La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.  
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.  
In   base    a  questi  è  possibile individuare   due   tipologie   di   concessione - La domanda é presentata on line, previa acquisizione delle credenziali di accesso registrando i prori dati sul link del Ministero dell'Interno

 

1) CONCESSIONE PER MATRIMONIO   (art.5)
2) CONCESSIONE PER RESIDENZA     (art.9)

 


PER VERIFICARE LA PROPRIA PRATICA DI CITTADINANZA E LEGGERE LE COMUNICAZIONI RICEVUTE SI DEVE ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA.

I RICHIEDENTI LA CITTADINANZA ITALIANA POSSONO INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CHIAMANDO I SEGUENTI NUMERI TELEFONICI DELL'UFFICIO CENTRALE CITTADINANZA (ROMA),  NEI GIORNI SOTTO INDICATI, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00:

LUNEDI' 334/6909996 - MERCOLEDI' 06/46539955 - VENERDI'  331/6536673 -

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a con almeno due anni di residenza legale (intesa dalla decorrenza di iscrizione anagrafica in un Comune italiano) dopo la celebrazione del matrimonio, termine ridotto a un anno se dai coniugi sono nati o sono stati adottati figli (oppure con almeno tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero), qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non si a intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

ATTENZIONE : a decorrere dal 5 ottobre 2018, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 113 del 4 ottobre 2018, sono state introdotte le seguenti disposizioni:  

  • A decorrere dal 04 dicembre 2018, ai sensi della L. n. 132/2018 e sulla base dei chiarimenti di cui alla circolare n. 666 del 25/01/2019 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, è necessario dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza, ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge n. 91/1992, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Per dimostrare tale conoscenza -richiesta al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento- all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
    In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubbliche sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
    Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
    Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n.286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.
    Istituti scolastici abilitati a rilasciare attestati di conoscenza della lingua italiana al livello B1
    1) CPIA Ascoli Piceno c/o I.I.S. "Fermi-Sacconi-Ceci" Via della Repubblica, 31 tel.: 0736/41674
    2) CPIA San Benedetto del Tronto c/o I.S.C. "SUD" Piazza E. Setti Carraro, 5. tel.: 0736/659634.
  • Si rammenta, inoltre, l'avvenuta abrogazione, della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 91/92 che precludeva il rigetto dell'istanza per matrimonio decorsi due anni dalla sua presentazione.

Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va inoltrata per via informatica sul sito del Ministero dell'Interno, previa registrazione nell'apposito "link".

NUOVO PORTALE RICHIESTE ON LINE CITTADINANZA:

Dal 18 Gennaio 2021 e' stata resa disponibile su rete pubblica (internet) all'indirizzo:

https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione "Cittadinanza" per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza on line da parte del richiedente in sostituzione dell'attuale sezione presente all'interno del portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Lo straniero che risiede all'estero, deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare.

Documentazione richiesta:
Alla domanda, inoltrata per via informatica,  vanno allegati i documenti elencati nell'ultima pagina del modello "A" in formato digitale (documenti scansionati).


NOTA BENE  

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre atto  notorio nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
    1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
    2) nome e cognome del padre;
    3) nome e cognome da nubile della madre;
    e   nel   quale,   inoltre,   l'interessato   dovrà attestare, sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
    Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto (o del Ministro dell'Interno o Sottosegretario delegato in casi particolari) viene notificato dalla Prefettura di Ascoli Piceno all'interessato, il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito del Ministero dell'Interno.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
 

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • Figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato se risiede legalmente da 5 anni, successivamente alla data di naturalizzazione del genitore.

Cosa fare :
La domanda di cittadinanza va inoltrata per via informatica sul sito del Ministero dell'Interno, previa registrazione nell'apposito "link".

Documentazione richiesta:
Alla domanda, inoltrata per via informatica vanno  allegati i documenti elencati nell'ultima pagina del modello "B" in formato digitale (documenti scansionati).

