Il Prefetto è competente  al rilascio dell'autorizzazione preventiva per la detenzione e l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui alla cat. B  (art. 50 comma 2 lettera g) e art. 52 comma 2 del D. Lgs. 101/2020), sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ARPAE.

Per quel che concerne le pratiche di cat. A (art. 51 del D. Lgs. 101/2020) il Nulla Osta è rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute.

Le condizioni per la classificazione delle pratiche di sorgenti di radiazioni ionizzanti in Categoria A ed in categoria B sono descritte al punto 1.1 e 1.2 dell'allegato XIV del D. Lgs.   101/2020.

COSA FARE  PER OTTENERE IL NULLA OSTA DI CAT. B

(punto 3 dell'Allegato XIV del D. Lgs. 101/2020)

La domanda di Nulla Osta, sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata, in accordo alle disposizioni sul bollo € 16,00, al Prefetto competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica.

Qualora trattasi di impiego di sorgenti da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, dette "sorgenti mobili", l'istanza deve essere inoltrata al Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria dell'ente o società richiedente.

L'istanza, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata anche a Organismo Tecnico (presso il Dipartimento di Sanità Pubblica) - ARPAE- Ispettorato Territoriale del Lavoro Comando dei Vigili del Fuoco e deve contenere i dati e le informazioni di cui al punto 3.3.

In particolare nell'istanza, oltre ai dati relativi al titolare del provvedimento (codice fiscale, sede legale, sede operativa, etc), deve essere chiaramente indicato:

  • Il tipo di provvedimento richiesto (primo rilascio, modifica o revoca)
  • In caso di modifica o revoca indicare gli estremi del precedente provvedimento autorizzativo
  • Specificare se trattasi di impiego di sorgenti di radiazioni fisse ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.lgs.101/20 (detenute e impiegate in un medesimo luogo) ovvero mobili ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera g) del D.lgs.101/20 (impiego da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego);
  • Indicare chiaramente il luogo di detenzione (anche per le sorgenti mobili quando non utilizzate) e allegare la relativa planimetria (devono essere chiaramente indicati i locali di detenzione e utilizzo delle sorgenti);
  • Specificare, come da sotto riportate tabelle:

 

Per quel che concerne le Sorgenti Radioattive

Numero progressivo Sorgente sigillata/non sigillata

Stato fisico 1

 

Tipo di impiego Radionuclidi 2 Attività massima autorizzata Peso 3
1            
2            
3            

 

1 - Indicare: per sorgente in forma solida, per sorgente in forma liquida, per sorgente in forma gassosa, per sorgente in forma solida + liquida

2 - Indicare accanto a ciascun radionuclide la sua attività (in % sull'attività totale)

3 - Riportare il valore relativo al peso della sorgente (solo per materie fissili speciali, grezze o minerali)

Per i Generatori di radiazioni

Numero progressivo   Tipo di macchina Corrente massima di funzionamento (A) Tensione massima di funzionamento (kV) Tipo Particelle accelerate 1

Modello Macchina

(come indicato dal fabbricante) 2

Tipo di Macchina

(come indicato dal fabbricante) 3

1            
2            
3            

 

1 - Riportare: E se si accelerano elettroni; P se si accelerano protoni; A se si accelerano altri tipi di particelle diverse da elettroni e protoni

2 - Indicare accanto a ciascun radionuclide la sua attività (in % sull'attività totale)

3 - Riportare il dato ove disponibile

 

La domanda deve essere corredata, per quanto applicabile, anche dalla documentazione di cui al punto 3.4.

Essendo il Nulla Osta atto propedeutico all'impiego delle sorgenti radioattive, l'esercizio della pratica oggetto dell'autorizzazione potrà essere svolta solo a condizione che la Società/Ente sia in regola con i procedimenti di prevenzione incendi di cui all'art 4 del D.P.R. 151/11 Att. 58.1.B e in corso di validità.

