Presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket  è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.  

VICEPREFETTO: Dott.ssa Maria Antonietta CAVA
Email: mariaantonietta.cava@interno.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Antonietta Cava
Addetto: Dott. Giuseppe Stanco
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Corso Vittorio Emanuele Piano 1°-83100- Avellino
Email dell'ufficio:


Telefono:


Fax:

  • 0825798666 
     

MODALITA' DI RICHIESTA

A decorrere dal 20 giugno 2016 le istanze devono essere presentate tramite il " PORTALE PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' ".

Per accedere, cliccare sulla scritta in grassetto e seguire le istruzioni.

Qualora l'Istante non sia in grado di utilizzare il portale e/o non intenda avvalersi di una associazione Antiracket e Antiusura, potrà rivolgersi a questa Prefettura.

La Dr.ssa Ercolino Maria Assunta, previo appuntamento telefonico (0825798406), il primo ed il terzo mercoledì del mese dalle ore 09:00 alle ore 12:00 svolgerà attività di ausilio.

COMPETENZA

L' istruttoria è di competenza del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto o si è verificato l'evento lesivo.

La concessione del mutuo  è di competenza del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket. 

SOGGETTI LEGITTIMATI - REQUISITI RICHIESTI

La richiesta può essere presentata :

  • dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
  • che siano vittime del reato di usura;
  • che abbiano denunciato gli autori del reato;
  • che abbiano assunto la veste di parte offesa;
  • che abbiano subito un danno;
  • che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 14, commi 7 e 8 della legge n. 108/96.

La richiesta può, altresì, essere presentata :

Dall'imprenditore dichiarato fallito; l'erogazione è subordinata :

  1. al previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento;
  2. all'assenza di condanne definitive per i reati previsti dall'art. 14, comma 2-bis della legge n. 108/96.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di  6 (sei) mesi  dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura  ovvero dalla data in cui la persona offesa  ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

PROVVISIONALE

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 60/2014, l'interessato può indicare la somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi d'urgenza.

IMPORTO DEL MUTUO

L'ammontare del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

L'importo erogato può essere maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

DESTINAZIONE DEL MUTUO

La somma erogata a titolo di mutuo deve essere utilizzata in conformità al piano di investimento e di utilizzo.

Alla Consap è affidato il controllo dell'effettiva destinazione delle somme erogate a titolo di mutuo.

Nel caso di imprenditore fallito, le somme erogate a titolo di mutuo non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzazione  secondo il piano di investimento e di utilizzo.

REVOCA DEL MUTUO

La concessione del mutuo  è revocata :

  1. se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
  2. se il procedimento non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari ;
  3. se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento e di utilizzo;
  4. se sopravvengono le condizioni ostative previste dall'art. 14, commi 7 e 8 della legge n. 108/96.

NOTE 

La normativa di riferimento, cui si rinvia per completezza, è la seguente :

  • Legge 7 marzo 1996 n. 108 "Disposizioni in materia di usura";
  • D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 "Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Giugno 2024, ore 13:30