L'art. 75 (1) del D.P.R. 309/90 - Condotte integranti illeciti amministrativi - recita:
1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a), a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
- sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a 3 anni, a seguito della modifica apportata dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 3 comma 50;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario;
Il procedimento amministrativo previsto dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 così come modificato dalla legge n.49/06, si attiva a seguito di verbale di accertamento delle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, Corpo di Polizia Penitenziaria), concernente il sequestro di sostanze stupefacenti detenute per uso personale.
Gli elementi necessari ed indispensabili per l'attivazione del procedimento sono:
- il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo redatto a carico della persona segnalata;
- l'esito delle analisi chimiche sulle sostanze stupefacenti sequestrate.
Titolare del procedimento è l'Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) della Prefettura del luogo di residenza della persona segnalata.
Un Funzionario Assistente Sociale, in servizio presso questa Prefettura, convoca la persona segnalata per effettuare un colloquio sociale di valutazione al quale si accompagna una illustrazione della normativa vigente.
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il soggetto può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso Prefettura diversa da quella di residenza, ove sia reso necessario da esigenze di studio, lavoro o famiglia.
La convocazione è effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica da parte delle Forze dell'Ordine
Nel caso di prima segnalazione e solo per detenzione di sostanze stupefacenti di tipo leggero, se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si asterrà dall'uso, il Prefetto può definire il procedimento con un Decreto di Formale Invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.
Negli altri casi ( seconda segnalazione per sostanze di tipo leggero, o di prima segnalazione per sostanze di tipo pesante), nel corso del colloquio, vengono definite le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Il soggetto viene altresì invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.DP.) competente o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.
In sede di colloquio potrà essere valutato positivamente ai fini della graduazione delle sanzioni l'aver svolto con esito positivo il programma terapeutico, certificato da una relazione scritta dal Ser.DP.
La mancata presentazione al colloquio in Prefettura comporta l'irrogazione di una o più delle previste sanzioni amministrative, in base alla gravità della violazione stessa.
Ai sensi dell'art.121 del citato D.P.R., il Prefetto, qualora venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti, deve farne segnalazione al Ser.DP. competente per territorio. Tale servizio, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo (comma 3 art.121).