Il Prefetto autorizza la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale
Il Prefetto rilascia il Nulla Osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Area di competenza: Protezione Civile – Area V
Il Prefetto è competente al rilascio dell'autorizzazione preventiva per la detenzione e l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui alla cat. B (art. 50 comma 2 lettera g) e art. 52 comma 2 del D. Lgs. 101/2020), sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ARPAE.
Per quel che concerne le pratiche di cat. A (art. 51 del D. Lgs. 101/2020) il Nulla Osta è rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute.
Le condizioni per la classificazione delle pratiche di sorgenti di radiazioni ionizzanti in Categoria A ed in categoria B sono descritte al punto 1.1 e 1.2 dell'allegato XIV del D. Lgs. 101/2020.
COSA FARE PER OTTENERE IL NULLA OSTA DI CAT. B
(punto 3 dell'Allegato XIV del D. Lgs. 101/2020)
La domanda di Nulla Osta, sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata, in accordo alle disposizioni sul bollo € 16,00, al Prefetto competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica.
Qualora trattasi di impiego di sorgenti da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, dette "sorgenti mobili", l'istanza deve essere inoltrata al Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria dell'ente o società richiedente.
L'istanza, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata anche a Organismo Tecnico (presso il Dipartimento di Sanità Pubblica) - ARPAE- Ispettorato Territoriale del Lavoro - Comando dei Vigili del Fuoco e deve contenere i dati e le informazioni di cui al punto 3.3.
In particolare nell'istanza, oltre ai dati relativi al titolare del provvedimento (codice fiscale, sede legale, sede operativa, etc), deve essere chiaramente indicato:
Per quel che concerne le Sorgenti Radioattive
Numero progressivo | Sorgente sigillata/non sigillata |
Stato fisico 1
|
Tipo di impiego | Radionuclidi 2 | Attività massima autorizzata | Peso 3 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
1 - Indicare: S per sorgente in forma solida, L per sorgente in forma liquida, G per sorgente in forma gassosa, X per sorgente in forma solida + liquida
2 - Indicare accanto a ciascun radionuclide la sua attività (in % sull'attività totale)
3 - Riportare il valore relativo al peso della sorgente (solo per materie fissili speciali, grezze o minerali)
Per i Generatori di radiazioni
Numero progressivo | Tipo di macchina | Corrente massima di funzionamento (A) | Tensione massima di funzionamento (kV) | Tipo Particelle accelerate 1 |
Modello Macchina (come indicato dal fabbricante) 2 |
Tipo di Macchina (come indicato dal fabbricante) 3 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
1 - Riportare: E se si accelerano elettroni; P se si accelerano protoni; A se si accelerano altri tipi di particelle diverse da elettroni e protoni
2 - Indicare accanto a ciascun radionuclide la sua attività (in % sull'attività totale)
3 - Riportare il dato ove disponibile
La domanda deve essere corredata, per quanto applicabile, anche dalla documentazione di cui al punto 3.4.
Essendo il Nulla Osta atto propedeutico all'impiego delle sorgenti radioattive, l'esercizio della pratica oggetto dell'autorizzazione potrà essere svolta solo a condizione che la Società/Ente sia in regola con i procedimenti di prevenzione incendi di cui all'art 4 del D.P.R. 151/11 Att. 58.1.B e in corso di validità.
PRESCRIZIONI PER TUTTI I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DI CAT. B
Ogni variazione che intervenga nello stato di fatto o di diritto dovrà essere comunicata tempestivamente alla Prefettura: in particolare, è fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare, ogni sette anni a decorrere dalla data di rilascio del Nulla Osta, al Prefetto e agli organi ed Enti che rilasciano i pareri tecnici nel corso del procedimento amministrativo, una relazione tecnica contenente l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta e i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dell’individuo rappresentativo della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi, all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente e all'eventuale riciclo di materiali. Allegato XIV - Punto 4.3. - lettera e)
Modifica del Nulla Osta
Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti, il titolare del Nulla Osta deve inoltrare al Prefetto e agli organi ed Enti che rilasciano i pareri tecnici nel corso del procedimento amministrativo, istanza di modifica dell'autorizzazione con le modalità di cui ai punti 3.3 e 3.4.
Comunicazione preventiva di cessazione di pratica (Art. 53 comma 2)
Qualora il titolare del decreto intenda cessare l'esercizio della pratica oggetto del Nulla Osta deve comunicarlo al Prefetto il quale provvede alla revoca del provvedimento secondo le modalità indicate ai punti 4.10 e ss.
ULTERIORI ADEMPIMENTI PER I TITOLARI NULLA OSTA
L'art. 48 del D. Lgs. 101/2020 prevede l'obbligo per i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo di registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN, all'interno di un'area pubblica denominata STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti), e di trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.
ALTA ATTIVITÀ
PRATICHE DI CAT B CHE INCLUDONO IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITÀ (Art. 62. del D. Lgs. 101/2020)
Qualora la pratica comporti l'impiego di una sorgente ad alta attività dovrà essere allegata all'istanza la documentazione con la quale si dimostri (punto 2) :
L'istanza di nulla osta deve contenere altresì le informazioni elencate al punto 4.
ULTERIORI ADEMPIMENTI PER I TITOLARI DI NULLA OSTA COMPORTANTE DETENZIONE E USO DI SORGENTI AD ALTA ATTIVITÀ
L'art 67 del richiamato Decreto Legislativo prescrive all'esercente che detiene sorgenti sigillate ad Alta Attività di registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e di trasmettere allo stesso, entro dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione e prima della data di cessazione della detenzione, le informazioni relative a:
Il Prefetto autorizza la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale
Il Prefetto rilascia il Nulla Osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Area di competenza: Protezione Civile – Area V