AREA III^ Dep. - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie conseguenti a violazioni al Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.92, n. 285) e depenalizzate dalla L. 24.11.81, n. 689.


- Codice della Strada, ove sono previste , oltre alla sanzione pecuniaria principale, anche sanzioni amministrative accessorie, quali il fermo ed il sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca ed, in casi particolari, la revoca della patente di guida.

 

-  Legge 06.06.1974, n. 298 - Violazioni alle norme sull'autotrasporto di merci  (Albo autotrasportatori) - sequestro e confisca delle merci trasportate.

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Modifiche apportate al C.d.S. dalla  Legge 01.12.2018, n. 132  (che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 04.10.2018, n. 113), in particolare, l'art.23-bis ha apportato sostanziali modifiche alle procedure relative ai sequestri ed ai fermi amministrativi dei veicoli (artt. 213, 214 ed, ex novo, art 215-bis del C.d.S.), con nuove modalità di comunicazione-notifica ed anche in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. (art. 29-bis in relazione all'art. 93 del C.d.S.).
 

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 >>>   AVVERTENZA  IMPORTANTE PER I PROPRIETARI IL CUI VEICOLO E' STATO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, POICHE' PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA ED AFFIDATO IN CUSTODIA AD UNA DEPOSITERIA CONVENZIONATA           

 

Il proprietario che, consapevolmente , consente la guida del proprio veicolo, sprovvisto di assicurazione, ad altra persona (che, a sua volta, è tenuta ad accertarsi della regolare copertura assicurativa del veicolo e che, inoltre, sia in regola con la revisione) , è avvertito, con comunicazione riportata nel verbale di sequestro o di fermo, della giacenza del veicolo in depositeria, mediante la pubblicazione del numero di targa del mezzo sul presente sito internet istituzionale della Prefettura (alla sezione Attività "VEICOLI GIACENTI C/O LE DEPOSITERIE" ) , ove resterà visualizzato per un periodo di 5 giorni, termine entro il quale il proprietario od altro soggetto avente diritto  deve assumerne la custodia presso un luogo, non sottoposto a pubblico passaggio. Decorso inutilmente detto termine, il veicolo non assunto in custodia verrà trasferito in proprietà al custode depositario (il custode acquirente della provincia), senza ulteriori comunicazioni al proprietario .

  Gli importi delle sanzioni pecuniarie sotto riportati  sono in vigore dal 01.01.2021

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Art. 93/1-bis   chi ha stabilito in Italia la residenza da oltre 60 giorni non può condurre un veicolo immatricolato all'estero.

Art. 93/7    guida con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione , (veicoli non immatricolati, veicoli immatricolati all'estero, importati in Italia, con targa provvisoria doganale scaduta e non ancora immatricolati, veicoli circolanti su suolo pubblico destinati a competizioni sportive, quindi non immatricolabili. Non è previsto il pagamento in misura ridotta (sul verbale di accertamento non viene riportato alcun importo da pagare), la sanzione verrà ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale  di €. 430,00 . E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del mezzo .

Art.  93/7-bis     Qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione di cui al comma 1-bis, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si procede con la CONFISCA del mezzo (il verbale di accertamento prevede una sanzione di €. 711,00; se il pagamento si effettua entro 5 gg. dalla notifica del verbale, l'importo è ridotto del 30% - €. 497,70) .

Art. 94-bis   guida di veicolo risultato al P.R.A. cancellato d'Ufficio dalla circolazione (la maggior parte per intestazioni fittizie del veicolo) - si applicano le stesse modalità per il sequestro dell'art. 93/7.

Art. 97/5 chiunque fabbrica, produce, pone in commercio, vende ciclomotori (o lo stesso trasgressore/proprietario che ne predispone l'alterazione) che sviluppino una velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52 del C.d.S.  

Non è previsto il pagamento in misura ridotta - la sanzione verrà ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale di €. 866,00 . E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del ciclomotore.

 

Art. 97/7     ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta - la sanzione viene ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale di €. 158,00 . E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del ciclomotore.

Art. 97/9      ciclomotore munito di targa non propria.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 1.871,00 . E' previsto il fermo del ciclomotore per un mese.

Art. 100/12   guida un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 2.046,00 . E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi.

