La detenzione a qualsiasi titolo di sostanze illecite stupefacenti e psicotrope è regolamentata dal D.P.R. 309/90, " Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza " come modificato, in ultimo, dalla legge 79/2014.
La detenzione per uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti comporta la segnalazione al Prefetto della provincia del luogo di residenza del trasgressore e l'attivazione di un procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 75 del sopra richiamato D.P.R. 90 e s.m.i.
- Di che cosa si occupa l'Ufficio N.O.T.
Le segnalazioni arrivano al Prefetto il quale, per svolgere questa attività, è assistito da funzionari assistenti sociali del cosiddetto Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze), costituito presso ogni Prefettura. In particolare, gli assistenti sociali dell'Ufficio NOT si occupano di un aspetto specifico , ossia del colloquio . Infatti, il procedimento prevede che il Prefetto debba obbligatoriamente convocare personalmente il trasgressore per ascoltarlo ed il funzionario assistente sociale è il delegato del Prefetto per questo compito.
- A chi si rivolge questo servizio?
A tutte le persone residenti sul territorio provinciale che vengono segnalate dalle Forze di polizia in qualsiasi parte del territorio nazionale perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate ad un uso esclusivamente personale.
- Cosa mi succede se vengo controllato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale?
Per prima cosa, è l'organo di polizia che al momento del controllo stabilisce, in base alle indagini, all'esperienza professionale, alle circostanze, alla qualità, alla presentazione ed al quantitativo di sostanza rinvenuta, se questa è presumibilmente detenuta dal trasgressore per essere destinata:
- alla cessione a terzi: in tal caso si configura un illecito penale , quindi un reato, e ne consegue una denuncia all'autorità giudiziaria, la persona viene perseguita penalmente e si può essere condannati per il reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. 309/90;
- oppure all'uso personale: in tal caso si configura un illecito amministrativo e la persona viene segnalata al Prefetto della Provincia di residenza per l'avvio del procedimento amministrativo-sanzionatorio. La sostanza stupefacente viene sequestrata amministrativamente e sottoposta ad analisi per accertare che si tratti effettivamente di una sostanza illecita . In alcuni casi, è necessario accertarne con cura la quantità di principio attivo (drogante) in essa contenuto poiché la legge stabilisce dei limiti oltre i quali si presume che la detenzione sia finalizzata allo spaccio e non al consumo personale; attualmente tali limiti sono: eroina mg. 250; cocaina mg. 750; Cannabis-THC (marijuana, hashish) mg. 500; anfetamina mg. 500; LSD mg. 0,150.
Riferendoci all'illecito amministrativo (uso personale) , le Forze dell'Ordine, una volta accertata la natura illecita della sostanza, procedono alla redazione di un verbale di accertamento e di contestazione , ne rilasciano una copia al trasgressore e ne trasmettono una al Prefetto per l'avvio del procedimento.
Se il soggetto è minorenne, tutti gli atti redatti dall'organo di polizia sono notificati anche agli esercenti la responsabilità genitoriale.
Entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dei verbali, se il trasgressore ritiene che ci siano fatti rilevanti riguardo l'accaduto non riportati nel verbale, può inviare al Prefetto degli scritti difensivi e chiedere anche un'audizione (cioè di essere sentito personalmente), ai sensi dell' art. 18 della L. 689/81.
Successivamente , il Prefetto, avvalendosi del NOT, se valuta che l'accertamento è fondato, dà avvio al procedimento ed entro quaranta giorni (attenzione, questo termine è " ordinatorio " e quindi non tassativo) convoca per un colloquio al fine di valutare quali sanzioni amministrative deve applicare oppure - invece delle sanzioni - per rivolgere un " invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti " (la cosiddetta " ammonizione ", che può essere applicata solo in caso di prima violazione, se i fatti sono di lieve entità e se dal colloquio emergono elementi tali da far presumere che la persona potrà per il futuro astenersi dall'usare ancora sostanze stupefacenti).
