La Prefettura rilascia l'autorizzazione alla detenzione e vendita di materiale esplodente, a seguito del sopralluogo e del parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti.
Requisiti :
- Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773) e deve essere in possesso della capacità tecnica, ai sensi dell'art. 8 L. 110/75, che può essere acquisita mediante esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti;
- I locali adibiti al deposito e vendita devono corrispondere alle caratteristiche previste dal d.m. 23.9.1999, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 29.9.1999.
Documentazione da presentare in modalità cartacea oppure a mezzo pec all’indirizzo protocollo.prefre@pec.interno.it:
1. Domanda indirizzata alla Prefettura di Reggio Emilia;
2. planimetria dei locali, in due copie;
3. relazione tecnico-descrittiva dei locali, redatta da un tecnico iscritto all'albo;
4. relazione tecnica sull'impianto elettrico, redatta da un tecnico iscritto all'albo;
5. copia della visura di iscrizione alla Camera di Commercio;
6. contratto di affitto o dichiarazione di disponibilità dei locali;
7. se trattasi di Società, è necessaria la procura dei Soci o delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizzi l'intestazione della licenza alla persona del richiedente;
8. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Costo del servizio :
Due marche da bollo da € 16,00 ciascuna, delle quali una è da apporre sulla domanda (qualora presentata in modalità cartacea) e una sulla autorizzazione, una volta rilasciata.
In alternativa, può essere effettuato un versamento cumulativo di € 32,00, a titolo di imposta di bollo, a mezzo mod. F24, indicando il codice tributo “1552” e l’annualità di presentazione dell’istanza. In questo caso, la quietanza del mod. F24 versato deve essere allegata all’istanza.
Normativa :
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773, artt.46 e seguenti);
- d.m. 23.9.99, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 29.9.99