Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)
Revoca

La patente di guida può essere revocata per:

  1.  Revoca amministrativa emessa dall'Ufficio della Motorizzazione Civile:
    a) per cessazione permanente dei requisiti fisico-psichici
    b) per inidoneità alla guida riscontrata a seguito di revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S.
    c) per conversione della patente italiana in patente estera.

     

  2. Revoca amministrativa per cessazione dei requisiti morali previsti dall'art. 120 C.d.S.: emessa dal Prefetto del luogo di residenza del titolare.

     

  3.  Revoca come sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del Codice della Strada, emessa dal Prefetto del luogo della commessa violazione. Il caso è previsto per recidiva biennale nella violazione dell'art. 142 c. 2 bis (superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h) per alterazione del limitatore di velocità (art. 179 cc. 2 bis e 9), per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente e di inibizione notturna alla guida (art. 218 c. 6) e per recidiva triennale di servizio taxi senza licenza (art. 86 c. 2).
    L'organo che accerta i presupposti per la revoca ne dà comunicazione entro 5 giorni al Prefetto che, se dispone la revoca, ordina la consegna immediata del documento.

     

  4.  Revoca per violazioni del Codice della Strada costituenti reato, e cioè: guida di determinati veicoli pesanti sotto l'influenza di alcol o stupefacenti o, comunque, recidiva biennale del reato di guida sotto il loro effetto (artt. 186 e 187); per recidiva biennale nel rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti (artt. 186 e 187); partecipazione a competizioni in velocità non autorizzate, o a gare di velocità, con veicoli a motore dal cui svolgimento siano derivate lesioni o morte (artt. 9 bis e 9 ter C.d.S.). In questi casi, se possibile, la patente è subito ritirata e trasmessa unitamente al rapporto entro 10 giorni al Prefetto.

     

  5. Revoca come sanzione amministrativa accessoria quando dalla violazione, di per sé non costituente reato, di norme del Codice della Strada conseguono danni a persone (art. 222 C.d.S.). In questi casi, la patente non è subito ritirata, ma copia del verbale della violazione contestata e del rapporto di rilevamento del sinistro è trasmessa entro 10 giorni al Prefetto, che può intanto disporre la sospensione della patente, fermo restando l'obbligo di notizia al PM ai sensi dell'art. 220 C.d.S.. Sarà, poi il giudice, nel caso ricorra l'ipotesi di recidiva reiterata specifica, a disporne la revoca.
    E' disposta, altresì, la revoca quando si sia provocata la morte di persone a seguito della violazione di una norma di comportamento (artt. 140-193 C.d.S.) commessa in stato di ubriachezza con tasso alcolemico di 3 o più g/l, o sotto l'effetto di stupefacenti.
    In caso di revoca, non può essere conseguita una nuova patente se non è trascorso almeno un anno dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
    Agli effetti sanzionatori, la guida con patente revocata equivale a guida senza patente.
Ritiro

Casi di ritiro immediato della patente di guida


A parte il ritiro della patente preordinato alla sua successiva sospensione, il Codice prevede i seguenti casi di ritiro del documento:

  • Art. 61 c. 7 irregolare sistemazione del carico superando i limiti di categoria
  • Art. 126 c. 7 guida con patente scaduta di validità
  • Art. 128 c. 3 guidare senza essersi presentato a visita di revisione, o nonostante dichiarato temporaneamente inidoneo
  • Art. 136 c. 7 residente in Italia da meno di un anno che guida con patente estera scaduta; oppure: cittadino non UE residente in Italia da più di un anno, che guida con patente estera valida, ma senza richiesta di conversione
  • Art. 164 c. 9 irregolare sistemazione del carico (viene restituita dopo la corretta sistemazione)
  • Art. 174 c. 7 bis circolare nonostante l'intimazione a effettuare il prescritto periodo di riposo (ritiro provvisorio fino all'effettuazione del riposo)
  • Art. 178 c. 4 bis come caso precedente.

 

E' previsto il ritiro provvisorio della patente per un massimo di 10 giorni anche quando l'esito degli accertamenti ai sensi degli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l'effetto di stupefacenti) non è immediatamente disponibile.
In caso di patente così deteriorata da risultare illeggibile, l'agente accertatore può ritirarla per inviarla all'Ufficio della Motorizzazione Civile; in ogni caso invita il titolare a presentare documento leggibile entro un termine (30-40 giorni) ritenuto sufficiente ad ottenere il duplicato.
 

