Con il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 sono state introdotte misure di semplificazione e snellimento delle fasi istruttorie preventive rispetto al rilascio dei nulla osta:
 

  1. il termine per la definizione delle pratiche è stato fissato a  trenta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legge e, dunque, al 22 luglio 2022;
  2. in relazione ai soli nulla osta per nuovi ingressi disposti dal "decreto flussi", non è più previsto il parere preventivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, sostituito da un'asseverazione ad opera dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative, che dovrà essere esibita dal richiedente in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura ;
  3. per i nulla osta relativi a conversioni dei permessi di soggiorno , invece, non dovrà essere prodotta l'asseverazione di cui al punto 2. , dovendo lo Sportello Unico acquisire il preventivo parere positivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi, il cittadino straniero, acquisito il nulla osta ed il visto di ingresso, potrà immediatamente iniziare a svolgere l'attività lavorativa .

Successivamente dovrà recarsi, su convocazione da parte della Prefettura , insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno .

Qualora nelle fasi successive al rilascio del nulla osta dovessero emergere ostatività precedentemente non accertate, la Prefettura procederà a revocare immediatamente il nulla osta, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro, se già instaurato .

Il richiedente, ossia il datore di lavoro, ricevuto il nulla osta, è tenuto ad informare il lavoratore, al fine di consentirgli di richiedere alla rappresentanza diplomatica competente il visto di ingresso. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'I.N.P.S., mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l'Agenzia delle Entrate.

Le modalità semplificate di rilascio del nulla osta non si applicano agli ingressi non sottoposti al limite delle quote, artt. 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del D. Lgs. 286 del 1998 - Testo Unico Immigrazione (ad esempio ingresso di lavoratori altamente qualificati) .

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 20 Marzo 2024, ore 11:49