La Legalizzazione consiste nell'"attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa" (art. 1, comma 1 D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137). Essa è, in sintesi, un'autentica di firma, ma non certifica l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato (o apostillato).

Atti e documenti italiani da valere all'estero

La Prefettura provvede a legalizzare atti, e certificati, rilasciati da Enti pubblici con sede nella Provincia di competenza territoriale.

La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane, da valere all'estero, venga apposta la dicitura " Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero": si raccomanda pertanto di precisare la destinazione per l'estero all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da utilizzare al di fuori dell'Italia, controllando che venga apposta esattamente la dicitura suddetta (che viene omessa solo nel caso di tratti di modelli internazionali).

Non possono essere legalizzati, apostillati, atti e documenti privati che non siano stati sottoposti ad una trasformazione in atti e documenti pubblici mediante: autentica, copia conforme all'originale, registrazione, etc.

La Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo è competente a legalizzare anche gli atti rilasciati dalla Camera di Commercio, ma solo se necessitano di "apostille", cioè se destinati a Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Se gli atti rilasciati dalla Camera di Commercio sono destinati a Paesi che non hanno aderito alla citata Convenzione, devono essere legalizzati dalla Camera di Commercio stessa (decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12 luglio 2000).

Gli atti, o certificati, da legalizzare devono essere originali : non sono ammessi fax o stampe di e-mail.

L'attuale quadro normativo non consente nemmeno la possibilità di legalizzare, o apostillare, atti e documenti firmati digitalmente.

Gli atti giudiziari (quelli che provengono dal Ministero della Giustizia) e notarili (compresi quelli rilasciati dagli Archivi Notarili) non sono di competenza della Prefettura, bensì della Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la Giurisdizione. 

Atti e documenti esteri da valere in Italia

La Prefettura provvede alla legalizzazione delle firme su atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia (art. 33, comma 4 D.P.R. 445/2000), fatte salve le esenzioni dall'obbligo di legalizzazione stabilite da leggi o accordi internazionali.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (Euro 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

La traduzione di atti e documenti non è di competenza della Prefettura.  

Avviso per le Autorità estere

Con circolare n. 1412/168303 del 18/11/2021 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato alle rappresentanze estere accreditate presso lo Stato Italiano, le modalità di deposito, presso le Prefetture, degli specimen di firma dei funzionari delegati alla legalizzazione degli atti e dei documenti da far valere in Italia,. 

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero. 
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
Non si effettua legalizzazione su documenti esteri se non sono firmati dall'Ambasciata o dal Consolato estero in Italia designati per competenza territoriale. 
I documenti rilasciati all'estero e legalizzati da Ambasciata o Consolato italiano all'estero non necessitano di ulteriore legalizzazione prefettizia.

Cosa fare

L'interessato, o altra persona delegata,  può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in Prefettura. 
Ogni utente può legalizzare 5 documenti per volta.

Spedizione via posta: (destinato esclusivamente agli utenti non residenti a Torino o provincia)

Gli utenti non residenti a Torino o provincia possono anche trasmettere per posta la documentazione da legalizzare allegando una nota che specifichi lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana) e una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie. Per gli atti consolari è sempre necessaria una marca da € 16,00.

N.B. La corrispondenza proveniente da Torino o provincia sarà restituita automaticamente al mittente che dovrà seguire la procedura ordinaria.

Legalizzazione
Sezione
Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Dirigenti
  • VALERIA SABATINO
Telefoni
Lun- Merc- Ven dalle ore 9 alle ore 11
011/5589514
Ricevimento
Orario
Orari
  • Martedì
    • 09:00 - 12:45
  • Giovedì
    • 09:00 - 12:45
Ubicazione
Piazza Castello 199 (piano terra - sotto i portici)

Data
Ultimo aggiornamento
Domenica 3 Novembre 2024, ore 10:13