( articolo 5, comma 2, d. lgs. n.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )


Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

 

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (vedi Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).


L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013 ) .

 

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.


Come si esercita


Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata-P.E.C.), a uno dei seguenti indirizzi ovvero per posta ordinaria o consegnato a mano:


Indirizzi e-mail e P.E.C.

protocollo.prefte@pec.interno.it 

Modulo predisposto per richiesta Accesso civico (vedere a lato "Allegati")

  • Modulo accesso civico generalizzato 

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D. Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, entro il termine previsto, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell'Interno, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n.241/1990 e successive modifiche. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 09:54