Per combattere efficacemente il fenomeno dell'usura, sono previsti due fondi: il Fondo di Prevenzione di cui all'art. 15 della L. 108/1996 e quello di Solidarietà di cui all'art. 14 della predetta legge.
Il Fondo di Prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni Antiusura, somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà.
Il Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subìti.
Chi può presentare la domanda
- I soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino altresì parti offese nel relativo procedimento penale;
- Tale possibilità è prevista anche per il soggetto dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico - a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del R.D. n. 267/1942, ovvero per delitti contro la P.A., la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del c.p.
Cosa possono chiedere le vittime
La vittima di usura che esercita un'attività economica può chiedere la concessione di un mutuo senza interessi, rimborsabile in dieci anni, a copertura del danno subìto per effetto degli interessi usurari corrisposti o di altri vantaggi usurari.
Il mutuo è concesso a condizione che:
- il soggetto non sia stato condannato per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 159/2011. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno dei predetti reati, ovvero proposti per le anzidette misure, la concessione del mutuo non è consentita e, ove disposta, è sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti.
- il soggetto non abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo. Anche in questo caso, se per le dichiarazioni false o reticenti il procedimento penale è in corso, la concessione del mutuo è sospesa fino all’esito del processo.
Termini di presentazione della domanda
La domanda per la concessione del mutuo è presentata al Fondo di solidarietà per il tramite della Prefettura-UTG della Provincia nella quale si è consumato il reato entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa dal reato, ha avuto conoscenza dell’inizio delle indagini (art.14, comma 5, della Legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 38 bis del d. l. n.113/2018, convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).
Modalità di presentazione della domanda
Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura ai sensi delle Leggi 108/96 e 44/99 devono essere presentate utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande, collegandosi al seguente indirizzo: https://www.interno.gov.it/it/fondo-solidarietà e attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente”. La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza.
Al sopra citato link è altresì reperibile la normativa fondamentale di riferimento.
La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista, ai sensi dell’art. 20 L. n. 44/99, così come modificata dalla L. n. 3/2012, la possibilità di ottenere la sospensione o la proroga, fino a un massimo di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione, di determinati termini:
- termini relativi ad adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei e dei mutui bancari e ipotecari (nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva);
- termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
Vengono prorogati per tre anni i termini di scadenza degli adempimenti fiscali.
Per ulteriori approfondimenti si invita a visitare il sito del Ministero dell’Interno e a consultare il VADEMECUM “Procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime dell’estorsione e dell’usura, ai sensi delle Leggi n.108/1996 e n.44/1999” Edizione 2024, disponibile online al seguente link: