Prefettura di Siena
Ufficio Territoriale del Governo
Circolare n. 10/2024 Siena, data del protocollo
Oggetto: Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle
elezioni europee del 2024. - Art- 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7
(Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024) convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2024, è stata
pubblicata la legge 25 marzo 2024, n. 38 di conversione del decreto-legge indicato in oggetto.
Al riguardo, facendo seguito alla circolare prefettizia n. 9 dello scorso 29 marzo, si
forniscono le indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto
di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia per l’anno 2024, introdotta dall’art. 1-ter.
Nel dettaglio, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si
trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un
periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.
Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:
- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale
del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del
comune di temporaneo domicilio (comma 2). In tal caso, il comune di temporaneo
domicilio fornirà alla sezione elettorale un elenco degli studenti fuori sede ammessi a
votare nella sezione medesima. Inoltre, i nominativi degli studenti che si presentano nel
seggio per votare sono aggiunti in calce alla lista sezionale e annotati nel verbale in
apposito paragrafo;
- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa
da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso
Prefettura Siena - Area II - Prot. Uscita N.0020218 del 09/04/2024
sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il
comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i
candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati
della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza (comma 3).
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO “FUORI SEDE”
Per poter esercitare il voto “fuori sede”, gli interessati devono presentare, al comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda, secondo il modello che si allega alla presente
circolare (all. 1), con l’indicazione dell’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove
possibile, di un recapito di posta elettronica. Alla domanda occorre inoltre allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante l’iscrizione presso
un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.
Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia
inoltrata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o
tramite persona delegata non oltre domenica 5 maggio 2024 (35° giorno antecedente la data della
consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime
modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 15 maggio
2024 (commi 4 e 5).
Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 20 maggio 2024 (20° giorno
antecedente la data della consultazione), il comune di residenza verifica il possesso del diritto di
elettorato attivo da parte del richiedente, dandone comunicazione:
- al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori fuori sede temporaneamente
domiciliati nella medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza;
- al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio,
per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una circoscrizione elettorale
diversa da quella di appartenenza.
Al fine di evitare duplicazioni di voto, l’ufficiale elettorale del comune di residenza
provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto lo studente fuori sede che
quest’ultimo eserciterà il voto per le consultazioni europee in altro comune (comma 6). Tali
studenti, pertanto, per le elezioni europee non saranno considerati come elettori della sezione di
rispettiva iscrizione e per essi non dovranno essere autenticate schede di voto per le predette
elezioni.
Entro mercoledì 22 maggio (18° giorno antecedente la data della consultazione) codesti
comuni comunicheranno a questa Prefettura, per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno –
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, il numero degli elettori studenti iscritti nelle proprie liste
elettorali che hanno chiesto di votare fuori sede, divisi per circoscrizioni elettorali di temporaneo
domicilio, secondo l’allegato modello (all. 2).
Entro il 5° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè martedì 4 giugno 2024, il
comune destinatario della comunicazione sopra citata (comune di temporaneo domicilio, ovvero
comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio) rilascia
all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e
dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante
l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a
votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale (commi 7 e 12).
IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI “FUORI SEDE”
In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le norme
di carattere generale.
In particolare, lo studente fuori sede vota previa identificazione personale ed esibizione
della tessera elettorale, sulla quale va apposto il bollo della sezione e la data del voto.
Il numero della tessera deve essere annotato nell’apposito registro unitamente al nome del
comune e al numero della sezione dove lo studente è iscritto.
Inoltre, il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda allo studente che si
presenta a votare, deve:
- prendere visione dell’attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio
verificando se la sezione in cui lo studente si presenta a votare corrisponde a quella
indicata nell’attestazione medesima;
- apporre sulla predetta attestazione l’annotazione “Ha votato”, la propria firma, la data e
il bollo della sezione, per impedire che l’elettore sia nuovamente ammesso a votare per
le consultazioni europee.
Si ritiene opportuno evidenziare che laddove un elettore presentatosi a votare non risulti
nell’elenco o nella lista degli studenti fuori sede, potrà comunque essere ammesso a votare
presentando l’attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco del comune di temporaneo
domicilio previa gli accertamenti del caso.