 

PRESCRIZIONI PER TUTTI I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DI CAT. B   

Ogni variazione che intervenga nello stato di fatto o di diritto dovrà essere comunicata tempestivamente alla  Prefettura: in particolare, è fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare,    ogni sette anni    a decorrere dalla data di rilascio del Nulla Osta, al Prefetto e agli organi ed Enti che rilasciano i pareri tecnici nel corso del procedimento amministrativo, una relazione tecnica contenente l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta e i dati  e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dell’individuo rappresentativo della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi, all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente e all'eventuale riciclo di materiali.  Allegato XIV - Punto 4.3. - lettera e)

Modifica del Nulla Osta

Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti, il titolare del Nulla Osta deve inoltrare al Prefetto e agli organi ed Enti che rilasciano i pareri tecnici nel corso del procedimento amministrativo, istanza di modifica dell'autorizzazione con le modalità di cui ai  punti 3.3 e 3.4.

Comunicazione preventiva di cessazione di pratica (Art. 53 comma 2)

Qualora il titolare del decreto intenda cessare l'esercizio della pratica oggetto del Nulla Osta deve comunicarlo al Prefetto il quale provvede alla revoca del provvedimento secondo le modalità indicate ai  punti 4.10 e ss.

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER I TITOLARI NULLA OSTA

L'art. 48 del D. Lgs. 101/2020 prevede l'obbligo per i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo di registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN, all'interno di un'area pubblica denominata STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti), e di trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

ALTA ATTIVITÀ

PRATICHE DI CAT B CHE INCLUDONO IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITÀ (Art. 62. del D. Lgs. 101/2020)

Qualora la pratica comporti l'impiego di una sorgente ad alta attività dovrà essere allegata all'istanza la documentazione con la quale si dimostri (punto 2) :

  1. a) che la sorgente è stata prodotta in uno Stato appartenente all'Unione europea da un soggetto autorizzato, oppure è stata prodotta in uno Stato non appartenente all'Unione Europea nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti;
  2. b) che le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono conformi a norme di buona tecnica di settore, nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
  3. c) di disporre di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e dotati di adeguato sistema di controllo degli accessi, ove immagazzinare e attuare la gestione e il controllo sicuri della sorgente;
  4. d) di avere adottato le misure per garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche nel caso di insolvenza o cessazione dell'attività attraverso una delle seguenti modalità  (punto 3) :
  • fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento  a semplice richiesta, prestata a favore dell'autorità che rilascia l'autorizzazione che può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, del Gestore del Servizio integrato o dell'Operatore nazionale, e a garanzia dell'integrale copertura dei costi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento, da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, o da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • accordo scritto con il quale il fabbricante assume l'obbligo, garantito da apposita fideiussione,  di riprendere la sorgente non più utilizzata  ;
  • accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale che disciplina il trasferimento a quest'ultimo della proprietà della sorgente e il pagamento dei fondi necessari per i relativi condizionamento, stoccaggio di lungo periodo e smaltimento a un deposito finale.

L'istanza di nulla osta deve contenere altresì le informazioni elencate al  punto 4.

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER I TITOLARI DI NULLA OSTA COMPORTANTE DETENZIONE E USO DI SORGENTI AD ALTA ATTIVITÀ

L'art 67 del richiamato Decreto Legislativo prescrive all'esercente che detiene sorgenti sigillate ad Alta Attività di registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e di trasmettere allo stesso, entro dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione e prima della data di cessazione della detenzione, le informazioni relative a:

  1. a) tipo, caratteristiche e quantità delle sorgenti detenute;
  2. b) attività del radionuclide alla data di fabbricazione o, se non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della sorgente;
  3. c) numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non è noto o non offre garanzie di univocità, lo stesso è attribuito dall'ISIN e comunicato al detentore.

Il Prefetto autorizza la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale

Il Prefetto rilascia il Nulla Osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Area di competenza: Protezione Civile – Area V

Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Luglio 2024, ore 14:54