Se al momento del fermo si ha la " diretta ed immediata disponibilità di un veicolo a motore" , (quindi, anche nel caso in cui non stia materialmente guidando ed anche se si tratta solo di uno scooter ) le Forze di polizia hanno l'obbligo di ritirare la patente di guida e trasmetterla immediatamente all'Ufficio NOT; per i cicolmotori viene ritirato il certificato di idoneità. Tale ritiro ha la durata di trenta giorn i e, allo scadere il documento può essere ritirato dal titolare o da una persona da lui indicata, munita di delega e della copia del documento d'identità del delegante, presentandosi presso gli uffici dell'organo di polizia che ha eseguito la segnalazione ( scarica qui il modello di delega ). Attenzione: non si riceve alcuna comunicazione dalla Prefettura o da altri allo scadere dei 30 gg! Occorre presentarsi di propria iniziativa.
- Con chi farò il colloquio?
Il colloquio si svolge con un assistente sociale dell'Ufficio NOT, su delega del Prefetto; quest'ultimo, avvalendosi della sua esperienza professionale per accertare le ragioni della violazione, decide l'esito del procedimento nonché il tipo e la durata delle eventuali sanzioni da applicare.
Il colloquio - quindi - non è un interrogatorio , è condotto da assistenti sociali ed ha lo scopo di meglio comprendere le ragioni della violazione, le misure per prevenire ulteriori violazioni e raccogliere quegli elementi utili ad una corretta definizione del procedimento, anche nell'interesse del trasgressore
- Che cosa succede se sono convocato non mi presento?
La presentazione al colloquio è una scelta discrezionale, quindi non è un obbligo; tuttavia, in caso di mancata presentazione, il Prefetto applica tutte le sanzioni previste dalla legge. Il consiglio è di non aver timore di presentarsi; di provare a spiegare e confrontarsi con l'autorità pubblica, di cogliere l'opportunità di far comprendere le proprie ragioni e, in ogni caso, di accettare con responsabilità le conseguenze delle proprie azioni.
- E se non posso proprio presentarmi?
In caso di impedimento a presentarti, devi contattare (mail, telefono...) al più presto l'Ufficio NOT per chiedere di rinviare la data del colloquio. Alla telefonata, però, deve necessariamente seguire una richiesta scritta , trasmessa per posta o per e-mail, con la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio. Insomma, non basta un piccolo impedimento di poco conto a giustificare la mancata presentazione (dovevo lavorare, c'era traffico, riunione di condominio, ecc...). Attenzione che la mancata giustificazione o una motivazione insufficiente comportano l'applicazione di sanzioni!
- Lavoro o studio altrove, posso fare il colloquio in un'altra città?
Se sei residente nella provincia di Avellino ma per ragioni di lavoro, studio o per altri motivi vivi in un Comune di un'altra provincia d'Italia, puoi chiedere, con istanza scritta e corredata dalla copia del documento d'identità , di sostenere il colloquio presso la Prefettura del luogo dove sei domiciliato. ( scarica qui il modello ). In questo caso, devi aspettare di essere nuovamente convocato dalla Prefettura che hai scelto.
- Come posso evitare che arrivino le comunicazioni a casa?
- a) al momento del fermo , quando le Forze dell'ordine redigono il verbale di accertamento, puoi dichiarare di voler eleggere un domicilio diverso dalla tua abitazione di residenza (es. presso il tuo avvocato, il tuo ufficio, ecc.), specificando esattamente le informazioni e verificando nella copia del verbale che tutto sia stato correttamente riportato;
- b) successivamente al fermo, puoi comunicare l'indirizzo dove vuoi che arrivino le comunicazioni, inviando all'Ufficio NOT una richiesta scritta tramite e- mail o posta, allegando un documento di identità ( scarica qui il modello );
- c) Per le future comunicazioni che faranno le Forze dell'Ordine: ad esempio, per la notifica delle analisi dello stupefacente o del verbale di contestazione, se non redatto al momento dell'accertamento, bisogna informarsi presso l'organo di polizia che ha proceduto al controllo ed alla segnalazione.
- Quali sono ed in cosa consistono le sanzioni amministrative?
Le sanzioni amministrative consistono nella sospensione della validità dei seguenti documenti:
- il passaporto, la validità d'espatrio della carta d'identità e di ogni altro documento valido per recarsi all'estero oppure il divieto di rilascio;
- la licenza di porto d'armi di qualsiasi tipo oppure il divieto di rilascio;
- il permesso di soggiorno per motivi di turismo, se sei un cittadino extracomunitario;
- la patente di guida, di qualsiasi tipo essa sia oppure il divieto di conseguirla.