Resta inteso che l’esercizio del voto fuori sede per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia non preclude all’interessato la facoltà di esercitare il voto presso il
proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.
Viene poi dettata una disposizione di salvaguardia che rinvia alle norme del testo unico per
l’elezione della Camera dei deputati per quanto non disciplinato espressamente dall’articolo in
argomento (comma 20).
È infine precisato che gli studenti fuori sede temporaneamente domiciliati in una regione
diversa da quella in cui è ubicato il comune d’iscrizione elettorale hanno diritto alle vigenti
agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e ritorno
per l’esercizio del diritto di voto presso la sezione speciale di assegnazione (comma 21).
Tanto rappresentato, si fa riserva di dare in seguito eventuali e più dettagliate indicazioni,
fermo restando che saranno tempestivamente predisposte e fornite, per quanto necessario, apposite
modulistiche e pubblicazioni.
Prefettura di Siena
Ufficio Territoriale del Governo
Circolare n. 8/2024 Siena,
Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’ 8 e 9 giugno 2024. - Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell’Unione Europea. Adempimenti connessi al voto in UE.
Si fa seguito alla circolare prefettizia n. 6/24 del 5 marzo u.s, al riguardo si forniscono ulteriori istruzioni in ordine all’aggiornamento dell’elenco elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nonché su vari adempimenti connessi di competenza di codesti Comuni.
1) Formazione dell’elenco provvisorio degli elettori che votano negli appositi seggi istituiti in altro Stato UE per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
Ai fini della formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti negli altri Stati dell’Unione europea, il Ministero dell’Interno ha già provveduto a confrontare in via informatica i dati dell’Aire centrale con quelli risultanti dagli archivi consolari, comprendendo nell’elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell’Aire e negli archivi consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell’Aire centrale.
Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in analogia a quanto prevede l’art. 5, comma 7, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, sono stati acquisiti i dati relativi alla residenza e all’indirizzo risultanti negli archivi consolari.
Successivamente alla formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti in altri Stati dell’Unione europea, la Direzione centrale per il Servizi elettorali dell’Interno, ha altresì provveduto alla predisposizione informatica dell’elenco provvisorio dei residenti in altro Stato UE aventi diritto al voto, che verrà successivamente trasmesso al Ministero degli affari esteri, in data 17 aprile 2024, ai fini dell’assegnazione, per ciascun elettore, della sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza.
Da tale elenco sono escluse:
a) le posizioni dei minorenni alla data del 9 giugno p.v.;
b) le posizioni di quanti sono privi dell’elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi in via informatica dai comuni entro lo scorso 31 dicembre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione centrale dei servizi demografici con circolare n. 105 del 16 novembre 2023; non si è, quindi, tenuto conto di eventuali ulteriori aggiornamenti di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 dicembre u.s. Sarà, tuttavia, possibile, da parte dei comuni, segnalare per il necessario inserimento in elenco elettori coloro che - nell’elenco aggiornato dei cittadini residenti in altro Stato UE - siano stati erroneamente classificati con “perdita del diritto all’elettorato attivo” o per i quali non è presente nessuna indicazione dello stato di elettore;
c) le posizioni incomplete, nonché quelle escluse in attuazione dell’art. 4, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 2002, n. 104;
d) le posizioni di elettori residenti nei territori di cui all’elenco allegato alla presente, nei quali, in base al principio di cui all’art. 3, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non si istituiscono sezioni elettorali; agli elettori residenti in tali territori, quindi, deve essere spedita a cura del comune la cartolina avviso (Modello A, di cui si dirà di seguito), ai sensi dell’art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per il possibile rientro in Italia per il voto.
2) Controllo dell’elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni
Ai fini del doveroso controllo da parte dell’ufficio comunale, l’elenco provvisorio degli elettori italiani nell’Unione europea è disponibile sul portale “DAIT Servizi” all’indirizzo https://daitweb.interno.gov.it, nell’applicazione “Elettori Estero”.