Art. 116/15    guida di veicolo senza aver conseguito la patente.
La violazione è divenuta amministrativa dal 06.02.2016,  depenalizzata con D. Lgs. 15.01.2016, nn. 7 e 8 - con la contestazione del verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 5.100,00 (€. 3.570,00 se pagata entro 5 gg) . Nel caso di reiterazione in un biennio, detta violazione conserva la natura penale ed il veicolo (anche se di proprietà diversa dal conducente)  è soggetto al sequestro amministrativo, ai fini della confisca, salvo che il proprietario dimostri la piena estraneità alla violazione commessa dal soggetto al quale era stato consentito, incautamente, l'utilizzo del veicolo.

Art. 128/2    soggetto sorpreso alla guida di un veicolo nonostante la patente risulti sospesa dall'Ufficio Motorizzazione Civile, per assenza di requisiti o che non si è sottoposto alla visita medica presso la Commissione Medica Locale o dichiarato non idoneo alla guida dalla predetta Commissione.
E' ammesso il pagamento in misura ridotta di  €. 168,00 .   E' prevista la  REVOCA DELLA PATENTE.


Artt. 186/2, lett. c - 186/7 - 187/1  guida in stato  di ebbrezza con tasso alcolico oltre 1,5 g/l - rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolico - guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Sono violazioni di carattere penale. E' disposto il sequestro amministrativo del veicolo   (salvo che il mezzo appartenga a persona  estranea al reato ). Qualora il Tribunale dovesse emettere il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  (art. 224-ter del C.d.S.),  il Prefetto procederà alla confisca amministrativa del mezzo.

Nei casi di ciclomotori e motocicli il sequestro ai fini della confisca viene operato anche con tasso alcolico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l (art.186/2, lett. b).

Un'avvertenza importante nei casi di  sospensione della patente per queste ultime fattispecie:

la restituzione della patente al termine del periodo di sospensione disposto dal Prefetto  potrà avvenire soltanto se  è stata superata, con esito favorevole, la visita medica presso la Commissione Medica Locale (questa disposizione è indicata in modo chiaro sul provvedimento di sospensione). Pertanto la patente resterà sospesa sino al predetto esito favorevole



Art. 193/1-2      veicolo privo di copertura assicurativa.        
E' previsto il sequestro del veicolo ed il pagamento in misura ridotta di €. 866,00 ed il pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi, (in tale caso al dissequestro provvede direttamente l'Organo accertatore) Qualora non venga effettuato il pagamento della sanzione, il veicolo verrà confiscato . Nel caso in cui il proprietario del mezzo, entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, dichiari, con istanza indirizzata all'Organo accertatore, l'intenzione di voler demolire il veicolo, la sanzione viene ridotta alla metà (comma 3 modificato) - stessa riduzione è prevista, se il premio assicurativo viene riattivato entro 30 gg. dalla scadenza dell'ultimo periodo di validità.

>>>  Per ottenere il dissequestro del veicolo (quando questo è affidato in custodia al conducente e/o proprietario), si fa presente che, oltre ad avere effettuato il pagamento della sanzione, occorre portare in visione al Comando accertatore  l'avvenuta attivazione della copertura assicurativa per almeno sei mesi, in assenza della quale il mezzo resterà sotto sequestro . In caso di  mancata riattivazione dell'assicurazione,  la Prefettura, con proprio provvedimento, dovrà ingiungere al proprietario di attivare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del medesimo, la copertura assicurativa del mezzo, decorso inutilmente il quale, si procederà alla confisca del veicolo.

Se pagamento della sanzione è effettuato in forma scontata entro 5 giorni, la copertura assicurativa del veicolo dovrà essere attivata entro 60 giorni. D ecorso inutilmente detto termine si procederà alla confisca del veicolo ed il residuo della somma della sanzione verrà posto a ruolo.

ATTENZIONE >>> se il veicolo sequestrato viene affidato in custodia ad una depositeria convenzionata, il mezzo  dovrà essere assunto, tempestivamente, in custodia da uno dei soggetti aventi diritto  (conducente, proprietario, usufruttuario)  presso un luogo privato, chiuso e comunque non sottoposto a pubblico passaggio,  pena il trasferimento diretto della proprietà del mezzo al custode acquirente operante nella provincia di Reggio Emilia .

