Chi può farne richiesta

Qualsiasi cittadino, purché in possesso della cittadinanza italiana, che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. Le richieste sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto autorizza il cambiamento del nome o del cognome previa istruttoria.

La domanda

L'istanza può essere presentata da altra persona munita di delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato.
La domanda, in bollo da € 16,00 deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza.

L'istruttoria

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.

AVVERTENZA

Per l'aggiunta del cognome materno ai nuovi nati o ai figli adottati dopo la sentenza della Corte Costituzionale, non occorre attivare la procedura di cui sopra, ricadendo sull'Ufficiale di Stato Civile l'obbligo di accogliere l'eventuale richiesta da parte dei genitori. A tal fine, i riferimenti sono la Circolare ministeriale n. 1/17 del Ministero dell'Interno e la Sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 28 Agosto 2024, ore 12:19