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Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

Dirigente: Dr. SORECA, Vice Prefetto

Addetto:   Ornella Cognetta,  Manuela Fabbri

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13

                                                  pomeriggio: su appuntamento

Telefono: 0577/201443 0577201568

Fax: 0577201666

Indirizzo di posta elettronica ornella.cognetta@interno.it    manuela.fabbri@interno.it

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona che viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti viene segnalata al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza .

La persona segnalata viene convocata presso il N.O.T. della Prefettura - U.T.G. per l'effettuazione di un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un assistente sociale. Il colloquio avrà come scopo, oltre che accertare le ragioni della violazione, quello di individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.



 

Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti

Il soggetto segnalato può produrre, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, documenti e scritti difensivi.

Il Prefetto, salvo il caso in cui venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, adotta apposito decreto con il quale viene dichiarato fondato l'accertamento e convocato l'interessato per valutare, a seguito di colloquio presso il NOT, le sanzioni amministrative da applicare e la loro durata.

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può essere invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio pubblico per le Tossicodipendenze di residenza (Ser.T.) o presso strutture private autorizzate.

Il detentore di sostanza stupefacente è sottoposto, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a) a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

   a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo di anni tre,
   b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
   c) sospensione del passaporto o di ogni altro documento equivalente o  divieto di 
       conseguirli.

Se risulta che l'interessato si sia sottoposto con esito positivo al programma terapeutico

e riabilitativo il Prefetto revoca le sanzioni.



Copia del decreto con il quale vengono irrogate le sanzioni viene trasmesso al Questore territorialmente competente per l'eventuale applicazione delle misure previste dall'art 75 bis del D.P.R. n.309/90.

Dette sanzioni vengono applicate anche se la persona segnalata non si presenta al colloquio.

Nel caso di prima segnalazione e nel caso di particolare tenuità della violazione, se nel corso del colloquio emergono elementi che fanno presupporre che per il futuro il soggetto si asterrà per il futuro dal commettere altre violazioni, il procedimento viene definito con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, omettendo, solo per questa volta, l'applicazione delle sanzioni previste. Il nominativo resta comunque inserito presso l'archivio della Direzione Centrale per la Documentazione (ex Osservatorio Permanente sul fenomeno droga) del Ministero dell'Interno, il cui accesso è riservato solo agli Uffici N.O.T. delle Prefetture.


La Prefettura, in caso di applicazione della sanzione amministrativa, ne informa l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ai fini della revisione della patente di guida. In questo caso il titolare della patente deve sottoporsi, a proprie spese, ad una serie di esami medici presso la Commissione medica locale, per dimostrare di possedere ancora i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida. Se gli esami evidenziano l'uso di sostanze stupefacenti, la Commissione non concede l'idoneità e, in tal caso, può essere disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato. 
                                                                       

I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

Riferimenti normativi

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45



 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 12:42
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