  

>>>    L'eventuale  ricorso ai verbali di accertamento e di sequestro , è opportuno presentarlo  al Giudice di Pace ,  entro 30 giorni dalla contestazione e/o notificazione della violazione e non attendere un eventuale provvedimento di confisca del mezzo,   che in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria diviene obbigatoria (poichè evidenzierebbe un mancato o tardivo interesse del proprietario al rientro in possesso del proprio veicolo)

- art. 193/2-bis   in caso di reiterazione della violazione della mancata copertura assicurativa, accertata nel biennio, la sanzione pecuniaria è raddoppiata (€. 1.732,00), ed è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi. Nel caso venga effettuato il pagamento della predetta sanzione raddoppiata e viene corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi, il veicolo non è immediatamente restituito ma viene sottoposto ad un ulteriore fermo amministrativo per 45 giorni .

La restituzione del mezzo è, in ogni caso, subordinata al pagamento delle spese di trasporto e di custodia a favore della depositeria.

- art. 193/4-bis    guida con veicolo avente documenti assicurativi falsi o contraffatti.

E' sempre disposta la confisca del veicolo intestato al conducente che circoli con il veicolo avente i documenti assicurativi falsi o contraffatti. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta - la Prefettura ingiungerà la sanzione di €. 866,00 e disporrà la  confisca del veicolo. All'autore della falsificazione o contraffazione dei predetti documenti assicurativi, è prevista la sospensione della patente per un anno.

ART. 213     Misura cautelare del sequestro e sanzione amministrativa della confisca    (nuove modalità)                                               

- art. 213/5   quando i soggetti sanzionati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo ed il suo trasporto presso uno dei soggetti (custodi) di cui all'art. 214-bis (la depositeria convenzionata). di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione.

(disposizione in vigore dal 10.11.2021) >>>  L'organo di polizia provvede a dare comunicazione dell'affidamento del veicolo alla depositeria mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del Comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione; detta pubblicazione costituisce notifica, che si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione del deposito del veicolo in depositeria.

Il veicolo è trasferito in proprietà al custode cui è consegnato, SENZA ONERI PER L'ERARIO, decorsi 5 giorni dalla comunicazione ai soggetti sanzionati, effettuata mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della prefettura competente .

 

- art. 213/8    circolazione con veicolo (o rinvenuto su suolo pubblico) sottoposto a sequestro

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 1.984,00 . E' prevista la REVOCA DELLA PATENTE del soggetto inadempiente che ne aveva la custodia . Il veicolo viene conferito direttamente presso la depositeria convenzionata per il trasferimento in proprietà al custode acquirente .

 
Art. 214/8     circolazione con  veicolo (o rinvenuto su suolo pubblico) sottoposto a fermo amministrativo                         (non di natura fiscale)      
Non è previsto  il  pagamento  in  misura ridotta. Verrà ingiunta una sanzione di pecuniaria di  €. 1.984,00 . E' previsto il sequestro del veicolo e la REVOCA DELLA PATENTE del soggetto inadempiente che ne aveva la custodia .  Il veicolo, come per l'art. 213/8, viene conferito direttamente presso la depositeria convenzionata, per il trasferimento  in proprietà al custode acquirente, essendo divenuto, a tutti gli effetti, oggetto di confisca.


Art. 216/6     guida di veicolo durante il periodo in cui la patente o la carta di circolazione è stata ritirata.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà una sanzione di  €.2.046,00. E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi - in caso di reiterazione è disposta la confisca , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione (art. 213/6 del C.d.S.).

Art. 217/6     guida di veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è sospesa.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà una sanzione di  €. 2.046,00   E' prevista la sospensione della patente per tre mesi (max. 12 mesi) - e' previsto il fermo del veicolo per tre mesi ed, in caso di reiterazione, è disposta la confisca del mezzo , salvo che il veicolo appartenga a persona ritenuta  estranea alla violazione.

Art. 218/6   guida di veicolo durante il periodo di sospensione della patente 
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 2.046,00 . E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi - in caso di reiterazione è disposta la confisca , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea  (da comprovare) alla violazione (art. 213/6 del C.d.S.). è prevista  LA REVOCA DELLA PATENTE . Non sarà possibile conseguirne una nuova se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di definitività del provvedimento - 30 gg. dalla notifica - (art. 219/3-bis del C.d.S. ).