A norma di legge, per la detenzione di sostanze cosiddette leggere ( cannabis e i suoi derivati), il periodo di sospensione va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 mesi ; invece, per la detenzione di tutte le altre sostanze illecite (cosiddette pesanti ), il periodo va da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 12 mesi . Se decide di applicare le sanzioni, il Prefetto ne modula il tipo e la durata, valutando la gravità della violazione e la personalità del trasgressore. Per questo motivo è sempre importante presentarsi al colloquio.
- Come avviene l'applicazione della sanzione?
Dopo il colloquio (o dopo la data del colloquio, se non ti sei presentato), il Prefetto emette un provvedimento sanzionatorio che viene inviato all'organo di polizia più vicino al tuo luogo di residenza (o domicilio) che avrà il compito di notificartelo. L'organo di polizia decide autonomamente sulle modalità più utili per contattarti (a domicilio, telefonicamente, con invito postale, ecc.). Una volta davanti all'organo di polizia, sarà data esecuzione alla sanzione, cioè dovrai consegnare i documenti citati nel provvedimento. Allo scadere del periodo indicato, potrai presentarti presso lo stesso organo di polizia per chiederne la restituzione.
- Quali conseguenze può avere il ritiro dei documenti?
Per il periodo indicato nella sanzione ed in base ai documenti sospesi, non puoi più lasciare l'Italia, guidare e/o detenere armi . Se non possiedi i documenti indicati, vale il divieto di poterli conseguire per lo stesso periodo. Il divieto decade automaticamente una volta scaduto il periodo sanzionatorio.
Nel caso della carta d'identità, se si tratta del documento cartaceo, su di esso l'Ufficio Anagrafe del Comune appone la dicitura " Non valida per l'espatrio dal ... al ... ". Al termine del periodo sanzionatorio si può chiedere nuovamente la validazione del documento per l'espatrio sempre all'Ufficio Anagrafe; se hai una CIE (Carta d'Identità Elettronica, in plastica), questa viene ritirata e inviata all'Ufficio Anagrafe per tutto il periodo di invalidità. Se non hai nessun altro documento di riconoscimento, potrai chiedere sempre all'Ufficio Anagrafe una nuova carta d'identità, a tue spese.
Nel caso di ritiro del documento di guida, invece, il Prefetto potrebbe richiedere anche la revisione della patente (art. 128 del C.d.S.) stabilendo l'obbligo di sottoporti a visita medica presso la Commissione Medica Locale dell'A.S.L. per accertare la persistenza dei requisiti psico-fisico-attitudinali necessari per guidare. Le spese per tale procedura sono a tuo totale carico.
- Avrò la "fedina penale sporca"?
La detenzione per "uso personale" non ha rilevanza penale. C iò significa che sui certificati del casellario giudiziario non viene fatta menzione di questo tipo di violazione. È comunque importante sapere che la segnalazione è inserita negli elenchi in uso alle Prefetture (CED del Ministero dell'Interno) per conoscere se la persona segnalata ha già avuto precedenti segnalazioni e quante, ma anche nei database in uso alle Forze di polizia che in caso di un normale controllo possono risalire alle precedenti violazioni dell'art. 75. Puoi chiedere la "cancellazione" (è più corretto parlare di aggiornamento) nei database in uso alle forze di polizia detto CED Interforze: per farlo vai al link https://www.poliziadistato.it/articolo/37262 e segui le indicazioni.
- Posso fare "ricorso"?
Ci sono diversi modi e momenti per far valere le proprie ragioni quando si viene segnalati.
- Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione si possono produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto e chiedere anche di essere personalmente ascoltati (lo prevede l'art. 18 della legge 689/81), senza bisogno di assistenza legale.
- Se comunque il procedimento va avanti ed il Prefetto notifica l'ordinanza di presentazione al colloquio, hai dieci giorni di tempo per presentare opposizione al Giudice di Pace del luogo di residenza del trasgressore (con necessità di assistenza di un legale).
- Se il procedimento va avanti ed il Prefetto ha emesso un provvedimento sanzionatorio, puoi fare ricorso contro questo decreto entro trenta giorni dalla notifica (che avviene sempre tramite le Forze dell'Ordine). Anche qui con l'assistenza legale.