CITTADINANZA ITALIANA

 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia tuttavia, in base al principio dello "ius soli" possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. 

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  • CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  • CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L 91/92)

 

La cittadinanza per residenza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica Italiana.

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che soddisfino i seguenti requisiti fondamentali:

 

1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta

  • dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. d);
  • dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2);
  • dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett. b);
  • dopo 5 anni di residenza legale dall’ottenimento della cittadinanza da parte del genitore per i figli maggiorenni di cittadino straniero che ha acquisito la cittadinanza italiana (naturalizzato)
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani;
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).
SE SEI RESIDENZA MINIMA DI
Cittadino di Paese Terzo “extracomunitario” (art. 9 f) 10 anni
Cittadino dell’UE (art. 9 d) 4 anni
Apolide (9 e) o rifugiato (art. 16 c.2) 5 anni
Maggiorenne adottato da cittadino italiano (art. 9 b) 5 anni (dall’adozione)
Figlio maggiorenne di cittadino straniero che ha acquisito la cittadinanza italiana (naturalizzato) 5 anni (dall’ottenimento della cittadinanza da parte del genitore)
Discendente in linea retta di cittadini italiani per nascita, entro il 2° grado (cioè figlio o nipote) 3 anni
Nato in Italia (e non hai usufruito del riconoscimento della cittadinanza presso il Comune di residenza previsto dall’art.4 della legge 91/1992) (art.9 a) 3 anni
Se hai prestato servizio alle dipendenze dello Stato, anche all’estero (art.9 c) 5 anni

 

La residenza deve essere legale e continuativa. Bisogna essere iscritti all’Anagrafe senza periodi di residenza all’estero o di irreperibilità in Italia.

I titolari dello status di protezione sussidiaria e umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per le persone con status di rifugiato e devono aver maturato 10 anni di residenza.

 

2) Capacità reddituale

La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 per il reddito individuale, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico. 

 

Reddito Minimo Richiesto Status                         
Euro 8.263,61 Celibe/Nubile
Euro 11.362,05 Coniugato/a
Euro 11.878,10 Coniugato/a + 1 figlio/a
Euro 12.394,15 Coniugato/a + 2 figlio/a
Euro 12.910,20 Coniugato/a + 3 figlio/a
Euro 13.426,25 Coniugato/a + 4 figlio/a
Ulteriori Euro 516,00 Per ogni figlio/a a carico 

 

I redditi da indicare sono solo quelli imponibili IRPEF e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia, ovvero quelli che compaiono nelle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 3 anni all’Agenzia delle Entrate.

Nel principio di solidarietà familiare, possono contribuire al raggiungimento del reddito minimo anche i redditi prodotti dagli altri membri del nucleo familiare del richiedente cittadinanza, di cui all’articolo 433 cc (persone tenute all’obbligo di prestare gli alimenti) e cioè, nell’ordine: 

 

CHI PUO’ INTEGRARE IL REDDITO FAMILIARE
Coniuge
Figli (anche adottivi), e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
Genitori, e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 
Genitori Adottivi
Generi e Nuore
Suoceri
Fratelli e Sorelle germani o unilaterali

 

Non rientrano nella suddetta elencazione i redditi prodotti dal “genitore sociale” (patrigno/matrigna), dal convivente non legato da alcun rapporto giuridico al richiedente cittadinanza o dai cugini. 

Nel caso di conviventi di fatto è necessario allegare alla domanda di cittadinanza un contratto di convivenza che disciplini i rapporti patrimoniali tra i conviventi. 

Per dimostrare i redditi degli altri familiari, è necessario allegare un’autocertificazione di mantenimento insieme al documento di identità del/i familiare/i che contribuiscono al reddito, oltre alla Certificazione Unica (documentazione per attestare i redditi di un lavoratore dipendente), Dichiarazione 730 o Modello Unico (dichiarazione dei redditi).

Possono considerarsi come appartenenti al medesimo nucleo familiare i coniugi non conviventi o i figli maggiorenni con diversa residenza rispetto al richiedente cittadinanza.

I figli di genitori divorziati o separati e con diversa residenza, anche se a carico IRPEF di entrambi, risultano attratti dal nucleo familiare del genitore con cui convivono. 

Il minore in “affidamento preadottivo” fa parte del nucleo familiare dell’affidatario. 

Il minore in “affidamento temporaneo” è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del nucleo familiare. 

Il minore in affidamento e “collocato presso comunità” è considerato nucleo familiare a sé stante.

Non sono computabili ai fini della domanda di cittadinanza i seguenti redditi:

  • reddito o pensione di cittadinanza
  • denaro depositato su conto corrente
  • pensione percepita all’estero
  • indennità di disoccupazione (NASpI)
  • redditi prodotti dal coniuge che risiede all’estero
  • redditi dominicali e agrari che non concorrono alla base imponibile IRPEF.

 

3) Conoscenza della lingua italiana 

Per poter richiedere la cittadinanza italiana è necessario essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed è richiesto il livello minimo L2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER).

Tale requisito può essere dimostrato mediante:

  • titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIM, MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
  • certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri: 

    • Università degli studi di Roma Tre- CERT.IT;

    • Università per stranieri di Perugia – CELI; 

    • Università per stranieri di Siena – CILS; 

    • Società Dante Alighieri – PLIDA;

    • Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

 

Chi desidera ottenere una certificazione linguistica può anche chiedere informazioni ad un C.P.I.A. (Centri Provinciali Istruzione Adulti).

Non sono considerati validi i certificati di corsi di qualificazione professionale rilasciati a livello regionale. 

 

Sono esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana:

  • chi è in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo UE o CE di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità;
  • chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98-Testo Unico dell’immigrazione, previa indicazione da parte del richiedente degli estremi della sottoscrizione dell’accordo.

 

Resta l’obbligo di effettuare l’esame B1 per i cittadini dell’Unione Europea e per coloro che sono in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari (Carta di soggiorno per familiare o coniuge di cittadino italiano o UE).

 

È VALIDO NON È VALIDO                     
Diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado Certificato di qualifica o formazione professionale
Diploma di Laurea Universitaria La sola iscrizione ad un corso di studi universitari o esami universitari in lingua italiana 
Permesso di soggiorno di lungo periodo UE o CE in corso di validità Attestato di soggiorno permanente
Certificazione Linguistica L2/B1 del QCER Titoli rilasciati da istituti esteri non riconosciuti dal MIUR
Accordo di Integrazione  

 

4) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale

Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie di reato, o nel caso di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica Italiana. Il Ministero dell’Interno valuta caso per caso la gravità dell’illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.

 

Riferimenti normativi:

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Marzo 2025, ore 11:40