 

RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

 

L'art. 202-bis   del C.d.S. prevede la rateizzazione del pagamento per verbali il cui importo della sanzione sia superiore ad €. 200,00. Può avvalersi di tale facoltà Il titolare di un reddito imponibile delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non sia superiore ad €. 10.628,16, elevato di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi .

Nel caso di verbali elevati dalla Polizia Locale, la richiesta dovrà essere indirizzata al Comando accertatore. Per verbali redatti da organi accertatori dello Stato (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) la richiesta va inoltrata alla Prefettura.

QUALORA LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SI RIFERISCA AD UN VERBALE CUI E' COLLEGATO UN SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (es. ART. 193), IN CASO DI CONCESSIONE DELLE RATE, IL VEICOLO POTRA' ESSERE RESTITUITO S OLTANTO DOPO AVER COMPLETATO TUTTI I PAGAMENTI.

 

 

NEL CASO DI RICORSO  AL PREFETTO  :

 

avverso il verbale di accertamento è possibile ricorrere al Prefetto di Reggio Emilia, entro 60 giorni dalla data di contestazione al conducente o dalla data di notifica al proprietario se diverso dal conducente. Si rammenta che  la decorrenza del pagamento della sanzione non viene sospesa , pertanto, in caso di rigetto del ricorso la relativa  sanzione pecuniaria verrà raddoppiata (art. 204 del C.d.S.).

                                                         oppure

al Giudice di Pace di Reggio Emilia entro 30 giorni  dalla data di contestazione al conducente o dalla data di notifica al proprietari o, se diverso dal conducente. Il Giudice di Pace, nelle more del ricorso (cioè in attesa dell'udienza fissata), può disporre la sospensione del verbale e dI altri atti correlati , sino a che non venga emessa sentenza.

Per quest'ultime motivazioni, è consigliabile presentare ricorso al Giudice di Pace, entro il termine indicato .

 

 

 

 


      Ulteriori informazioni  sulle modalità inerenti la custodia dei veicoli
 

 

Poichè l'art. 213/2 del nuovo C.d.S. stabilisce che, in caso di SEQUESTRO o FERMO del veicolo, IL TRASGRESSORE e/o PROPRIETARIO E' SEMPRE NOMINATO CUSTODE DEL MEZZO PRESSO UN'AREA PRIVATA, NON SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO, DI CUI NE ABBIA LA DISPONIBILITA' . -  I N CASO DI RIFIUTO AD ASSUMERE LA CUSTODIA O COMUNQUE NON IN GRADO DI ASSUMERLA , saranno applicate le sanzioni previste dall'art 213/5 del nuovo C.d.S ( sanzione di € 1.814,00 e sospensione della patente da 1 a 3 mesi ).

 

Le richieste di autorizzazione al cambio della custodia del veicolo sequestrato con trasferimento presso un  altro luogo privato DEVONO ESSERE INDIRIZZATE ESCLUSIVAMENTE AI COMANDI ACCERTATORI, i quali verificheranno la sussistenza dei requisiti per l'assunzione della custodia.
 

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>>> IMPORTANTE Nel caso in cui il veicolo sequestrato è stato affidato ad una depositeria convenzionata, il trasgressore e/o proprietario del mezzo viene avvertito, mediante un avviso integrato nel verbale di sequestro o fermo , che dovrà, in ogni caso , assumerne la custodia, a sue spese, trasferendolo presso un luogo privato di cui ne abbia disponibilità, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, SUL SITO INTERNET DELLA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA   (www1.prefettura.it/reggioemilia - alla sezione Attività >>> Veicoli giacenti presso le depositerie ) , DELLA GIACENZA DEL PROPRIO VEICOLO PRESSO LA DEPOSITERIA, PENA LA PERDITA DEL VEICOLO, MEDIANTE IL TRASFERIMENTO DIRETTO DELLA PROPRIETA' AL CUSTODE ACQUIRENTE (art. 213/5 del nuovo C.d.S),  SENZA ULTERIORI COMUNICAZIONI AL PROPRIETARIO DEL MEZZO .    Detta pubblicazione costituisce titolo di notifica, salvo che gli atti non siano già stati formalmente notificati .

 

Anche per un veicolo sottoposto a FERMO amministrativo con affidamento ad una depositeria convenzionata,  con la mancata assunzione della custodia nel sopracitato termine,  si procede con le stesse modalità del sequestro, ovvero con il trasferimento di proprietà del mezzo al custode acquirente.

