Il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Detto provvedimento, che è sempre ad iniziativa d'ufficio, ha dapprincipio natura interinale e cautelare, per consentire al destinatario dello stesso di intervenire nel procedimento; successivamente viene seguito da un provvedimento di natura definitiva ovvero, qualora si rilevino insussistenti i presupposti che ne avevano determinato l'adozione, da un provvedimento di revoca.
Il provvedimento, una volta adottato, è permanente e la sua sussistenza costituisce un motivo ostativo alla concessione di qualunque altra autorizzazione al porto d'armi.
Procedura per l'adozione : quando perviene un segnalazione dagli organi di polizia, dal cui contenuto possa desumersi la possibilità di abuso delle armi, viene adottato un provvedimento di natura interinale e cautelare. Detto provvedimento viene trasmesso all'organo di polizia competente per la notifica personale all'interessato che, se lo ritiene, può intervenire nel procedimento con una memoria difensiva ed eventuale documentazione.
Trascorso il termine entro il quale può essere proposto ricorso, se l'interessato non è intervenuto nel procedimento si adotta il provvedimento definitivo; invece, se l'interessato interviene nel procedimento, viene effettuata apposita valutazione all'esito della quale il provvedimento interinale e cautelare può essere revocato, qualora si rilevino insussistenti i presupposti che ne avevano determinato l'adozione, oppure può essere confermato con l'adozione di un provvedimento definitivo.
Coloro che sono stati destinatari di tale provvedimento possono proporre al Prefetto una istanza per la revoca dello stesso, qualora siano mutate le condizione che ne avevano determinato l'adozione - mod. revoca divieto detenere armi (vedere a lato gli allegati).
Procedura per la revoca : quando perviene l'istanza, in conformità al modulo predisposto, l'Ufficio effettua apposita istruttoria finalizzata all'acquisizione di elementi idonei a dimostrare che siano effettivamente mutate le condizioni che avevano dato luogo all'adozione del provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; all'esito dell'istruttoria e delle conseguenti valutazioni, può essere adottato un provvedimento di revoca del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S., oppure un provvedimento di diniego dell'istanza; avverso quest'ultimo provvedimento l'interessato può esperire ricorso nei modi e nelle forme indicate dalla legge.
Entrambi i provvedimenti vengono notificati all'interessato per il tramite degli organi di polizia.
Normativa : art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.