Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda l'istante deve necessariamente esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
Le istanze devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

RICHIESTA
La richiesta può essere presentata solo da cittadini italiani.
Le richieste devono essere inoltrate al Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede oppure ove è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita. (luogo di nascita ovvero in quello dove è stata dichiarata la nascita)
Si precisa che nei casi di istanze presentate da cittadini residenti all’estero, queste saranno inoltrate per il tramite dell’Autorità consolare al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del comune di iscrizione all’AIRE; qualora il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all’estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il comune di iscrizione all’AIRE dell’interessato.

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Qualora la richiesta appaia meritevole di accoglimento, il richiedente è autorizzato con decreto del Prefetto a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.

Al riguardo, si ritiene utile specificare quanto segue:
• Se l’interessato è nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede;
• Se l’interessato è residente all’estero, ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita;
• Se, infine, l’interessato è nato all’estero, ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.

Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, per la durata di trenta giorni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessate al cambiamento richiesto) il sunto della domanda.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre l'ulteriore termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.
Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia stata proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente:

1. un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
2. la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del nome o del cognome richiesto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
L'emanazione del provvedimento finale, di accoglimento o diniego, sarà comunicata alla parte istante la quale, in caso di accoglimento, dovrà procedere a far eseguire le annotazioni presso il competente Ufficio di Stato Civile.
Gli effetti del provvedimento rimangono sospesi fino all'adempimento di detta formalità .

ESENZIONE FISCALE
In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.

ISTANZE MINORI
La facoltà di richiedere il cambiamento del cognome di un minore spetta anche all'affidatario - sia nel caso in cui l'affidamento sia stato disposto ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sia in quello in cui si tratti di affidamento preadottivo (artt. 2 e segg. della stessa legge) - ove eserciti la potestà sul minore.

ATTRIBUZIONE DI COGNOMI DI IMPORTANZA STORICA O APPARTENENTI A FAMIGLIE ILLUSTRI
Ai sensi dell’Art 89 - comma 3 - del D.P.R 396/2000 in nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Parimenti inammissibili sono le istanze volte ad ottenere la cognomizzazione di un predicato nobiliare comunque tendenti ad aggirare l'art. XIV delle Disposizioni finali e transitorie della Costituzione, in quanto la cognizione di tali domande é di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, come ribadito dal Consiglio di Stato in data 5 febbraio 2009, n. 668.

Rif. normativi: D.P.R.3/11/2000, n.396, Art.89-90-91-92-93-94 come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012, n.54 pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n.108 del 10 maggio 2012.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione da produrre varia in relazione al tipo di richiesta fatta.

1. “Cambio cognome e nome per maggiorenni”
2. “Cambio cognome e nome per minori (anche se adottati)”

 

 

Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie
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Tutela e Mutamenti del Nome
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Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 12:51