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Comunicazioni - Informazioni ANTIMAFIA

Dirigente: Dott. Francesco PIANO

Funzionario: Dott. David DUCHINI

Addetto: Sig.ra Franca VALLONE - D.ssa Valentina MONELLO

Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle 13 previo appuntamento

Telefono: 0577/201534 

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo.prefsi@pec.interno.it

Indirizzo di posta elettronica: franca.vallone@interno.it 

 

Comunicazioni Antimafia

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' art.97 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale saranno restituite.

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti aventi sede a Siena o provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Siena alla voce "Banca Dati Nazionale Antimafia".

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 comma 2 del D. Lgs 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

  • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011; 
  • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3- bis c.p.p.

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA VA RICHIESTA PER OTTENERE:

  • Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio; 
  • Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; 
  • Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria; 
  • Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
  • Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 
  • Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; 
  • Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; 
  • Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (iva esclusa); 
  • Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (iva esclusa); 
  • Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): 
  • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.225.000,00; 
  • Forniture e servizi: di importo inferiore a € 418.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

  • In tutti i casi in cui deve essere richiesta l' informazione antimafia; 
  • In presenza delle cause ostative di cui all'art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011; 
  • Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro; 
  • Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D Lgs. n. 163/2006; 
  • Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 
  • Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 
  • Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; 
  • Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.

COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:

  • qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67; 
  • qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche; 
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi; 
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
     
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 23 e 24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193)

I soggetti aventi sede a Siena o provincia , indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale unica emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro 30 giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

Autocertificazione in luogo della comunicazione antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011)

I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.

In tutti i casi suddetti, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti, acquisita dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 potranno trasmettere tale dichiarazione sostitutiva a questa Prefettura che procederà alle verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Per informazioni sull'unità organizzativa vedasi "Disposizioni e Circolari"

Il rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione, è disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218, dal D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e dalla legge 06.08.2015, n. 121.

La documentazione antimafia, comunicazione e informazione, può essere acquisita:

- dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;

La normativa attualmente vigente non prevede il rilascio della documentazione antimafia su istanza di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La documentazione antimafia, inoltre, non è necessaria nei rapporti contrattuali tra soggetti privati.

QUANDO NON ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
2. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro;


PROCEDURA PER L’ ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia deve essere acquisita:
- attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali).

I soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso ciascuna Prefettura.
L'ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI, pertanto, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono comunicare alla Prefettura territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, gli estremi identificativi delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite la consultazione degli elenchi.
Le predette comunicazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo _________________________________

L’ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI MANTIENE LA PROPRIA EFFICACIA ANCHE DOPO LA DATA DI VALIDITA' QUANDO DALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI L’IMPRESA RISULTI IN FASE DI RINNOVO (messaggio: in fase di Aggiornamento).

-mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA) da parte dei soggetti preventivamente accreditati.

La Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal 7 gennaio 2016 costituisce lo strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni/Stazioni Appaltanti possono richiedere la documentazione antimafia.

Gli Enti già in possesso di credenziali di accesso all'applicativo informatico “Si.Ce.Ant. – Sistema Certificazione Antimafia” sono già abilitati all'accesso alla BDNA. Le richieste di documentazione antimafia, comunicazioni e informazioni, dovranno essere effettuate attraverso la consultazione della medesima.

Gli Enti che ancora non possiedono le credenziali di accesso dovranno rivolgere specifica richiesta alla Prefettura territorialmente competente in relazione alla sede.
Le richieste di concessione delle credenziali, da effettuarsi utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale di questa Prefettura, dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo __________________________________


TERMINI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 88 del d. Lgs. 159/2011 il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

Ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all'amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. Decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d’urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.


VALIDITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La comunicazione e l'informazione antimafia hanno rispettivamente la validità di 6 e 12 mesi, salvo il caso di intervenute variazioni nell'assetto societario.

A tale proposito i legali rappresentanti delle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni in corso di validità hanno l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, trasmettendo copia dell'atto o contratto che determina tali modifiche e, in caso di variazione degli organi sociali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa dai soggetti subentrati nelle cariche.

La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro.

Gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso questa Prefettura ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) sono consultabili sul sito web istituzionale.


AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione - sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nei casi di:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni.


EFFETTI DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, al Prefetto che adotti un’informazione antimafia interdittiva spetta il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114.
L’eventuale rescissione dei contratti o la revoca delle concessioni è pertanto subordinata all'espletamento del procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, inteso ad accertare la presenza di preminenti interessi pubblici da tutelare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Elenco
  • Informazioni Certificazione ANTIMAFIA
  • ANTIMAFIA - Disposizioni e Circolari
  • Comunicazione Antimafia
  • Informazione Antimafia
  • Protocollo di legalità Ministero dell'Interno - Confindustria
  • White list
Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 13:01