AVVISO

GLI UTENTI SONO TENUTI AD EFFETTUARE CON URGENZA L' ASSOCIAZIONE TRAMITE SPID DELLE PROPRIE  DOMANDE DI CITTADINANZA INVIATE TELEMATICAMENTE CON CREDENZIALI ORDINARIE (E-MAIL E PASSWORD).

LE RELATIVE ISTRUZIONI SONO RIPORTATE DI SEGUITO ALLA VOCE "MODALITA' DI COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE DOMANDE ", OVVERO , SUL PORTALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'INDIRIZZO: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Conferimento della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

In base alle norme vigenti è quindi possibile individuare due tipologie di concessione: 

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA

Dal 18 giugno 2015, l'invio della domanda di acquisito della cittadinanza (ai sensi dell'5 e dell'art. 9 della L. 91/1992) può essere effettuato esclusivamente in via telematica mediante registrazione al portale internet del Ministero dell'Interno al seguente link:

  https://portaleservizi.dlci.interno.it

L'accesso al portale da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia è consentito esclusivamente con SPID. Qualora non si fosse ancora in possesso di un'identità SPID, selezionando il pulsante "Non hai SPID?", si verrà reindirizzati al portale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid, dove sarà possibile scegliere l'Identity Provider.

 

DOCUMENTI RICHIESTI

Nel corso della compilazione on-line, verrà richiesto di caricare in allegato alla domanda alcuni documenti in formato digitale.

I documenti cartacei dovranno quindi essere scannerizzati facendo in modo che ad ogni documento richiesto corrisponda un unico file in formato PDF contenente TUTTE le pagine dell'atto a cui si riferisce (fronte e retro).

DOCUMENTI ESTERI

CERTIFICATO DI NASCITA

CERTIFICATO PENALE DEL PAESE D'ORIGINE E DEGLI EVENTUALI PAESI TERZI DI RESIDENZA in corso di validità

Le generalità dovranno corrispondere esattamente in tutti i documenti allegati.

Eventuali discordanze potranno essere sanate, in alcuni casi, mediante produzione dei seguenti ulteriori documenti:

CERTIFICATO ESTERO DI MATRIMONIO ove sia espressamente indicata l'eventuale variazione del cognome in seguito a matrimonio (per i Paesi in cui non sia prevista l'annotazione a margine dell'atto di nascita).

ATTESTAZIONE rilasciata dalle competenti Autorità diplomatico-consolari del Paese d'origine (legalizzata in Prefettura) ove sia specificato che le generalità indicate nell'atto di nascita e quelle riportate sulla restante documentazione si riferiscono alla stessa persona fisica, con l'ulteriore precisazione delle esatte generalità attuali secondo l'ordinamento dello Stato (ad es. in caso di denominazione del luogo di nascita differente tra atto di nascita e passaporto)

I soli apolidi o rifugiati politici, potranno produrre, in mancanza dell'atto di nascita e/o del certificato penale, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori, e nel quale, inoltre, l'interessato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

Tutti i documenti formati all'estero devono essere debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana ai sensi di legge, salvo le esenzioni previste dalle convenzioni internazionali.

Al riguardo, è possibile consultare la GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI ESTERI E ALLE PROCEDURE PER IL LORO RICONOSCIMENTO redatta dalla Prefettura di Ancona ed in constante aggiornamento. 

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA

L'art. 14 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto Sicurezza), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c.1 della L. 132/2018, ha introdotto il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gli Enti certificatori sono:

  • Università per stranieri di Perugia;
  • Università per stranieri di Siena;
  • Università di Roma Tre;
  • Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
  • Società Dante Alighieri.

Inoltre tale certificazione può essere prodotta da Istituzioni ed Enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i suindicati Enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri e degli Enti certificatori.

Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98, o che siano titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE, di cui all'art. 9 del suddetto T.U., i quali dovranno indicare gli estremi della sottoscrizione dell'accordo o del permesso di soggiorno in corso di validità, nonché scansionarne copia.

RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza 

MARCA DA BOLLO PER EURO 16

Ulteriori documenti potranno essere richiesti, a seconda dei casi, nel corso della compilazione on-line della domanda.

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18.12.20 n.173 di conversione del D.L.21.10.2020 n.130)- il termine di durata del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 .

 

Per le domande presentate prima di tale data resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE DOMANDE

Per consultare lo stato di avanzamento della domanda ovvero per verificare la presenza di eventuali comunicazioni/convocazioni ricevute ed inerenti l'istanza inviata tramite SPID, accedere al portale ( https://portaleservizi.dlci.interno.it ) e scegliere Cittadinanza-> Comunicazioni/stato pratica.

