Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va
Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese .
Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C. - art. 196 C.d.S e art. 6 Legge 689/81 , cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria .
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso .
Cosa fare:
Qualora il contribuente ritenga di non dover pagare può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale.
E’ consentito, ai sensi dell’art. 1, commi 537-546, della L.228/2012 (legge di stabilità 2013), di ottenere la sospensione immediata dell’attività di riscossione, mediante presentazione all’Agente della Riscossione, entro 90 giorni dalla notifica della cartella, di apposita istanza, anche con modalità telematiche, in caso di prescrizione o decadenza del credito, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza favorevole, pagamento o qualunque altra causa di non esigibilità.
In tali casi dovrà essere presentata al concessionario per la riscossione apposita dichiarazione, allegando copia della cartella esattoriale e la documentazione giustificativa.
La Prefettura-U.T.G. darà comunicazione dell’accettazione o del diniego della dichiarazione direttamente al contribuente (tramite P.E.C. o Racc. A/r) nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell’Agente della Riscossione.
In assenza di comunicazioni da parte della Prefettura-U.T.G., entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore all’Equitalia, conseguirà l’annullamento di diritto del debito e il relativo discarico dei ruoli.
Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art. 1, comma 541 L. 228/2012) .
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente , per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente per territorio .
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa (art. 22 L.689/81, come modificato dal D. Lgs. 150/2011) .
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita .
In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.
L'annullamento della cartella per i proventi di spettanza dello Stato viene fatta dalla Prefettura in via di autotutela anche prescindendo dalla presentazione o dalla decisione di ricorso presso il Giudice. Ciò consente di porre rimedio ad errori delle Amministrazioni o anche del Concessionario, risparmiando al cittadino spese e lungaggini.
La Prefettura non concede più la rateizzazione dell'importo della cartella esattoriale a seguito degli art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 26 del D.L. n. 46 del 1999, modificati, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. n. 248/2007, convertito nella Legge 28.2.2008, n. 31.
A seguito delle predette modifiche la rateizzazione deve essere richiesta all'Agente della Riscossione che ha inviato le cartelle .
Riferimenti normativi:
- D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689;
- Legge 24.12.2012, n. 228.
- FRANCESCA SALADINO
Alessandra Rinaldi alessandra.rinaldi@interno.it
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