NOTA BENE  

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata   ai punti precedenti, potranno produrre atto   di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
    1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
    2) nome e cognome del padre;
    3) nome e cognome da nubile della madre;
    e   nel   quale,   inoltre,   l'interessato   dovrà attestare, sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia del certificato di riconoscimento dello "status" di rifugiato o dello stato di apolide.
    Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Modelli Scaricabili :

  • Modello "A" in formato Word (Allegato 1)
  • Modello "B" in formato Word (Allegato 2)
  • Procedure per il riconoscimento dei certificati stranieri ai fini della richiesta della cittadinanza   italiana    (Allegato 3)
  • Determinazione del reddito imponibile ai fini della richiesta della cittadinanza italiana per residenza (Allegato 4)
  • Bollettino (Allegato 5)

 

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ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO
La legge 1° dicembre 2018, n. 132  ha modificato  il contributo a 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.

Per la compilazione, si dovrà utilizzare il normale modello " ch 8 ter" (a tre sezioni) indicando i dati del modello linkato di seguito (oltre a quelli dell'interessato al procedimento di cittadinanza).

 

Si faccia attenzione a indicare nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN i dati dell'interessato al procedimento di cittadinanza, indipendentemente da chi esegue materialmente il pagamento del bollettino.
 
 

L'interessato dovrà poi consegnare, all'atto della richiesta concernente la cittadinanza, la prima sezione (attestazione di versamento) e trattenere la seconda (ricevuta di versamento).
Visualizza esempio (Allegato 5).  

SOLLECITI

Per garantire un piu' efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione, gli interessati possono corrispondere con la Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it , specificando nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/...........).
 

Cittadinanza. Adesione del sistema CIVES alla piattaforma pagoPA per il pagamento degli oneri finanziari previsti per le istanze.

Dal 25 maggio 2022 sarà possibile, per i richiedenti la cittadinanza, effettuare il pagamento digitale del contributo di 250 euro e della marca da bollo di 16 euro direttamente nel sistema CIVES, con l'apposita funzionalità presente di pagoPA.

Gli utenti sceglieranno così tra i diversi metodi di pagamento elettronici resi disponibili dalla cennata piattaforma, per assolvere gli obblighi di legge con semplicità, affidabilità e immediatezza.

E' previsa, sino all'8 luglio 2022, una fase transitoria, che vedrà utilizzabile, accanto al sistema pagoPA, la tradizionale modalità di scansione e invio, del modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo nonché della indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.

In questa fase si procederà in modo tradizionale anche nel caso di rifiuto on line dell'istanza, per cui il richiedente che ripresenti la domanda potrà utilizzare i pagamenti effettuati allegando le relative ricevute.

Al termine della fase transitoria, sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento da essa gestiti e l'automatica recuperabilità del pagamento già effettuato al richiedente, che voglia ripresentare la domanda dopo il rifiuto on line dell'istanza.

Riferimenti normativi
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge)
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art.1,commi 11 e 12) che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo di 200 euro per le domande di cittadinanza)
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
  • Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai Prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio
  • Legge 1° dicembre 2018, n.132

Dirigente
Dott. Giuseppe DINARDO
Nome ufficio
Cittadinanza, Legalizzazione documenti, Persone giuridiche, Orfani di guerra ed equiparati
Addetto
Sig. Franco Fioravanti Gli Uffici dell'Area IV di questa Prefettura forniscono informazioni sui procedimenti di competenza (in materia di Sportello Unico per l'Immigrazione, Cittadinanza, Legalizzazione, N.O.T.) mediante il canale della posta elettronica. Si potrà scrivere all'indirizzo mail protocollo.prefap@pec.interno.it esponendo brevemente l'esigenza e indicando un recapito telefonico per eventuale contatto.
Ubicazione dell'ufficio
Via Marini15 - piano terra presso Sportello Unico per l'Immigrazione
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Martedì 17 Settembre 2024, ore 12:14
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