrativo una relazione tecnica contenente l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta e i datie gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi, all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente e all'eventuale riciclo di materiali.

Comunicazione preventiva di cessazione di pratica

In caso di cessazione di una pratica autorizzata con nulla osta prefettizio il titolare del decreto deve darne preventiva comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione. (art. 22 del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i.)

Riferimenti normativi

  • Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 "Impiego pacifico dell'energia nucleare"
  • D.P.R.13 febbraio 1964 n. 185, art.102 "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare"
  • Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"
  • Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
  • Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
  • Legge Regionale 7 luglio 2003 n. 32 "Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti" (B.U.R. Toscana n. 27 del 10 luglio 2003)"
  • Legge Regionale 27 dicembre 2005 n. 70 "Legge finanziaria per l'anno 2006" Pubblicata nel B.U. Toscana 30 dicembre 2005, n. 48, parte prima. TITOLO II: Disposizioni in materia finanziaria - Capo VIII - Modifiche alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti):art.23 - Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 32/2003;art.24 - Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 32/2003;art.25 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella L.R. n. 32/2003
  • Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 giugno 2006, n. 21/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)" 

Area V: Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Laura Maria MOTOLESE
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
Addetto
Dott.ssa Gina Russo

Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 6 Giugno 2024, ore 16:29
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File
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