Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.".

 

REVOCA
La patente di guida può essere revocata per:

  1. carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.).

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
 

Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre rivolgersi al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) al fine di ottenere il rilascio di una nuova patente di guida.

Cosa fare
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al Giudice di Pace entro il termine di 60 giorni.

 

  1. violazione a norme di comportamento al codice della strada 
    • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente (rivolgendosi al Dip.Trasp. Terrestri) se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

  • Revoca per guida con patente sospesa a causa di mancata sottoposizione a revisione tecnica o medica (art. 128 C.d.S.)

Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, a visita medica o esame di idoneità (art. 128, c.1 - 1 quater C.d:S.), è sempre disposta la sospensione della patente fino ad avvenuto superamento degli accertamenti con esito favorevole.

N.B.: La sospensione è automatica e decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento senza emissione di ulteriore provvedimento. Chiunque circola durante detto ultimo periodo di ulteriore sospensione (contumacia) della patente conseguente alla mancata sottoposizione a revisione tecnica o medica, subisce la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente (rivolgendosi al Dip.Trasp. Terrestri), se non dopo che sia trascorso almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

  1. sentenza di condanna (art. 224 C.d.S).

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Cosa fare
Soltanto una volta trascorsi tre anni dalla data di accertamento del commesso reato, sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente di guida al competente Dipartimento Trasporti Terrestre (ex M.C.T.C.).

 

Nel quadro della totale informatizzazione delle procedure sanzionatorie, nei casi di accertata violazione a norme del Codice della Strada che comporti l'adozione del provvedimento di revoca della patente di guida, a decorrere dall' 1 Luglio 2013 in caso di avvenuto ritiro la patente NON SARÀ PIÙ inviata alla Prefettura, bensì sarà trattenuta dall'organo accertatore.

Nel caso in cui la patente di guida, cui deve essere applicata la revoca, non sia stata immediatamente ritirata, provvederà al ritiro del documento di guida sempre il medesimo organo di polizia del luogo di residenza del trasgressore, in sede di notifica del provvedimento in questione.

 

RITIRO
Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni:

  1. Ritiro per guida con patente scaduta (art. 126 C.d.S.)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
 

  1. Ritiro per guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in italia da oltre un anno (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata. I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana oppure inviata al Consolato di appartenenza.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai alla pagina ufficiale del MIT.

 

SOSPENSIONE
Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  1. Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento (art. 218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S..

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1).

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2).

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3).

Cosa fare
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G., per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

Entro 5 giorni dal ritiro della patente, esclusivamente in caso di violazione dell'art.186, c.2, lett. a del C.d.S., il trasgressore può presentare istanza adeguatamente motivata e documentata, al fine di ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di 3 ore al giorno.

La richiesta può essere presentata solo qualora la violazione per la quale è prevista la sospensione della patente ha natura amministrativa.

 

  1. Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale (art. 223 C.d.S.)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Cosa fare
Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

  1. Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

 

Nel quadro della totale informatizzazione delle procedure sanzionatorie, nei casi di accertata violazione a norme del Codice della Strada che comporti l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida, a decorrere dall' 1 Luglio 2013 in caso di avvenuto ritiro la patente NON SARÀ PIÙ inviata alla Prefettura, bensì sarà trattenuta dall'organo accertatore.

Quest'ultimo, ove non coincidente con l'organo di polizia territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del trasgressore, curerà la trasmissione della patente di guida ritirata all'organo di polizia di residenza del trasgressore il quale - in esecuzione del decreto prefettizio irrogante la sanzione accessoria - provvederà alla successiva restituzione una volta decorso il periodo di sospensione e, previa l'avvenuta e documentata ottemperanza alle prescrizioni eventualmente imposte dal decreto prefettizio (A titolo di mero esempio, l'obbligo di recarsi a visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso la competente Commissione Medica Locale e di presentazione del relativo certificato medico quale condizione per la restituzione della patente di guida sospesa).

Il decreto prefettizio, che dispone l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, recherà espressa indicazione relativa a quale organo di polizia sarà incaricato di curare la riconsegna del documento stesso all'interessato alla scadenza del periodo di sospensione e previa l'avvenuta e documentata ottemperanza alle eventuali prescrizioni ivi imposte (in particolare, si tratterà - appunto - dell'organo di polizia del luogo di residenza del trasgressore al quale, come sopra già indicato, l'eventuale, diverso organo accertatore della violazione avrà, nel frattempo, fatto pervenire la patente ritirata).

Nel caso in cui la patente di guida, cui deve essere applicata la sospensione, non sia stata immediatamente ritirata, provvederà al ritiro del documento di guida sempre il medesimo organo di polizia del luogo di residenza del trasgressore, in sede di notifica del provvedimento in questione, curando, anche la relativa restituzione del documento al termine del periodo di sospensione e previa l'avvenuta e documentata ottemperanza alle eventuali prescrizioni imposte dal Decreto Prefettizio.

In altre parole, al termine del periodo di sospensione irrogato da questa Prefettura e a seguito dell'avvenuta e documentata ottemperanza alle prescrizioni imposte nel Decreto, la patente  di guida sarà restituita dall'organo incaricato anche della notifica del provvedimento sanzionatorio (il Comando di Polizia Locale del luogo di residenza del trasgressore).

Nei casi di provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186/2 lett. a), b) o c), 186/7, 187/1 e 187/8 del Codice della Strada, la restituzione della patente potrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.

 

  1. Inibizione alla guide per titolari di patente estera (art. 136 C.d.S.)

Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, non residenti in Italia, che commettano violazioni del C.d.S. che comportino l'irrogazione della sanzione accessoria:

  • della sospensione della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.
  • della revoca della patente di guida, il Prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni (ovvero di tre anni in caso si tratti di violazione degli artt. 186, 186bis o 187 C.d.S.)

Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di inibizione alla guida, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

Ultimo aggiornamento
Martedì 31 Ottobre 2023, ore 11:20