     

>>> ANCHE NEI CASI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DI NATURA PENALE , (artt. 186/2, lett C, 186/7 e 187)  CON AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AD UNA  DEPOSITERIA CONVENZIONATA, IL TRASGRESSORE-PROPRIETARIO DEVE ASSUMERE LA CUSTODIA CON LE MODALITA' SOPRACITATE,  PENA IL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DEL VEICOLO AL CUSTODE-ACQUIRENTE SENZA ULTERIORI COMUNICAZIONI .
 

 

Quando il veicolo viene  dissequestrato dall'organo di Polizia e non viene ritirato dalla depositeria alla quale era stato affidato, il mezzo verrà ceduto al custode acquirente, mediante le procedure di alienazione previste dal D.P.R. 13.2.2001, n. 189 - LE SPESE DI TRASPORTO E DI CUSTODIA A FAVORE DELLA DEPOSITERIA VERRANNO,  IN OGNI CASO , ADDEBITATE AL TRASGRESSORE e/o PROPRIETARIO DEL VEICOLO.

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- LEGGE 06.06.1974, 298 - NORME SULL'AUTOTRASPORTO MERCI

 

                        IMPORTANTE PREMESSA PER L'UTENZA :

Coloro che intendono affidare un trasporto di proprie merci ad un soggetto preposto a tale attività  (una ditta di trasporti o ditta individuale che sia autorizzata dalle norme vigenti) , è importante verificare che abbiano i requisiti per poter esercitare detta attività   (iscrizione all'Albo Nazionale dell'Autotrasporto per il trasporto di cose in conto terzi)   e che il trasporto, non venga successivamente sub-appaltato ad un altro vettore che non sia in regola, poichè, come sotto evidenziato in rosso, è prevista la confisca obbligatoria della merce trasportata .

Il carattere restrittivo della norma è finalizzato a sanzionare i soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, anche ai fini di un eventuale richiesta di risarcimento del danno economico subito dal proprietario delle merci in conseguenza della confisca adottata.

 

Art. 26

c. 1 chiunque esercita l'attività di autotrasporto per conto terzi senza essere iscritto nell'Albo Nazionale Autotrasportatori o durante  il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'Albo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 4.130 .

 

c. 2 chiunque affida l'effettuazione di un trasporto di cose per conto terzi a chi esercita abusivamente l'attività (c. 1), è punito con la sanzione amministrativa  del pagamento di una somma di €. 3.098 .

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c. 3   alle violazioni di cui al c. 1 consegue il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.        In caso di reiterazione è disposta la confisca del veicolo.

 

Le sanzioni di cui all'art. 26, c. 2 si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 21.11.2005, n. 286.

Alla violazione dell'art. 26 consegue la sanzione amministrativa accessoria della CONFISCA   delle merci trasportate , ai sensi del predetto art. 7, comma 2.

IMPORTANTE: il proprietario di merce che ne deve affidare il suo trasporto, deve accertarsi che il soggetto/vettore che dovrà effettuarlo risulti iscritto all'Albo Nazionale Autotrasportatori o che quest'ultimo, se in regola, non lo affidi  (in subvenzione) ad altro soggetto che non sia iscritto a detto Albo.

Qualora le merci sequestrate siano state affidate in custodia ad una depositeria convenzionata di questa provincia, le spese relative alla custodia ed alla loro conservazione sono interamente a carico del trasgressore e/o dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto effettuato irregolarmente.

 

Art. 46

c. 1 chiunque dispone l'esecuzione di un trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli senza la licenza o senza autorizzazioni oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell' autorizzazione , è  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di  una  somma   di  €. 4.130 .

 

c. 2    alla presente violazione consegue il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione è disposta la confisca del veicolo.

 

AREA III - UFFICIO SEQUESTRI E CONFISCHE 

Dirigente Reggente dell'Area:

Dott.ssa Raffaella Viscogliosi - Viceprefetto

Funzionario di riferimento

Sig.ra Francesca Di Liddo -  Funzionario Amministrativo

 

P.E.C.:    protocollo.prefre@pec.interno.it

            (specificare in modo chiaro nell'oggetto la motivazione della richiesta)

Ultimo aggiornamento
Venerdì 11 Ottobre 2024, ore 00:04