Presso la Prefettura di Siena è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List", previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.
L'elenco è stato aggiornato secondo le modifiche apportate dall'art.4-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha introdotto nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53 della citata Legge e a quelle successivamente individuate, dovranno obbligatoriamente acquisire, la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle White List.
L'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
La presente sezione si compone di due parti: la prima, dedicata alle imprese che intendano iscriversi nelle White list della Prefettura di Siena; la seconda, dedicata alle Stazioni appaltanti che intendano stipulare contratti o subcontratti, di qualsiasi importo, relativi alle attività imprenditoriali espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012 ed esercitate da società non ancora iscritte nelle White List.
PRIMA PARTE DEDICATA ALLE IMPRESE
Alla luce della novella normativa, attualmente le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco della Prefettura sono le seguenti:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri (cfr. punto 4 della documentazione da allegare alle istanze);
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Si precisa che, a seguito della revisione operata all'elenco, questa Prefettura ha provveduto a trasferire d'ufficio le imprese già iscritte nelle Sezioni I ( trasporto di materiali a discarica per conto terzi) e II ( trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi) nella nuova Sezione riferita ai servizi ambientali, mantenendo inalterata la data di scadenza dell'iscrizione.
Modalità di presentazione delle istanze
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società che esercita le attività nei settori elencati dall'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012 deve presentare istanza alla Prefettura competente preferibilmente per via telematica, al seguente indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefsi@pec.interno.it
Prefettura competente:
Competente sulle istanze presentate è la Prefettura della provincia in cui hanno:
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile.
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, competente è la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.
Documentazione da allegare alle istanze
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i dati relativi ai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011 riferita anche ai familiari conviventi;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs.159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
- la licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, qualora rilasciata da altra Prefettura-U.T.G., nei casi di richiesta di iscrizione nel settore " guardiania nei cantieri ".
Per le definizioni di familiari conviventi, consiglio di amministrazione, componenti del collegio sindacale, procuratori generali e speciali si rimanda alla parte del sito relativa alle informazioni antimafia.
Nel caso di Società fiduciarie o di trust i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante e al trust.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:
- dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una partecipazione inferiore al 5% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 5% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
- Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
- Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art.85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi
Procedimento d'iscrizione
Il Prefetto di Siena, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone, comunque, notizia all'interessato.
Termine di validità dell'iscrizione
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione annuale.
Aggiornamento periodico dell'elenco
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco.
L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
Cancellazione dalle White List
La Prefettura dispone la cancellazione dell'iscrizione in white list nei seguenti casi:
- nel caso in cui, successivamente all'iscrizione, emergano situazioni di controindicazione ai sensi degli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011;
- in caso di mancata comunicazione tempestiva di eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto);
- in caso di violazione da parte dell'impresa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
SECONDA PARTE DEDICATA ALLE STAZIONI APPALTANTI
L'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
Adempimenti da seguire nel caso in cui l'impresa non sia ancora iscritta nelle White List
Nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano stipulare contratti o subcontratti con società che esercitano attività nei settori indicati dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e che ancora non siano iscritte nelle White List , dovranno:
- accertarsi, mediante consultazione delle White List di questa Prefettura, che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione;
- consultare la Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.
Dal momento della consultazione della Banca dati, decorrono i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia.
Decorsi tali termini, la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla stipula del contratto o subcontratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.