La licenza di porto di rivoltella o pistola di qualunque misura può essere concessa dal Prefetto in caso di dimostrato bisogno, allo scopo di difesa personale.
La licenza medesima, tuttavia, non può essere concessa qualora il richiedente si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

All'istanza per il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale - mod. rilascio porto pistola difesa personale - come pure all'istanza per il rinnovo - mod. rinnovo porto pistola difesa personale, deve essere allegata soltanto l'eventuale documentazione idonea a comprovare la sussistenza di una reale situazione di rischio a carico del richiedente, mentre la documentazione necessaria all'emissione della licenza, indicata, per opportuna conoscenza, nei prospetti - documentazione rilascio porto pistola e documentazione rinnovo porto pistola - viene richiesta dall'Ufficio all'interessato allorquando l'istanza di rilascio o di rinnovo sia stata accolta.


 

Il termine finale per la definizione del procedimento, fatte salve le sospensioni dello stesso, è fissato dal d.m. 18.4.2000 n. 142 (S.O. alla G.U. n. 129 del 5.6.2000) in giorni centoventi.

Riferimenti normativi:


 

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43;
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss
Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Dicembre 2023, ore 17:21
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