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 127 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.


 

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

 

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

 

Cosa fare


La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito

http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035

Sospensione

Quando il Codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente, questa è ritirata dall'agente accertatore che ne fa menzione nel verbale di contestazione e rilascia un permesso provvisorio di guida per il tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo indicato.
Se il trasgressore non è abilitato o non è idoneo a condurre il veicolo (come nel caso di violazione dell'art. 125), il permesso di guida non può essergli rilasciato e il veicolo va rimosso da altro conducente, o tramite carro attrezzi o portato, sotto la vigilanza dell'organo accertatore, in luogo di sosta dove non crei pericolo o intralcio.
Entro 5 giorni (10 per le violazioni che costituiscono reato: art. 223) il documento ritirato viene inviato alla prefettura del luogo di accertamento della violazione per i provvedimenti di sospensione.
La sanzione accessoria della sospensione della patente non si applica, anche se il trasgressore ne è dotato, quando l'illecito che la prevede è commesso alla guida di veicoli per i quali la patente non è obbligatoria.

Casi di sospensione della patente:

  • Art. 6 c. 12 circolare con veicoli adibiti a trasporto di cose in periodi di sospensione della circolazione disposti dal prefetto (ad es. nei giorni festivi)
  • Art. 9 bis c. 5 partecipare a competizioni in velocità con veicoli a motore non autorizzate (penale)
  • Art. 9 ter c. 3 gareggiare in velocità con veicoli a motore (penale)
  • Art. 10 c. 24 violazione di norme sui veicoli e sui trasporti eccezionali
  • Art. 62 c. 7 eccedenza dei limiti di massa senza autorizzazione
  • Art. 86 c. 2 adibire senza licenza un veicolo a taxi
  • Art. 104 c. 13 circolare con macchina agricola avente sagoma o massa eccedente i limiti, senza autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni
  • Art. 114 c. 7 circolare con macchina operatrice avente sagoma o massa eccedente i limiti, senza autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni
  • Art. 117 c. 5 circolazione di neopatentato senza rispettare le limitazioni sulle prestazioni dei veicoli o sulle velocità
  • Art. 125 c. 5 guida di veicoli diversi da quelli per cui vale la patente
  • Art. 138 c. 12 guida di veicolo civile con patente militare
  • Art. 142 c. 9 e 9 bis superiore di oltre 40 (o 60) km/h i limiti di velocità (aggravata per recidiva)
    Art. 143 c. 12 circolare contromano quando la strada è divisa in carreggiate separate o in corrispondenza di curve, dossi, scarsa visibilità, ecc. (aggravata per recidiva)
  • Art. 148 c. 16 inosservanza divieto di sorpasso
  • Art. 168 cc. 8 e 9 trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o di decreti ministeriali
  • Art. 176 c. 22 su autostrade o assimilate: invertire il senso di marcia, o attraversare lo spartitraffico ai varchi, o percorrere la carreggiata in senso contrario; circolare sulle corsie di emergenza o di variazione della velocità
    Art. 179 c. 9 circolare senza cronotachigrafo o limitatore di velocità quando previsto, o con dispositivo non omologato, non funzionante, manomesso, o senza foglio di registrazione inserito
  • Art. 186 c. 2 guidare in stato di ebbrezza alcolica (revoca in caso di guida di determinati veicoli pesanti o in caso di recidiva biennale) - penale
  • Art. 186 c. 7 rifiutare i controlli di ebbrezza alcolica (revoca per recidiva biennale) - penale
  • Art. 187 c. 1 guida sotto l'effetto di stupefacenti (revoca in caso di guida di determinati veicoli pesanti o in caso di recidiva biennale) - penale
  • Art. 187 c. 8 rifiutare i controlli di uso di sostanze stupefacenti (revoca per recidiva biennale) - penale
  • Art. 189 c. 5 fuga dopo un incidente con danni gravi ai veicoli
  • Aart. 189 cc. 6 e 7 fuga, omissione di soccorso, in caso di incidente con danni alle persone (penale)
  • Art. 213 c. 2 ter rifiuto di assumere la custodia di veicolo sequestrato
  • Art. 213 c. 4 circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro
  • Art. 214 c. 1 rifiuto di assumere la custodia di veicolo sottoposto a fermo
  • Art. 217 c. 6 circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sospensione della carta di circolazione
     

Guidare abusivamente durante il periodo di sospensione della patente o durante il periodo di inibizione notturna (22-7 del mattino) comporta la sanzione di cui all'art. 218 c. 6 C.d.S., con revoca della patente.
I provvedimenti sanzionatori riguardanti la patente di guida producono i loro effetti anche nella conduzione dei ciclomotori e, quindi, nelle ipotesi in cui la patente di guida sia sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di veicolo a motore diverso dal ciclomotore, tale ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente.
L'unica eccezione alla regola generale appena enunciata è contemplata dall'art. 116 comma 1 ter C.d.S., a tenore del quale solo i titolari di patenti di guida sospesa per la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S., mantengono il diritto alla guida dei ciclomotori (perché tali veicoli possono sviluppare una velocità non superiore ai 45 km/h).


Casi di sospensione della patente alla seconda violazione in un biennio

  • Art. 145 c. 11 inosservanza di obblighi relativi alla precedenza
  • Art. 146 c. 3 passaggio con semaforo rosso o vietato dall'agente del traffico
  • Art. 147 c. 6 inosservanza di obblighi di comportamento ai passaggi a livello
  • Art. 148 c. 3 inosservanza modalità di sorpasso
  • Art. 149 c. 5 inosservanza delle distanze di sicurezza con collisione e danni gravi ai veicoli
  • Art. 150 c. 5 inosservanza delle norme nell'incrocio nei passaggi ingombrati con collisione e danni gravi ai veicoli
  • Art. 172 c. 10 omissioni relative alle cinture di sicurezza
  • Art. 173 c. 2 uso di radiotelefoni, cellulari, ecc., durante la marcia.


La sospensione della patente alla seconda violazione in un biennio si individua in virtù dell'inserimento nell'anagrafe conducenti della prima violazione. L'agente accertatore può procedere direttamente al ritiro del documento solo ove sia a conoscenza che il procedimento relativo alla precedente violazione nel biennio sia definitivamente concluso: non è quindi possibile il ritiro nel caso di infrazioni commesse in rapida successione.

Casi di ritiro immediato della patente di guida

A parte il ritiro della patente preordinato alla sua successiva sospensione, il Codice prevede i seguenti casi di ritiro del documento:

  • Art. 61 c. 7 irregolare sistemazione del carico superando i limiti di categoria
  • Art. 127 c. 7 guida con patente scaduta di validità
  • Art. 128 c. 3 guidare senza essersi presentato a visita di revisione, o nonostante dichiarato temporaneamente inidoneo
  • Art. 136 c. 7 residente in Italia da meno di un anno che guida con patente estera scaduta; oppure: cittadino non UE residente in Italia da più di un anno, che guida con patente estera valida, ma senza richiesta di conversione
  • Art. 164 c. 9 irregolare sistemazione del carico (viene restituita dopo la corretta sistemazione)
  • Art. 174 c. 7 bis circolare nonostante l'intimazione a effettuare il prescritto periodo di riposo (ritiro provvisorio fino all'effettuazione del riposo)
  • Art. 178 c. 4 bis come caso precedente.

 

E' previsto il ritiro provvisorio della patente per un massimo di 10 giorni anche quando l'esito degli accertamenti ai sensi degli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l'effetto di stupefacenti) non è immediatamente disponibile.
In caso di patente così deteriorata da risultare illeggibile, l'agente accertatore può ritirarla per inviarla all'Ufficio della Motorizzazione Civile; in ogni caso invita il titolare a presentare documento leggibile entro un termine (30-40 giorni) ritenuto sufficiente ad ottenere il duplicato.

Ufficio patenti

VICEPREFETTO AGGIUNTO :Dott.ssa Geltrude CORSARO
 

Ufficio patenti

Addetto: T.Luperto-R.Ranieri-G.Ancona
Orari di ricevimento: Il Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: piano terra
Telefono:

Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 12:34