Chi può fare la richiesta
Le Guardie Particolare Giurate che svolgono il servizio armato
Cosa fare
L'interessato deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta
La domanda deve essere presentata, preferibilmente, almeno 90 giorni prima della scadenza della licenza di porto di pistola, di cui è titolare la Guardia Particolare Giurata
Se la domanda di rinnovo è presentata dopo la scadenza della licenza annuale di porto di pistola, si procederà con le modalità previste per un nuovo rilascio
La licenza può essere ritirata (Prefettura o Questura) dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della licenza
(vedi il modello di delega)
In caso di contestuale rinnovo del Libretto di porto d'armi dovrà essere allegata la documentazione richiesta (VEDI ARGOMENTI CORRELATI)
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00, da versare in modalità telematica tramite modello F24 - sezione Erario - causale tributo n. 1552, della guardia giurata (vedi modello E)
- licenza scaduta da rinnovare
- certificato in bollo (€ 16,00) di idoneità fisica al maneggio delle armi rilasciato da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, strutture sanitarie militari o singoli medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio (il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia di data non anteriore a tre mesi)
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato relativa al conseguimento di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale (vedi il modello di autocertificazione E)
- ricevuta del versamento di € 7,75 sul conto corrente postale n. 8003 (tassa di concessione governativa - tassa ridotta );
- marca da bollo da € 16,00 da versare in modalità telematica tramite modello F24 - sezione Erario - causale tributo n. 1552
Riferimenti normativi:
R.D. 18.06.1931, n. 773, art. 42