A norma dell'art.4 della L.1.8.2002 n.168, mentre sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art.2 c.2 lett.A-B del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, sulle strade di cui all'art.2 c.2 lett.C-D del Codice della Strada tale utilizzo è limitato ai tratti stradali individuati dal Prefetto con proprio decreto.
Conformemente all'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali, presupposti per l'inserimento di un tratto stradale nel decreto prefettizio sono l'elevato livello di incidentalità registrato e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata.