La patente di guida può essere revocata per:
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Revoca amministrativa emessa dall'Ufficio della Motorizzazione Civile:
a) per cessazione permanente dei requisiti fisico-psichici
b) per inidoneità alla guida riscontrata a seguito di revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S.
c) per conversione della patente italiana in patente estera. -
Revoca amministrativa per cessazione dei requisiti morali previsti dall'art. 120 C.d.S.: emessa dal Prefetto del luogo di residenza del titolare.
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Revoca come sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del Codice della Strada, emessa dal Prefetto del luogo della commessa violazione. Il caso è previsto per recidiva biennale nella violazione dell'art. 142 c. 2 bis (superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h) per alterazione del limitatore di velocità (art. 179 cc. 2 bis e 9), per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente e di inibizione notturna alla guida (art. 218 c. 6) e per recidiva triennale di servizio taxi senza licenza (art. 86 c. 2).
L'organo che accerta i presupposti per la revoca ne dà comunicazione entro 5 giorni al Prefetto che, se dispone la revoca, ordina la consegna immediata del documento. -
Revoca per violazioni del Codice della Strada costituenti reato, e cioè: guida di determinati veicoli pesanti sotto l'influenza di alcol o stupefacenti o, comunque, recidiva biennale del reato di guida sotto il loro effetto (artt. 186 e 187); per recidiva biennale nel rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti (artt. 186 e 187); partecipazione a competizioni in velocità non autorizzate, o a gare di velocità, con veicoli a motore dal cui svolgimento siano derivate lesioni o morte (artt. 9 bis e 9 ter C.d.S.). In questi casi, se possibile, la patente è subito ritirata e trasmessa unitamente al rapporto entro 10 giorni al Prefetto.
- Revoca come sanzione amministrativa accessoria quando dalla violazione, di per sé non costituente reato, di norme del Codice della Strada conseguono danni a persone (art. 222 C.d.S.). In questi casi, la patente non è subito ritirata, ma copia del verbale della violazione contestata e del rapporto di rilevamento del sinistro è trasmessa entro 10 giorni al Prefetto, che può intanto disporre la sospensione della patente, fermo restando l'obbligo di notizia al PM ai sensi dell'art. 220 C.d.S.. Sarà, poi il giudice, nel caso ricorra l'ipotesi di recidiva reiterata specifica, a disporne la revoca.
E' disposta, altresì, la revoca quando si sia provocata la morte di persone a seguito della violazione di una norma di comportamento (artt. 140-193 C.d.S.) commessa in stato di ubriachezza con tasso alcolemico di 3 o più g/l, o sotto l'effetto di stupefacenti.
In caso di revoca, non può essere conseguita una nuova patente se non è trascorso almeno un anno dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Agli effetti sanzionatori, la guida con patente revocata equivale a guida senza patente.