L' art. 27 bis, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ), come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 (convertito dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 ) ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi dell' art. 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
La procedura di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è avviata dal Prefetto, che trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente una segnalazione corredata:
1. dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
2. dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni, ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
3. dalla risposta della banca di cui al punto precedente contenente le osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
4. da una relazione - a cura del Prefetto - contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessario sottoporre la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario.
Entro 30 giorni dalla ricezione, la segreteria tecnica sottopone la segnalazione all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La decisione sarà, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Gli interessati potranno trasmettere l'istanza, utilizzando la modulistica presente su questo sito, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefpr@pec.interno.it .