L’elenco provvisorio degli elettori italiani nell’Unione europea comprende:
gli elettori italiani residenti in altro Stato UE iscritti all’AIRE;
gli elettori italiani temporaneamente presenti nell’Unione europea per motivi di lavoro o di studio, che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dalla legge n. 483/94.
Con specifico riferimento ai suddetti elettori temporaneamente in UE, i nominativi di coloro che hanno presentato domanda tramite i consolati competenti sono stati trasmessi alla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Non risulta possibile per i comuni trasmettere, tramite la sezione “Gestione Temporanei” dell’applicativo “Elettori Estero”, eventuali domande degli elettori temporaneamente in UE pervenute direttamente ai comuni stessi; in tal caso, qualora le suddette domande siano state ricevute entro il termine di legge del 21 marzo, le stesse dovranno essere trasmesse alla sede consolare di competenza ai fini dell’ammissione consolare al voto, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.
Più in generale, si ritiene doveroso sottolineare l’assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori che votano negli altri Stati dell’Unione europea, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco elettori che, per qualunque motivo, hanno perso il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati. Ciò, al fine di evitare che il Ministero dell’interno – tenuto a spedire a tali elettori i certificati elettorali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 408/94 – invii i certificati stessi a persone che non godono del diritto di voto.
Sarà a disposizione una apposita tabella di motivazioni di stralcio.
Si rammenta l’esigenza di controllare con particolare cura le posizioni degli elettori temporaneamente all’estero (come detto, comunicate dal Ministero degli affari esteri), verificando anche eventuali omonimie con gli elettori residenti, sia la necessità di stralciare le posizioni di elettori che, dopo verifiche sull’effettivo recapito all’estero, risultano essere residenti nei territori di cui all’elenco allegato.
Come già preannunciato nella circolare prefettizia n. 6/2024 protocollo 12925 del 5 marzo u.s., codesti comuni - utilizzando le funzioni della sezione “Stralci Elettori Europee” – potranno segnalare entro il 15 aprile p.v., per l’inserimento in elenco elettori, le posizioni di coloro che ne sono stati illegittimamente esclusi perché originariamente classificati con “perdita del diritto all’elettorato attivo” o per l’assenza dell’indicazione dello stato di elettore.
Entro il successivo 8 maggio (anziché 12 maggio, a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 6 del 5 marzo scorso), nella stessa sezione potranno essere “stralciate” le posizioni da escludere dall’elenco elettori.
Per ulteriori informazioni, è consultabile l’apposito manuale, disponibile nella sezione “Documentazione”.
Le cancellazioni non comunicate per qualunque motivo con la procedura suindicata entro il suddetto termine dell’8 maggio dovranno essere segnalate alla sede consolare dicompetenza con le medesime modalità di seguito indicate per le segnalazioni di nuove iscrizioni.
Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, codesti comuni potranno contattare il S.I.E.C.C. (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno all’indirizzo e-mail: sie.elettoriestero@interno.it .
Per problemi di natura amministrativa, codesti comuni contatteranno quest’ufficio per telefono al numero 0577/201465 oppure alla mail elettorale.pref_siena@interno.it.
Si richiama l’attenzione di codesti Comuni sull’importanza degli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 408/94; tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori italiani, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto nelle apposite sezioni istituite negli altri Stati UE, devono essere immediatamente segnalati dal Comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all’inclusione dell’elettore nell’apposito elenco aggiunto.
Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove/cognome dell’unito civilmente, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. È fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte quanto prima, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto.
Tutte le suddette comunicazioni devono essere effettuate, ove possibile, via PEC alle sedi consolari di competenza i cui indirizzi sono riportati nel prospetto che si allega (ALLEGATO 1).
Tali indirizzi torneranno utili a codesti Comuni anche per corrispondere con la massima tempestività ad eventuali richieste consolari - possibili anche negli ultimi giorni prima delle votazioni - di assenza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, ai fini dell’ammissione al voto all’estero tramite attestazione del capo dell’ufficio consolare, con conseguente annotazione sulle liste sezionali in Italia.
Deve segnalarsi che la tempestività dei Comuni nell’adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l’esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all’estero.
Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall’Aire di un Comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati. Sarà, viceversa, cura del Comune di emigrazione
comunicare tale trasferimento attraverso l’applicazione di cui trattasi, informandone, comunque, anche il comune di immigrazione.
La Direzione Centrale del Ministero dell’Interno aggiornerà la posizione stessa in elenco elettori in caso di cambio di circoscrizione elettorale, ai fini della corretta emissione del certificato elettorale.
3) Cartoline avviso
Per le cartoline avviso, l’Istituto Poligrafico dello Stato provvederà alla fornitura dei modelli i quali, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, dovranno essere inviate, entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 50, primo comma, della legge n. 18/79), agli elettori all’estero con il mezzo postale più rapido. Le cartoline avviso recheranno la notizia della data e dell’orario di votazione in Italia per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, ove si terranno, per le concomitanti elezioni amministrative, e sono state predisposte in tre differenti modelli:
- cartolina avviso Modello A, da inviare agli elettori residenti
in uno Stato che non è membro dell’Unione europea;
nei territori sottoposti alla sovranità di Stati membri dell’Unione europea (nei quali non vengono istituite sezioni elettorali), riportati nell’elenco allegato alla presente circolare (ALLEGATO 2);
- cartolina avviso Modello B, da inviare agli elettori residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che, sebbene ammessi a votare in una sezione elettorale istituita nello Stato UE di residenza dall’Autorità diplomatico-consolare italiana, sono iscritti all’AIRE di un Comune nel quale si svolgono le elezioni amministrative. La cartolina-avviso contiene l’avvertenza che, qualora l’elettore intenda tornare in Italia per votare per le elezioni amministrative, può comunicare al Sindaco, entro venerdì 7 giugno, tale sua intenzione di votare in Italia anche per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (purché ovviamente non abbia già votato nelle anzidette sezioni elettorali istituite nello Stato UE di residenza);
- cartolina avviso Modello C, da inviare agli elettori che, non essendo residenti in Stati membri dell’Unione europea ma risultando al Comune come temporaneamente domiciliati in uno di tali Stati membri, non sono stati ivi ammessi a votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, non avendo presentato apposita domanda entro l’80° giorno antecedente la data di votazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 408/1994.
Le cartoline avviso saranno distribuite ai Comuni nel numero degli elettori di ciascuna delle predette categorie.
4) Certificati elettorali
Tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come già detto, la direzione Centrale per i Servi elettorali provvederà alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, destinati:
1. agli elettori italiani residenti in altri Stati membri dell’Unione europea i quali, se non risultano aver optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza, sono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori che votano per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite dall’Autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato UE di residenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994;
2. agli elettori italiani temporaneamente presenti in altro Stato dell’Unione europea per motivi di lavoro o di studio che, entro il suddetto termine del 21 marzo 2024, hanno presentato tempestiva domanda per votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite dall’Autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato UE dove si trovano temporaneamente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 408/94.
Si fa riserva di trasmettere, appena disponibili a seguito delle comunicazioni che perverranno al Ministero dell’Interno da tutti gli altri Stati membri UE, i nominativi degli elettori italiani ivi residenti che hanno optato per il voto per i candidati al Parlamento europeo dello Stato UE di residenza.
Dei suddetti optanti, verranno anche segnalati nell’applicativo i nominativi di coloro la cui opzione di voto per i candidati dello Stato UE di residenza è stata comunicata dal suddetto Stato dopo l’invio del certificato elettorale da parte della Direzione Centrale per i Servizi elettorali; tali cittadini non potranno comunque esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, facendosene annotazione sulle liste sezionali.
5) Adempimenti per gli elettori italiani residenti o temporaneamente presenti in altro Stato UE che si trovino in Italia alla data dell’8 e 9 giugno
Si ritiene, comunque, opportuno richiamare sin d’ora l’attenzione delle SS.LL. sul disposto dell’art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale gli elettori aventi diritto a votare in altro Stato UE (ivi residenti o temporanei), purché non abbiano già votato
nelle sezioni elettorali ivi istituite dall’Autorità diplomatico-consolare italiana e non siano optanti per il voto per i candidati dello Stato UE di residenza, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione, cioè entro il 7 giugno 2024.
Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, della legge n. 18/1979, il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale (in precedenza, come detto, spedito all’elettore dal Ministero dell’Interno), che deve essere esibito dall’elettore stesso al comune completo di talloncino di controllo, dimostrando in tal modo la mancata espressione del voto nelle sezioni elettorali istituite nel predetto Stato UE.
Nel caso in cui l’elettore residente o temporaneo in altro Stato UE non sia in possesso del certificato elettorale, i Sindaci dei Comuni in cui si svolge solo l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, previa dichiarazione scritta dell’elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel predetto Stato UE e di non aver mai ricevuto, o di aver smarrito, il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale, ove non già provveduto, e informeranno il presidente della sezione elettorale dove è iscritto l’elettore che quest’ultimo ha diritto di manifestare il proprio voto per l’elezione del Parlamento europeo.
Nei comuni in cui l’8 e 9 giugno prossimi si svolgeranno contemporaneamente anche le elezioni amministrative, le SS.LL., oltre a provvedere, al rilascio della tessera elettorale agli elettori che rimpatriano, ove non già provveduto, segnaleranno al presidente della sezione elettorale dove è iscritto l’elettore per quale tipo di consultazione quest’ultimo potrà manifestare il proprio voto (ad esempio, se ha esercitato opzione di voto per l’elezione dei parlamentari europei dello Stato UE di residenza, non potrà votare in Italia per le europee, ma potrà esercitare il voto alle elezioni amministrative che si svolgono nel comune).
Dell’avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dell’elettore residente o temporaneo in altro Stato UE, il Sindaco dovrà dare notizia tramite PEC al relativo Consolato.
6) Annotazioni sulle liste sezionali
Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, si segnala l’opportunità di apportare, come di consueto, per tutti gli elettori residenti in altro Paese dell’Unione europea (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell’elenco allegato), nonché per tutti gli elettori temporaneamente in altro Stato UE che hanno presentato la domanda di votare nei seggi ivi istituiti, una apposita annotazione sulle liste sezionali destinate agli uffici sezionali stessi che indichi il diritto di voto all’estero
per le elezioni europee, non conteggiando ovviamente tali elettori tra quelli della sezione per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Resta inteso che, nei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni europee, gli elettori che votano nei seggi UE potranno, ove tecnicamente possibile, essere depennati informaticamente dall’esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.
7) Scambio di informazioni per la verifica del requisito di eleggibilità di chi si candida nello Stato UE di residenza diverso da quello di sua cittadinanza
Per quanto attiene all’applicazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 di attuazione della direttiva 2013/1/UE - sullo scambio di informazioni tra Paesi membri ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo per i cittadini dell’Unione che si candidano nello Stato membro di residenza diverso da quello di propria cittadinanza - si richiama integralmente il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2014 (ALLEGATO 3).
In particolare, l’eventuale richiesta al comune di informazioni urgenti formulata dal referente per l’Italia designato con decreto del Ministro dell’interno, verrà inviata all’indirizzo di PEC del Comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it (indirizzo che, quindi, dovrà essere costantemente monitorato).
Appena ricevuta la richiesta, l’ufficiale elettorale del comune - sulla base sia dei propri atti che di quelli acquisiti a vista presso l’Ufficio del casellario giudiziale - vorrà immediatamente accertare l’insussistenza di cause di incandidabilità ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e che il candidato indicato dal referente per l’Italia abbia (o meno) il possesso in Italia dell’elettorato attivo e passivo a parlamentare europeo, a meno che il candidato stesso non risulti sconosciuto al comune.
Si segnala la necessità di rispettare rigorosamente il termine particolarmente ridotto previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 408/94, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 11/14 e quindi di corrispondere con PEC all’indirizzo da cui è trasmessa la richiesta entro e non oltre le quarantotto ore dalla ricezione della stessa, al fine di consentire al referente per l’Italia di poter informare immediatamente l’omologa Autorità di contatto dello Stato di residenza del candidato.
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Dr.ssa Amalfitano)