Ricorsi per violazioni al codice della strada

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Ubicazione dell'Ufficio: Ufficio Depenalizzazione - sito Piano Terzo stanza 81 - 77

Email dell'ufficio:  protocollo.prefts@pec.interno.it

Telefoni: 0403731487 0403731429 

Ricorsi per violazioni al codice della strada  

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la contestazione, l'interessato può scegliere tra:  la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita -, ricorso al Prefetto(art.203 C.d.S.)  o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (204 bis C.d.S.) o richiesta di pagamento rateale (art. 202 bis C.d.S).  

Il pagamento in misura ridotta  non è consentito in alcuni casi, comunque indicati in verbale (art. 202 comma 3 bis C.d.S. ).

In tali casi il verbale viene trasmesso  al Prefetto competente per il luogo della commessa violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

In tutti gli altri casi il pagamento potrà essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale  oppure entro 5 giorni con la riduzione del 30%. Tale riduzione non  si applica per le violazioni per le quali è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida (art. 202 comma 1 C.d.S.).

RICORSO AL PREFETTO

Chi può fare la richiesta:  

Il proprietario o il conducente di un veicolo,  al quale è stata contestata o notificata una violazione.

Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell'illecito: Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

 Sottoscrizione del ricorso: Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.  

Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale), qualora non sia avvenuto il pagamento in  misura ridotta .

 Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto, secondo le seguenti modalità:        

  • presso la Prefettura - U.T.G. di Trieste - Ufficio Depenalizzazione - sito al III Piano St. 77 SU APPUNTAMENTO ;
  • per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Prefettura U.T.G. di Trieste - Piazza Unità d'Italia 8;
  • per posta elettronica certificata all'indirizzo  protocollo.prefts@pec.interno.it

Nel caso in cui il ricorso pervenga tramite posta elettronica certificata, lo stesso dovrà essere sottoscritto con firma digitale autenticata o dovrà essere prodotto firmato, in allegato, in formato pdf.  

Effettuato il ricorso, prima di pagare la sanzione,  si deve attendere la decisione del Prefetto.

N.B. Preavviso di violazione

Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

 Il Prefetto esaminato  il ricorso e lette le controdeduzioni dell'organo accertatore , decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute (art. 204 C.d.S.).  

Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la sanzione raddoppia per legge) oltre le spese di notifica del verbale e dell'ordinanza-ingiunzione; 

Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro o fermo   del veicolo

I termini :  180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Organo di Polizia , 210 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.

Decorso tale termine senza che sia stato adottat o un provvedimento  il ricorso si intende accolto.

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

L'ordinanza ingiunzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica se l'interessato è  residente in Italia, entro 60 giorni se residente all'estero, sotto pena  degli atti esecutivi, seguendo le modalità indicate nell'ordinanza di pagamento.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione (art. 205 bis C.d.S.).

La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile davanti al Giudice di pace competente entro 30 giorni ed  è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica del verbale, (60 giorni se il ricorrente è residente all'estero)   sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, entro  il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione , (60 giorni se il ricorrente è residente all'estero)   ai sensi dell'art. 205 bis C.d.S.

Per le modalità del ricorso al giudice di pace si rinvia al sito di quell'Ufficio. .

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Tribunale.

RICHIESTA RATEIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE   DELLA STRADA

 Se una o più violazione accertate con lo stesso verbale sono di importo superiore a € 200,00 e i soggetti tenuti al pagamento versano in condizioni economiche disagiate e sono titolari di reddito imponibile ai fini del reddito delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 (elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente), possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.  

L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione direttamente alla Polizia Locale di Trieste - Via Revoltella 35, nel caso di verbali emessi da tale organo di Polizia, al Prefetto nel caso di verbali emessi da tutti gli altri organi di Polizia.

La presentazione dell'istanza comporta un'implicita rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.  

Il Prefetto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto. Decorso tale termine l'istanza si intende respinta.  

In caso di accoglimento il Prefetto dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera € 2.000, fino ad una massimo di ventiquattro rate  se l'importo dovuto non supera € 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato vengono applicati gli interessi al tasso previsto dall'art. 21 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, N. 602 e successive modificazioni.

In caso di rigetto dell'istanza il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.  

In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade dal beneficio della rateazione e il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione e per le spese di procedimento.

Documentazione richiesta:  

Ricorso, scritti difensivi, richiesta pagamento rateale, modulo di autocertificazione da presentare in carta semplice.

  • Modello 1 fac-simile ricorso violazioni al Codice della Strada
  • Modello 2 fac-simile richiesta di rateizzazione  violazioni al Codice della Strada
  • Modello 3 fac-simile modulo di autocertificazione

Riferimenti normativi:  

Decreto Legislativo 30.04.1992 N. 285

D.P.R. 16.12.1992 N. 495

Legge 31.12.1996 N. 675

Legge 29.07.2010 N. 120

Decreto Legislativo 01.09.2011 N. 150

Decreto Legislativo 30.12.1999 N. 507

Legge 24.11.1981, n. 689

Capo Ufficio di Staff
Dott.ssa Astrid RESCIO
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Ufficio Patenti

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 08:33
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