Sono considerate vittime del dovere
- gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura ( Art. 3 della L. 466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico ( art. 1, comma 1, L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso ( art. 3, comma 2, L. 629/1973);
- gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità ( art. 1, comma 563, L. 266/2005);
- coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative ( art. 1, comma 564, L. 266/2005). In proposito, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha stabilito che per missioni di qualunque natura, quali che ne siano gli scopi, si intendono le missioni autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente ( art. 1, comma 1, lett. b). Il predetto D.P.R. ha altresì specificato che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art.1, comma 1, lett. b).
- Chi può fare la richiesta:
La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:
- dalla vittima;
- dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell' art. 6 L. 466/1980);
- dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ( art. 4 L. 302/1990);
- dai conviventi more uxorio ( art. 4 L. 302/1990);
- in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico ( art. 82, comma 4, 388/2008).
Modalità di presentazione della domanda
Per quanto di competenza del Ministero dell'Interno ( art. 2, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510), gli interessati dovranno presentare domanda personalmente o tramite l'ufficio o il comando presso il quale prestano servizio.
La richiesta dovrà essere trasmessa al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame ( art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).
Il Prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento ( art. 6, comma 3, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).
Tale parere verrà trasmesso al Ministero dell'Interno il quale potrà disporre un supplemento di istruttoria o adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi ( art. 6, comma 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).
Si può procedere anche d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.
Piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it - portale "ViD".
E' stata realizzata una piattaforma informatica dedicata alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
II portale, raggiungibile all'indirizzo https://vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it/ , consentirà, a far data dal 1° marzo p.v., di presentare, in un'unica soluzione, l'istanza corredata dalla necessaria documentazione 1 , e di visualizzarne lo stato di avanzamento 2 .
L'accesso al portale sarà consentito unicamente, tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE), al diretto interessato o ai familiari superstiti .
1 Ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di servizio.
2 Con anche la possibilità di acquisire copia degli atti.
In allegato un documento informativo.
Normativa di riferimento :
L. 23 dicembre 2000, n. 388 art. 82
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
- DANIELE COLBERTALDO: Dirigente Dell'Area