DOCUMENTI DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA
La Legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento originale ( non possono essere legalizzate le fotocopie e le firme elettroniche ), nonché dell'autenticità della firma stessa ma non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino provvede, per deleghe ministeriali, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino legalizza:
- atti e documenti formati in territorio italiano presso la provincia di Avellino affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera avente sede nella provincia di Avellino , ( art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000), per i soggetti residenti nei Comuni di Avellino e Provincia , sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
DOCUMENTI SCOLASTICI
Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data, rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori (sono esclusi i documenti rilasciati dalle Università) statali o paritarie Legalmente riconosciute di ogni ordine e grado di Milano e Città Metropolitana (NO per le scuole Private), con sede nella provincia di Milano, devono essere preventivamente autenticati dall' Ufficio Scolastico di Avellino con sede in Via Marotta 14 - Avellino, avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio che gli atti e documenti sono poi destinati alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo per il successivo utilizzo all'estero.
DOCUMENTI RILASCIATI DAI COMUNI
La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la dicitura «AI SENSI DELL' ART. 40, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, IL PRESENTE CERTIFICATO È RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO». Si raccomanda pertanto di precisare al funzionario comunale che l'atto deve essere utilizzato all'estero.
REGIME FISCALE (IMPOSTA DI BOLLO)
Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia sono soggetti a marca da bollo nella misura fissa di € 16,00.
Gli atti rilasciati in marca da bollo verranno legalizzati previa apposizione di una ulteriore marca da bollo da € 16,00.
Sono esenti da imposta di bollo atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione.
Sono esenti da imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Sono esenti da imposta di bollo gli atti formati in Italia rilasciati in esenzione di bollo.
Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa allegato (B).
SPEDIZIONE VIA MAIL : immigrazione.prefav@pec.interno.it
SPEDIZIONE VIA POSTA:
È anche possibile trasmettere per posta la documentazione da legalizzare allegando una nota (è possibile utilizzare il modello presente in fondo alla pagina) che specifichi lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana) e una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie. In particolare, se l'atto originale da legalizzare è stato emesso in bollo, per la legalizzazione sarà necessaria una marca da bollo da € 16,00; se l'atto originale da legalizzare è stato emesso esente da bollo, non occorre alcuna marca.
Per gli atti consolari è sempre necessaria una marca da € 16,00.
Si precisa che il servizio di legalizzazione via posta è destinato esclusivamente agli utenti non residenti a Milano o provincia. La corrispondenza proveniente da Milano o provincia sarà restituita automaticamente al mittente che dovrà seguire la procedura ordinaria di prenotazione online per l'accesso al servizio.
Indirizzo di spedizione:
Prefettura di Avellino
Ufficio Legalizzazione
Corso V. Emanuele II, 4
83100 Avellino
ATTI FORMATI ALL'ESTERO
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano (successivo comma 3), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina (dal 6 aprile 2023) .
DOCUMENTI DI COMPETENZA DELLA PROCURA
Le dichiarazioni rese presso un notaio a firma di soggetti privati, gli atti giudiziali e notarili e le traduzioni effettuate a cura di un traduttore giurato iscritto all'albo del Tribunale devono essere legalizzati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione.
DOCUMENTI DI COMPETENZA DALLE C.C.I.A.A.
Si comunica che dall'1 ottobre 2016, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvedono alla legalizzazione diretta dei propri atti.
Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di Milano, valida solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja in data 5 ottobre 1961.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), specialmente l'art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
- Circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, con allegata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968