Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa.


 

 

Dirigente Reggente:
Dott.ssa Martina Iurescia

e-mail: martina.iurescia@interno.it

Telefono: 0871-3421


 

Responsabile del procedimento/Addetto:

Dott. Gianluigi Guerra
Telefono: 0871-342479
e-mail: gianluigi.guerra@interno.it


 

Ubicazione Ufficio: Corso Marrucino n. 17


 

Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 10 alle 12
martedì - mercoledì - giovedì



 

Gli operatori forniranno informazioni telefoniche agli utenti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12

 

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Per individuare l'Ente che ha imposto il pagamento della cartella esattoriale è necessario visionare la pagina della cartella denominata "dettaglio degli addebiti" . Se l'Ente impositore è la Prefettura, infatti, in tale pagina troveremo l'indicazione "Prefettura di Chieti". Qualora ci fosse l'indicazione di qualche altro Ente, l'interessato dovrà rivolgersi direttamente all'Ente che ha imposto il tributo.

 

Per avere una copia del provvedimento che ha determinato la formazione della cartella esattoriale l'interessato potrà rivolgersi all'organo accertatore che ha elevato la sanzione.
L'individuazione dell'organo accertatore può essere effettuato nella medesima pagina del dettaglio degli addebiti. La pagina, infatti, contiene due riquadri e se il verbale è stato elevato ad es. dalla Polizia stradale , all'interno del primo riquadro si trova l'indicazione dell'organo (es. "POLSTRADA CH", "POLSTRADA TE", ecc.). Successivamente è indicato il numero del verbale e la data in cui è stato elevato. In questo caso l'interessato potrà contattare l'organo di Polizia individuato e chiedere informazioni sul verbale medesimo.
Qualora, invece, il verbale fosse stato elevato dai Carabinieri , nella stessa pagina, in alto a sinistra, si troverà la scritta "ID PARTITA" seguita da una serie di numeri. Immediatamente sotto vi è l'articolo di legge violato (ad es. del Codice della Strada) ed ancora sotto il numero del verbale per il cui mancato pagamento è stata emessa la cartella esattoriale. In questo caso si potrà telefonare al Servizio Amministrativo del Comando provinciale dei Carabinieri (0871.316500) che, in base al numero del verbale, è in grado di risalire alla stazione carabinieri che lo ha elevato. L'interessato vi si potrà quindi recare direttamente per ottenere l'accesso agli atti.

Qualora ci fossero delle difficoltà nell'individuare l'organo accertatore, l'interessato potrà presentare una domanda di accesso agli atti direttamente alla Prefettura - U.T.G. di Chieti avendo cura di allegare copia di tutta la documentazione in suo possesso.
Il rilascio di copie dei documenti potrà avvenire previo invio di marche amministrative di € 0.26 per ogni due facciate di documento riprodotto, oltre al costo di spedizione della raccomandata (se richiesta) da parte dell'U.T.G.


 

Nel caso in cui il contribuente ritenga di non dover pagare la cartella, è possibile, senza aggravio di spese, chiedere un riesame del procedimento al Prefetto.

Di seguito sono riportati alcuni casi in cui può essere richiesto il riesame del procedimento al Prefetto.

La cartella si riferisce ad una sanzione già pagata.
Nel caso in cui il contribuente abbia pagato la cifra esatta della sanzione risultante dal verbale di accertamento nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale stesso, potrà inviare un'istanza, in carta semplice, chiedendo l'annullamento della cartella ed allegando copia della stessa (in modo da consentire la più rapida ricerca del relativo fascicolo e la più sollecita trattazione del procedimento), la fotocopia del bollettino (fronte/retro) comprovante l'avvenuto pagamento del verbale e la fotocopia del documento d'identità. L'Ufficio provvederà ad inviare il discarico (annullamento della cartella esattoriale) alla Equitalia competente.
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La cartella si riferisce ad un verbale verso il quale era stato presentato ricorso al Prefetto (ex art. 203 del C.d.S.).
Se il ricorso al Prefetto era stato presentato entro 60 giorni dalla ricezione del verbale e non risulta pervenuta un'ingiunzione di pagamento dalla Prefettura, il medesimo ricorso deve intendersi accolto, con la conseguente nullità della cartella. In tal caso è necessario inviare un'istanza, in carta semplice, con la quale si chiede la revoca della cartella di pagamento, allegando copia del ricorso (specificando e documentando gli estremi dell'avvenuta presentazione), la copia della cartella di pagamento e la copia di un documento di identità. L'Ufficio provvederà al relativo discarico.

 

La cartella risulta intestata ad un contribuente deceduto (1° intestatario della cartella):
In questo caso gli eredi invieranno un'istanza, in carta semplice, chiedendo la revoca della cartella esattoriale ex artt. 7 della L. 689/81 e 199 del C.d.S., autocertificando l'avvenuto decesso o allegando copia del certificato di morte dell'intestatario della cartella.


 

Si fa presente che il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.


Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento può proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace (per importi inferiori ad €. 15.493,71) o al Tribunale competente territorialmente.

 

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

 

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.



 

OBBLIGAZIONE SOLIDALE

Per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario del veicolo, non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, cioè nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del codice civile. L'Equitalia emetterà due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario delle quali una sola dovrà essere pagata.


 

Documentazione richiesta:

1. Domanda (vedi allegati a lato)
2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

 

Riferimenti normativi:

  • D. Lgs 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495 (Regolamento di escuzionee di attuazione del Nuovo Codice della Strada9 
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Dicembre 2023, ore 16:49
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