Chi può fare la richiesta

Le Guardie Particolare Giurate che svolgono il servizio armato

Cosa fare

L'interessato deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta

La domanda deve essere presentata, preferibilmente, almeno 90 giorni prima della scadenza della licenza di porto di pistola, di cui è titolare la Guardia Particolare Giurata

Se la domanda di rinnovo è presentata dopo la scadenza della licenza annuale di porto di pistola, si procederà con le modalità previste per un nuovo rilascio

La licenza può essere ritirata (Prefettura o Questura) dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della licenza

(vedi il modello di delega)

In caso di contestuale rinnovo del Libretto di porto d'armi dovrà essere allegata la documentazione richiesta (VEDI Rinnovo del Libretto di porto d'arma)

Documentazione richiesta

  • domanda in bollo da € 16,00 della guardia giurata (vedi modello E)
  • licenza scaduta da rinnovare
  • certificato in bollo € 16,00 di idoneità fisica al maneggio delle armi rilasciato da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, strutture sanitarie militari o singoli medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio (il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia di data non anteriore a tre mesi)
    dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato relativa al conseguimento di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale
    (vedi il modello di autocertificazione E)
  • ricevuta del versamento di € 7,75 sul conto corrente postale n. 8003 (tassa di concessione governativa - tassa ridotta);
  • marca da bollo da € 16,00

Modalità di presentazione

L'inoltro dell'istanza potrà avvenire secondo le modalità "tradizionali" (consegna diretta della domanda al competente Ufficio della Prefettura, ovvero invio per posta) oppure per mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Nel caso di inoltro via P.E.C., l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in maniera digitale (art. 1 comma 596, della Legge n. 147/2013), secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 10 Giugno 2024, ore 15:41
Allegati
File
Allegato Dimensione
Autocertificazione 25 KB
File
Allegato Dimensione
Modello E - rinnovo 32.5 KB