L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- - per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità ( carta di identità, passaporto );
- - per il cittadino non comunitario (extra UE) copia del passaporto e del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale ( permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ovvero copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno se questo risulta scaduto e non è stato ancora rinnovato unitamente al titolo di cui è chiesto il rinnovo );
- - certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. contenente l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al D.M. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
- - dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore, attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui al D.M. 06/10/2009, con l'indicazione del numero di utenza di telefonia mobile (Mod. F);
- - copia del contratto di lavoro.
I gestori delle attività di intrattenimento possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo viene revisionato ogni due anni. Si richiama pertanto l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti almeno un mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco.
Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.
Ai fini dell'iscrizione si provvederà alla verifica del possesso, da parte dell'aspirante "buttafuori", dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, del D.M. 06/10/2009:
- a) Età non inferiore a diciotto anni;
- b) Buona salute fisica e mentale;
- c) Assenza - negli ultimi cinque anni - di denunce o condanne anche non definitive per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
- d) Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o a D.A.SPO.;
- e) Non essere aderenti o non essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di discriminazione razziale, etnica o religiosa;
- f) Diploma di scuola media inferiore;
- g) Superamento del corso di formazione;
- h) Contratto di lavoro con il gestore del locale o con il titolare dell'istituto di vigilanza o investigazioni autorizzato all'impiego degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
Si precisa che il corso può essere stato frequentato anche in una Regione diversa da quella della provincia nella quale si effettua l'iscrizione.
Si applicano inoltre le disposizioni dettate in via generale per le autorizzazioni di polizia dall'art. 11 del TULPS.