L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.
Non è ammessa audizione personale.
La Prefettura, valutate le deduzioni emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e dispone le sanzioni accessorie ove previste.
Le sanzioni sono graduate in relazione alla gravità dell'illecito.
N.B. : Si precisa che eventuali problemi o disguidi legati alla revoca CAI partita su iniziativa delle banche prima dell'emissione da parte della Prefettura del verbale di contestazione e dell'ordinanza di ingiunzione non possono essere risolti dagli uffici della Prefettura, pertanto, si invita a rivolgersi alle sedi competenti.
Dirigente dell'Area: Dott.ssa Marinella RANCURELLO
Addetto : Rag. Nicoletta CREAZZO
Orari di apertura al pubblico : dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì
Telefono: 0171443443
Indirizzo di Posta Elettronica certificata: depassegni.prefcn@pec.interno.it
Indirizzo di posta elettronica non certificata: depassegni.pref_cuneo@interno.it
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
Per i soli assegni senza provvista , la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto (vedi il modello A quietanza di pagamento) .
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507