 

Per consultare lo stato di avanzamento della domanda ovvero per verificare la presenza di eventuali comunicazioni/convocazioni ricevute ed inerenti un'istanza precedentemente inviata con credenziali ordinarie (email e password) è ora indispensabile MUNIRSI DI SPID per poter effettuare l'accesso al portale. Una volta effettuato l'accesso con SPID, dall'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it , sarà necessario scegliere: Cittadinanza -> Associa pratica -> cliccare su Associa pratica ed inserire i dati richiesti (dati anagrafici, indirizzo email di prima registrazione e numero K10/K10C della domanda - es. K10/0000001).

Per informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento si raccomanda di far riferimento alle sopra indicate modalità

Per comunicare alla Prefettura eventuali variazioni di residenza/stato di famiglia, per integrazioni documentali o per richieste di chiarimenti inerenti domande di cittadinanza in corso di istruttoria, è possibile inviare una P.E.C. al seguente indirizzo: comunicazione.cittadinanza.prefpg@pec.interno.it avendo cura di indicare nell'oggetto della P.E.C. il codice K/10-K10C della domanda. Si precisa che in caso di K10-K10C mancante o errato, l'ufficio non sarà in grado di visualizzare la comunicazione P.E.C. pervenuta.

Per informazioni di carattere generale ovvero per richiedere il codice K10/K10C è possibile contattare l'ufficio con le seguenti modalità:

il mercoledì dalle ore 12,30 alle 13,30 al n. 075 5682341

il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al n. 334 6907343

via email all'indirizzo: cittadinanza.pref_perugia@interno.it

 

 

- Domanda di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della L. 91/1992 ( matrimonio/unione civile con cittadino italiano )

 REQUISITI

Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residenti all'estero.

In presenza di figli nati o adottati dai coniugi, i suddetti periodi sono dimezzati (almeno un anno di residenza in Italia successivo al matrimonio ovvero 18 mesi dalla data del matrimonio se residenti all'estero).

Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "  Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze  ", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Al momento della domanda, e fino all'adozione del decreto, non dovranno verificarsi le seguenti condizioni ostative :

  1. A) scioglimento; annullamento; cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale 
  2. B) Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 91/1992, impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio - tra le altre - le condanne per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni d i reclusione .

Tra i reati ostativi rientrano,  a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo  :

  • furto;
  • rapina;
  • ricettazione;
  • reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 171  ter  della Legge n. 633/1941;
  • contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
  • introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
  • uso di atto falso, laddove l'atto di cui si faccia utilizzo sia un atto pubblico;
  • reati in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti).

Sempre a mente dell'art. 6 della Legge n. 91/1992, si ricorda che gli effetti preclusivi delle condanne penali cessano ESCLUSIVAMENTE per effetto della concessione della RIABILITAZIONE.

La disciplina sopra descritta si applica  anche in caso di "patteggiamento  " (i.e. applicazione della pena su richiesta delle parti)  .

Consultare istruzioni di compilazione modello A
 

 

- Domanda di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della L. 91/1992 ( per residenza legale in Italia )

REQUISITI

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito della residenza legale e continuativa in Italia.

Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il periodo di residenza utile può essere computato soltanto a decorrere dalla data di nuova iscrizione nei registri anagrafici.

Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi:

  • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  •  4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d);
  •  5 anni di residenza per gli apolidi (art. 9 lett. e) e i rifugiati politici ( art. 16 c.2 );
  •  5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (successivi alla sentenza di adozione) ovvero per i figli maggiorenni di cittadini naturalizzati italiani (successivi alla data del giuramento del genitore) (art.9 lett. b);
  • 3 anni di residenza per i discendenti in linea retta, entro il secondo grado, di cittadini nati italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.

La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito annuo quantificati nelle seguenti somme:  € 8.263,31  richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a  € 11.362,05  di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori  € 516,00  per ogni figlio a carico.

Per la valutazione delle istanze possono essere presi in considerazione i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare elencati all'articolo 433 del Codice Civile [genitore, coniuge, figli e nipoti (figli dei figli), fratello/sorella, genero/nuora, suoceri, nonni]. Per le coppie di fatto, il reddito del partner convivente potrà essere considerato soltanto nel caso sia stato registrato il contratto di convivenza che disciplina i rapporti patrimoniali della loro vita in comune, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme (art. 1, comma 50, legge 20.5.2016, n. 76).

Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della   residenza anagrafica legale sul territorio   italiano, e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.

La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.

Consultare istruzioni di compilazione modello B

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza);
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge);
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana);
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza;
  • Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio;
  • Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
  • Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Cittadinanza
Sezione
Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Dirigenti
  • MARCO MIGLIOSI: Dirigente Dell'Area
Telefoni
Ricevimento
Per appuntamento
Addetti
Francesco Paolo Albano: francescopaolo.albano@interno.it
Paolo Dorillo: paolo.dorillo@interno.it
Ubicazione
Corso Cavour, 125

Ultimo aggiornamento
Martedì 29 Ottobre 2024, ore 11:46
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Manuale utente cittadinanza 1.45 MB
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Istruzioni per la compilazione del Modello A 1.09 MB
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