Armi

Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Piano Ammezzato - Stanze 18 - 22
Email dell'ufficio: protocollo.prefts@pec.interno.it 


Telefoni:

Il Prefetto della Provincia ove risiede il richiedente è competente in ordine alle seguenti procedure:

1. Rilascio nulla osta prefettizio per acquisto arma per corrispondenza NON PIU' RICHIESTO .

               (Consultare Art.17, Legge n.110 del 18.04.1975 modificato dall' art. 5, comma 1, lettera "f" del D. Lgs. 104/2018).

 

 

2. Istanza per l'esportazione definitiva armi da fuoco, loro parti e munizioni

                          (Reg. CE14/03/2012 n. 258/2012)

                                    

Documentazione da allegare:

 

-   Istanza in bollo da € 16,00 , sottoscritta dall'interessato (Mod. 2);

-   modulo di "autorizzazione all'esportazione" introdotto dal Regolamento UE 258/2012,

    compilato nella parte di interesse (come illustrato nella circolare del27 settembre 2013)  

   (Mod. 2 bis);

-   titolo autorizzatorio all'importazione rilasciato dal Paese terzo destinatario;

-   documentazione comprovante la non obiezione al transito dei Paesi terzi interessati,

    ovvero, in alternativa, la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta scritta di non

    obiezione al transito ai paesi terzi.

Inoltre, non più tardi del momento della spedizione, l'interessato dovrà fornire:

-   la documentazione contenente le informazioni aggiuntive previste dalla normativa

    nazionale in  ordine   alle   modalità di  trasporto  dei  materiali  per  l'uscita  dal      

    territorio  dello  Stato

    (Mod. 2 ter); si precisa che tale documento, se vidimato dall'Autorità competente, vale

    anche come   avviso di trasporto;

-   elenco contenente i numeri di matricola dei materiali (Mod.2 quater);

-   marca da bollo da € 16,00  da apporre sulla licenza.

 

3. Rilascio licenza per la produzione detenzione e vendita di materiale d'armamento destinato alle forze armate (art. 28 T.U.L.P.S.).

 

Documentazione necessaria:

-   Domanda in bollo € 16,00  (modello 3)

-   Autocertificazione relativa a situazione carichi pendenti e procedimenti penali;

-    Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-   Copia del verbale dell'Assemblea dei soci di nomina del Presidente e/o Amministratore

    Delegato  della società.

-   Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione nel Registro Imprese della

    C.C.I.A.A..

-   Copia planimetria del locale;

-   1 bollo da € 16,00  da apporre sulla Licenza.

4. Esame per l'accertamento della capacità tecnica per la tenuta in deposito e la vendita e riparazione armi e rilascio relativo attestato di idoneità (art. 8 L. 110/75);

Documentazione necessaria:

-   domanda in carta semplice (Modello 4)

-   Curriculum vitae richiedente.

-   Fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente.

N.B. Al momento della convocazione sarà richiesta la produzione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica alla mansione.

5. Porto di pistola per difesa personale

Documentazione necessaria:

  1. domanda in bollo da€ 16,00 
    (vedi il modello5 rilascio licenza per difesa personale)
    (vedi il  modello 5/bis rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. )
  2. tre fotografie, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido)
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti. 
    (vedi il modello di autocertificazione 5/ter )
  4. certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi
  5. copia del foglio di congedo illimitato rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato
    (vedi il modello di autocertificazione 5/quater )
    (se il servizio militare non è stato svolto o se lo stesso è terminato da più di 10 anni alla data della richiesta, allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro)
    (vedi il modello di autocertificazione 5/quinquies )
  6. Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio:dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, ecc).

In caso di parere favorevole al rilascio della licenza, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva:

       7. una marca da bollo da € 16,00 

       8. ricevuta di versamento di € 1,27 da effettuare, tramite bonifico sull'IBAN:  IT48O0100003245231010238300,  al Capo X - Capitolo 2383 - Articolo 00 con causale versamento "costo del libretto porto di pistola per difesa personale"

       9. versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio  Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rilascio  licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura - U.T.G.

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie  di  persone per le  quali è  prevista l ' esenzione     (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere effettuato.

Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • dichiarazione del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.
    ( vedi il modello di autocertificazione 5/sexies ). 

Riferimenti normativi:

  • ·         R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43
  • ·         R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61
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modello_2_bis.doc 219.5 KB
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modello_2_quater.doc 184 KB
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mod_5_ter_autocertificazione.doc 38 KB
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 24 Luglio 2024, ore 09:46