Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione


Dirigente: Dott.ssa Sara MARANO
Qualifica: Viceprefetto Aggiunto
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara MARANO
 

Addetto: 

Dott.ssa Tea Guarnaccia - tea.guarnaccia@interno.it


Ubicazione dell'Ufficio: 4° Piano (LEGALIZZAZIONI - RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI)
Email dell'ufficio:


Telefono:


Ricevimento: Per appuntamento

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del 2009, e successivi regolamenti.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:

1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. se

  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del giuramento del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • è stato residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, ed attualmente risiede legalmente in Italia (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).

IMPORTANTE : dal momento della presentazione e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare è necessario che sussista la coabitazione dei coniugi (stesso stato di famiglia).

Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

 

2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA

E' possibile richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:

  • sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
  • sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
  • sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore (art. 9, c. 1, lett. B);
  • hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
  • sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
  • sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E);
  • sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).

IMPORTANTE : quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995.

 

Nel caso il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente).

 

IMPORTANTE : al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.

 

Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

 

Casi di rigetto dell'istanza: La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate . Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti (Consultare le AVVERTENZE in fondo alla pagina):

  • Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
  • Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di  residenza legalizzato e munito di traduzione legalizzata. ( escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta; in questo caso alla voce "Certificato Penale" allegare una breve dichiarazione sottoscritta )
  • Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 200 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
  • documento di riconoscimento (carta d'identità).

 

 

IMPORTANTE : VERIFICARE CHE LE GENERALITA' INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita e certificato penale).

 

ATTENZIONE : per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di nascita non sia indicato anche il cognome da nubile) allegare alla voce "Documento generico" una attestazione rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche consolari in Italia dove si certifichino le esatte generalità ; tale attestazione deve essere legalizzata in Prefettura (Piazza Archimede 15)

 

ATTENZIONE : nelle richieste per matrimonio (art. 5) qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente allegare alla voce "Documento generico" breve dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi , circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).

 

Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:

  • Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci "Certificato di nascita" e "Certificato Penale" )
  • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare il documento alla voce "Documento generico" )

Dopo aver presentato la domanda verrà inviata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/..........
  • i documenti cartacei da presentare e le modalità di presentazione
  • l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata

 

ALTRE INFORMAZIONI:

Notifiche decreti

Dal 3 giugno 2013 non sarà più possibile prenotare l'appuntamento per il ritiro del decreto di concessione della cittadinanza. Il comune di residenza del neo cittadino provvederà alla notifica del decreto nei tempi e nei modi previsti dal comune stesso.

 

Richieste di informazioni. Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'accettazione della domanda e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it . Alternativamente è possibile rivolgersi via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo.prefsr@pec.interno.it  .

Cambio residenza. In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo e-mail o fax fornendo l'indirizzo completo.

 

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali (vedere avvertenza in fondo al riquadro).

 

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell'intera procedura):

 

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
  • nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo : in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario di un Tribunale Italiano, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

Avvertenza: Per agevolare il compito del/della richiedente, è stata predisposta una guida con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato: la guida, costantemente aggiornata, può essere consultata e scaricata di seguito:

Guida all'esenzione dei documenti da legalizzare

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94
  • Legge 25 Gennaio 1990, n. 8

Pagina CITTADINANZA dal sito del Ministero dell'Interno

Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 10:03