Patenti straniere - Driving Licences

Licenze di guide straniere

INIBIZIONE ALLA GUIDA E RESTITUZIONE DELLA PATENTE

Il Codice della strada ha  introdotto alcune modifiche che riguardano i conducenti titolari di una patente di guida straniera (D. Lgs. 18.4.2011 decorrente dal 19.1.2013).

I conducenti stranieri, non residenti nel territorio italiano che violano le disposizioni del Codice della Strada che comportino la sospensione della patente riceveranno un provvedimento di INIBIZIONE ALLA GUIDA.

Gli Organi accertatori una volta ritirato il documento di guida, entro 5 giorni, lo trasmettono alla Prefettura - Ufficio Patenti che nel termine dei  15 giorni successivi emette provvedimento di inibizione alla guida.

L' inibizione ha la stessa durata della sospensione  prevista per la violazione commessa.

Se durante il periodo di inibizione il titolare della patente, dichiara  di lasciare il territorio italiano, lo stesso potrà rientrarne in possesso prima del termine del periodo di inibizione, presentandosi, previo appuntamento, direttamente presso l'Ufficio Patenti dove nel contempo gli verrà notificato il relativo provvedimento di inibizione alla guida.

In ogni caso sarà vietato al conducente guidare nel territorio italiano. Pertanto, qualora egli guidi in Italia durante il periodo di inibizione, allo stesso verrà applicato il divieto di circolazione sul territorio italiano di due anni e la sua condotta sarà comunicata all' Autorità Giudiziaria Italiana per la valutazione di eventuali profili di rilevanza penale.

Decorso il periodo di inibizione senza che l'interessato prenda accordi con l'Ufficio per ritirare direttamente il proprio titolo di guida, lo stesso sarà trasmesso, via posta, all'Ambasciata o al Consolato competente per territorio.


 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 31 Maggio 2024, ore 08:37