Ricevimento pubblico

L'Area I - OSP riceve  solo su appuntamento  che può essere concordato con l'Ufficio: 0825 7981 o scivendo un e-mail PEC : sicurezza.prefav@pec.interno.it .

E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 1 L. 20 ottobre 1990, n. 302):

  • chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale a condizione che il soggetto leso:
    • non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
    • risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
  • chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi sopra indicati o in conseguenza dell'assistenza prestata - e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso - ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nel corso delle predette operazioni svoltesi nel territorio dello stato, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda diretta al riconoscimento della condizione di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata e dei conseguenti benefici ai sensi della normativa vigente (art. 4, L. 20 ottobre 1990, n. 302 ):

  • la vittima;
  • i familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
  • i conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
  • i conviventi more uxorio ;
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, gli orfani, i fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008).

Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei predetti benefici.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari (art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).

Nel caso di residenti all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti (art. 3, comma 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).

L'interessato dovrà espressamente dichiarare, unitamente alla domanda o su richiesta del Prefetto (art. 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510), le provvidenze pubbliche o il risarcimento del danno eventualmente già percepiti in ragione delle medesime circostanze.

Dovrà inoltre dichiarare le eventuali opzioni in caso di provvidenze non cumulabili o alternative.

Gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 6, comma 1, L. 20 ottobre 1990, n. 302).

Il Prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici.

Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'Interno unitamente al rapporto e alla documentazione necessaria.

Le condizioni di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal Prefetto del luogo di residenza (art. 9, comma 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302).

A partire dal 1° marzo 2022 la presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale del predetto Dipartimento alla voce "Servizi online"; sarà possibile accedere ad entrambi i Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).

Non saranno più assunte a protocollo ed esaminate le istanze inviate in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata.

Normativa di riferimento:

L. 13 agosto 1980, n. 466

L. 20 ottobre 1990, n. 302

L. 23 novembre 1998, n. 407

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510

L. 22 dicembre 1999, n. 512

L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 82

L. 3 agosto 2004, n. 206

 

Dirigente
Dott.ssa Maria Antonietta CAVA
Qualifica
VICEPREFETTO

Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 11:28
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