PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VIOLAZIONE ART. 75 del D.P.R. 309/90

Gli  organi  di  polizia, accertata la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV delle sostanze soggette a controllo, procedono alla redazione di un verbale di contestazione di illecito ammnistrativo e  riferiscono, con  gli  esiti  degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate, al  prefetto del luogo  di residenza.

Se, al momento dell'accertamento,  l'interessato ha la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore,  gli organi di  polizia  procedono  all'immediato  ritiro  della patente di guida.

Se la  disponibilità  è riferita  ad  un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato  di idoneità tecnica e sottopongono il veicolo a fermo amministrativo.

Il ritiro della patente di guida, del certificato  di  idoneità tecnica e il fermo amministrativo del  ciclomotore  hanno  durata  di trenta giorni ( art. 75 D.P.R. 309/90 comma 3 ).  

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive ( art. 18 comma 1 Legge 689/81 ) .

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, la persona segnalata per un colloquio ( art. 75 D.P.R. 309/90 comma 4 ).

La persona segnalata può fissare la data del colloquio  e richiedere informazioni puntuali sul procedimento comunicando i propri contatti ed eventuali esigenze ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

francescamaria.giuli@interno.it

maristella.paffarini@interno.it

Il colloquio è finalizzato ad accertare le ragioni della violazione per:

  • individuare eventuali azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero della persona segnalata ( 75 D.P.R. 309/90 comma 2 )
  • valutare le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. ( 75 D.P.R. 309/90 comma 1 )

Nel caso di particolare tenuità della violazione, limitatamente alla prima violazione dell' art.75, invece della sanzione, il procedimento può essere definito con un formale invito a non fare più uso di sostanze ( art. 75 D.P.R. 309/90 comma 14 ).

Se la persona segnalata è minorenne, il prefetto, convoca  i genitori o chi  ne  esercita  la  potestà,  e da' loro informazioni in merito ai servizi per le tossicodipendenze o   altre strutture autorizzate.

La mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l'irrogazione  delle sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 75 D.P.R. 309/90.

Il prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del D.P.R. 309/90( art. 128 comma 1-sexies del Codice della Strada ).

Il prefetto, che nel corso del procedimento amministrativo per violazione dell'art. 75 D.P.R. 30.9/90, viene a conoscenza di persone che fanno  uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,  deve  darne comunicazione  al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio

Il servizio pubblico per le tossicodipendenze ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per  la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo( art. 121 D.P.R. 309/90 ).

 

Nucleo Operativo Tossicodipendenze
Sezione
Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Dirigenti
  • MARCO MIGLIOSI
Ricevimento
Per appuntamento
Addetti
Francesca Maria Giuli: francescamaria.giuli@interno.it
Ubicazione
Corso Cavour, 125

Ultimo aggiornamento
Martedì 29 Ottobre 2024, ore 11:46