Elenco imprese iscritte

Presso la Prefettura di Genova è istituito l' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")  previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 e dalla L. 40/2020 di conversione del D.L. 23/2020.

L'iscrizione nell'Elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti necessari per il rilascio dell'INFORMAZIONE antimafia.

L'iscrizione è  valida per dodici mesi  dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

L'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha variato l'elenco delle attività sensibili previste dall'art. 1,comma 53, della legge n. 190 del 2012 così come segue:

  1. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  3. Noli a freddo di macchinari;
  4. Fornitura di ferro lavorato;
  5. Noli a caldo;
  6. Autotrasporto per conto di terzi;
  7. Guardiania dei cantieri;
  8. Servizi funerari e cimiteriali;
  9. Ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

 Il servizio di custodia dei cantieri può essere svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.

NOTA BENE

Per i casi di aziende inserite nell'Elenco dei richiedenti l'iscrizione in White List, la stazione appaltante è tenuta a richiedere l'informazione antimafia attraverso la B.D.N.A..

Da tale momento, decorsi i termini di cui all'art. 92 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., la medesima stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria o dell'iscrizione nelle  white list,  fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego.

  PREFETTURA COMPETENTE

La Prefettura competente all'iscrizione in White List è quella della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura competente è quella della provincia ove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C.. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura competente è quella nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

  

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

(i modellini sono scaricabili in fondo a questa pagina)

 Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare:

  1. istanza alla Prefettura specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione;
  2. la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  3. le autocertificazioni, relative ai familiari conviventi, rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii 

Si raccomanda di compilare i modelli con il computer.

L'istanza dovrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo  sicurezza.prefge@pec.interno.it   , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list".

 La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale e ne da comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.

L'impresa iscritta nell'Elenco deve comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e degli organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica stessa (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche).

Le società di capitali quotate in mercati regolamentati, devono comunicare anche le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

Le mancate comunicazioni delle modifiche/variazioni comportano la cancellazione dell'iscrizione.

 

PROCEDURA PER IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

L'impresa comunica alla Prefettura,  almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , l'interesse a permanere nell'elenco (anche per settori di attività ulteriori o diversi).

È comunque sempre necessario allegare a tale richiesta tutta la documentazione prevista per l'iscrizione, aggiornata alla data della richiesta.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Settembre 2024, ore 12:37