Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso al Prefetto qualora non sia stato effettuato il pagamento del verbale, può essere presentato presso l'Ufficio del Comando accertatore o direttamente al Prefetto stesso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla notifica dell'infrazione. Il ricorso può essere presentato al Prefetto anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), purché esso sia sottoscritto con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechi in allegato, in formato pdf , il testo del gravame firmato.
Il ricorso presentato dopo che sia avvenuto il pagamento oppure oltre il predetto termine è irricevibile.
Qualora il pagamento venga effettuato dopo la presentazione del ricorso, non vi si può più rinunciare e bisogna, quindi, attendere l'esito del ricorso stesso: in caso di esito positivo, l'interessato può chiedere il rimborso della somma versata, in caso negativo deve versare l'eventuale differenza tra la somma ingiunta dal Prefetto che non può mai essere inferiore al doppio del minimo edittale e quella già versata.
Il ricorso deve essere presentato da persona legittimata a ricorrere: la S.C. di Cassazione si è espressa nel senso che legittimato a ricorrere non è chi ha un interesse di fatto all'annullamento del provvedimento, ma chi ha un interesse giuridico che è dato dall'essere il destinatario del provvedimento stesso.
Il ricorso deve recare, altresì, la sottoscrizione autografa del ricorrente: infatti, la sottoscrizione è requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo tipico del ricorso, che consiste nella instaurazione di un valido rapporto fra la parte ricorrente alla quale dovrebbe essere riferito l'atto introduttivo e la parte che dovrebbe essere chiamata in giudizio; in mancanza viene meno l'elemento relativo all'assunzione della paternità dell'atto e quindi la possibilità di identificarne provenienza ed autore.
Il ricorso privo di sottoscrizione o presentato da persona non legittimata è inammissibile.
Il ricorso al Prefetto è alternativo a quello innanzi al Giudice di Pace: pertanto, proposto l'uno, non può più essere proposto l'altro e quello proposto successivamente viene dichiarato improcedibile dal relativo Organo.
I termini finali, dati dalla sommatoria dei termini di cui agli artt. 203 commi 1 bis e 2 e 204 comma 1, entro i quali il Prefetto deve emanare un provvedimento di definizione del ricorso sono, rispettivamente, di 180 giorni, in caso di ricorso presentato presso l'organo accertatore e di 210 giorni in caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto.
Poi, a partire dalla data di emanazione, decorrono altri 150 giorni per la notifica del provvedimento stesso, ai sensi del comma 2 dell'art. 204 C.D.S..
In caso di ricorsi irricevibili, inammissibili o improcedibili, vengono ad essere ininfluenti i termini di cui sopra.
Il Dirigente non può anticipare il giudizio e dunque non riceve chi vuole presentare ricorso contro un verbale, ma deciderà esclusivamente alla fine dell'istruttoria.
L'ufficio non può effettuare nessuna valutazione di merito e non è autorizzato ad esprimere giudizi sui motivi e sull'opportunità del ricorso.
Per la legge sulla privacy, poiché non è possibile identificare chi chiama, non si danno notizie per telefono sui procedimenti in corso.
Il verbale per il quale è previsto il pagamento in misura ridotta può essere rateizzato secondo le disposizioni ed i termini indicata dall'art. 202bis C.d.S.
Si riportano, in allegato, a titolo meramente esemplificativo, alcuni dei motivi più frequenti di opposizione ai verbali di contestazione e, di seguito, i relativi criteri di valutazione cui si attiene l'Ufficio, basati su circolari ministeriali e pronunce giurisprudenziali, fermo restando il carattere assolutamente non vincolante degli stessi.
VERBALI PER I QUALI NON E' CONSENTITO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi ovvero si sia rifiutato di esibire i documenti.
Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è consentito per le seguenti violazioni che si riportano, a titolo meramente esemplificativo, facendo salve le eventuali modifiche al Codice della Strada:
Art. 83 c. 6 trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione
Art. 88 c. 3 trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione
Art. 97 c. 9 ciclomotore con targa non propria
Art. 100 c. 12 circolare con targa non propria o contraffatta
Art. 113 c. 5 violazione dell'art. 100, c. 12 per macchina agricola
Art. 114 c. 7 caso precedente per macchina operatrice
Art. 124 c. 4 guida senza patente di macchine agricole od operatrici
Art. 168 c. 8 trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
Art. 176 c. 19 varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l'autostrada in senso contrario
Art. 216 c. 6 circolare con documenti ritirati
Art. 217 c. 6 circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sospensione della carta di circolazione (in questo caso la confisca decorre alla prima violazione dato che alla sospensione della carta di circolazione consegue il fermo del veicolo e la circolazione con veicolo sottoposto a fermo ne comporta la confisca - art. 214 c. 8)
Art. 218 c. 6 guidare con patente sospesa
Per tali violazioni, il verbale di contestazione è trasmesso al Prefetto del luogo della commessa violazione entro 10 giorni, affinché quest'ultimo, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 195 comma 2 C.d.S., determini la misura della sanzione con ordinanza ingiunzione nel termine di cinque anni dalla commessa violazione.
Eventuali vizi di merito del verbale devono essere fatti valere in sede di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notifica. Decorso detto termine, il verbale diventa espressione di una situazione giuridica consolidata ed un'eventuale opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione emanata dal Prefetto può riguardare soltanto eventuali vizi di legittimità di quest'ultima.
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE A SEGUITO DI RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO AL GIUDICE DI PACE
A seguito di sentenza con la quale il Giudice di Pace rigetta il ricorso, la Prefettura, nel caso in cui detto ricorso riguarda violazioni al Codice della Strada contestate da Organi di Stato, richiede formalmente al soccombente, attraverso apposita comunicazione scritta, il pagamento della sanzione nella misura determinata nella sentenza stessa.
Qualora l'importo non sia stato determinato dal Giudice e quest'ultimo non abbia precedentemente concesso la sospensione dell'esecuzione del verbale, sarà richiesto il pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione, in quanto il verbale è divenuto nel frattempo titolo esecutivo.
Pertanto, una volta depositata la sentenza, il ricorrente deve attendere, in caso di opposizione a verbali della Polizia Stradale, Carabinieri, ecc., l'invio della comunicazione da parte della Prefettura per l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.