Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per assicurare a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso il pagamento delle somme liquidate in giudizio con sentenza a titolo di risarcimento danni, di provvisionale e di rimborso delle spese di giudizio attraverso l'intervento diretto dello Stato.
Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario, integra la documentazione istruttoria. Il Prefetto esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, che delibera sulle domande.
Chi può fare la richiesta
Tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso, siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti (pubblici o privati).
Presupposti e i requisiti dell'istante per l'accesso al Fondo:
1. avere ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4, comma 1 (delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati, accertati in giudizio penale;
2. non aver riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né essere destinatario di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.
Cosa fare
Dal 14 dicembre 2020 le vittime della criminalità organizzata, o i loro familiari, al fine di richiedere i benefici economici previsti in loro favore dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e seguenti, dovranno presentare le domande esclusivamente online tramite il nuovo Portale Servizi del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it
Documentazione richiesta
1. Domanda per l'accesso al fondo di solidarietà
2. Copia autentica dell'estratto della sentenza
Riferimenti normativi
- Legge n. 512 del 22.12.1999
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e assistenza ai fini dell'accesso al Fondo:
Numero telefonico dedicato alle vittime dei reati di tipo mafioso
Consulta pagina del Ministero dell'Interno - Vittime dei reati di tipo mafioso